CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06421/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso 28154/17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, LELIO Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN Cron. Rep. Ud.26.1.23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n.144/17, depositata il 27.5.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2005. La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto non essendo [OSCURATO:PERSONA] iscritto alla cassa, avendo percepito un reddito inferiore al limite necessario per l’iscrizione, e nonostante egli fosse obbligato al pagamento del contributo integrativo. Negava poi la Corte che si fosse verificata la prescrizione del credito contributivo, posto che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale doveva rinvenirsi nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] presentò la dichiarazione dei redditi, poiché solo da quel momento l’Inps poté conoscere l’esistenza del debito contributivo. Contro la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.2, co.9 l. n.335/95 e degli artt.1334, 1335 e 2935 c.c. La Corte avrebbe errato nel far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi e non da quella di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per l’anno 2005. Il motivo poi censura la sentenza laddove ha confermato le sanzioni applicate dall’Inps, non potendo al contrario il ricorrente essere considerato evasore, e comunque non potendo vedersi applicata una sanzione superiore al 60% dei contributi omessi. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, conv. con l. n.111/11. La Corte avrebbe errato nel ritenere legittima l’iscrizione alla Cassa forense, considerato che il ricorrente era un avvocato iscritto all’albo professionale. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.11 l. n.576/80 e dell’art.18, co.12 l. n.98/11, conv. con l. n.111/11, in relazione all’art.91 c.p.c. La Corte, come già il giudice di primo grado, avrebbe errato nel compensare le spese di lite, quando invece l’infondata pretesa dell’Inps avrebbe dovuto condurre ad una condanna al pagamento delle spese processuali secondo soccombenza. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge pernon avere la Corte riconosciuto la natura previdenziale del contributo integrativo. Il primo motivo è manifestamente infondato per quanto attiene all’argomento della prescrizione, sebbene vada corretta la motivazione della sentenza. Questa Corte (Cass.10273/21) ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, e i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Il termine per il pagamento del saldo delle imposte relative ai redditi dell’anno 2005 scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( v. art.17 d. P. R. n.435/01, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal d.l. n.63/02, conv. con l. n.112/02 , e art.18 d. lgs. n.241/97). Nel caso di specie, l’atto interruttivo della prescrizione è stato ricevuto dal ricorrente il 20.6.2011 e quindi entro il termine quinquennale(v. Cass.1543/18 sul computo dei termini ad anno). L’ulteriore argomento di censura contenuto nel motivo e relativo all’obbligo di pagamento delle sanzioni di cui all’art.116 l. n.338/00è inammissibile in questa sede.In nessun punto la sentenza affronta il tema della debenza delle sanzioni, col che trattasi di questione nuova, per la prima volta devoluta in questa sede in modo inammissibile. Né parte ricorrente ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. sulla questione, riproposta in grado d’appello, della illegittima applicazione delle sanzioni. Essendo il motivo inammissibile per detta parte, nemmeno il ricorrente può giovarsi della pronuncia di incostituzionalità resa sull’art.18, co.12 d. l. n.98/12 dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.104/22 (v. Cass.20446/22). Il secondo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questaCorte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa –come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondonoai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Non sussiste alcuna violazione dell’art.91 c.p.c. compiuta dalla Corte, posto che il ricorrente era rimasto soccombente, sicché L’Inps non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali. Conclusivamente, il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite atteso che l’orientamento di questa Corte