CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Genova, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Genova il 21/2/2020 per i reati resistenza e lesioni aggravate. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato per motivo non consentito, in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., dopo la rinuncia agli altri motivi, non essendo deducibile la mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. pen. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]