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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06891/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15652/2025 r.g. propostoda: Dott. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata in attidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Forlì-Cesena (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pure domiciliatario del predetto presso il proprio studio inForlì (FC), [OSCURATO:PERSONA] n. 32. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Liquidazione giudiziale “CURA [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l.” (liq. giud.

Trib.

Ravenna n. 39/2023), cod. fisc. 02019950399, nelle persone dei dottori Monica CATANI, Gianandrea FACCHINI e Alice PALMIERI, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], presso i cui indirizzi digitali dichiara di eleggere domicilio. −controricorrente – avverso il decreto di rigetto n. 409/2025 del 20 - 23/06/2025 reso dal Tribunale di Ravenna all’esito del procedimento di opposizione allo stato esecutivo ex art. 206 CCII; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2403, 2406 e 2407 c.c. nelle ipotesi di gruppi di società.

Secondo il ricorrente, il ragionamento sulla base del quale il g.d. alla liquidazione giudiziale CURA Consorzio aveva rigettato l’opposizione nel decreto impugnato si sarebbe risolto nella configurazione, contra legem, di un illimitato dovere di vigilanza a carico dei sindaci della capogruppo rispetto ad ogni aspetto della vita delle società controllate, tale da determinare una forma di responsabilità oggettiva, estranea al sistema dei doveri e delle responsabilità dei sindaci ricostruibile alla luce delle sopra citate norme; con il secondo motivo di ricorso si contesta, invece, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2696 e 2729 c.c., anche in relazione agli artt. 2403 e 2407 c.c. eciò per aver omesso di fornire corretto supporto argomentativo e probatorio alla sua affermazione di responsabilità, quale sindaco, laddove la stessa sarebbe stata in definitiva basata su una presunzione, alla stregua della quale la violazione degli obblighi informativi e di controllo da parte dell’organo di vigilanza della società controllante sarebbero stati desunti puramente e semplicemente dalla gravità degli illeciti compiuti nella società controllata.

Ciò con la conseguenza che non risulterebbero provati gli elementi costitutivi della responsabilità omissiva diretta del sindaco, rappresentati, ai sensi della giurisprudenza di legittimità (si richiama, in particolare, Cass. 11.12.2020, n. 28357): dall’inerzia colpevole; dall’evento dannoso riferibile alla condotta degli amministratori; dal nesso di causa;ossia la circostanza che il corretto esercizio dell’attività di controllo da parte del sindaco avrebbe impedito il prodursi del danno o almeno lo avrebbe limitato; le questioni -insorgenti nell’ambito dei gruppi societari e relative alla tipologia e all’estensione del potere di controllo del collegio sindacale della società controllante sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sull’andamento generale della attività delle società controllate (e ciò anche in riferimento al contenuto dell’eccezione di inadempimento di cui è onerata la curatela in relazione al credito professionale insinuato dal sindaco della controllante nel passivo della relativa liquidazione giudiziale) - meritano la trattazione in pubblica udienza, posto che le stesse, prive di specifici precedenti di legittimità, risultano di particolare rilevanza.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15652/2025 r.g. propostoda: Dott. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata in attidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Forlì-Cesena (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pure domiciliatario del predetto presso il proprio studio inForlì (FC), [OSCURATO:PERSONA] n. 32. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Liquidazione giudiziale “CURA [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l.” (liq. giud. Trib. Ravenna n. 39/2023), cod. fisc. 02019950399, nelle persone dei dottori Monica CATANI, Gianandrea FACCHINI e Alice PALMIERI, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], presso i cui indirizzi digitali dichiara di eleggere domicilio. −controricorrente – avverso il decreto di rigetto n. 409/2025 del 20 - 23/06/2025 reso dal Tribunale di Ravenna all’esito del procedimento di opposizione allo stato esecutivo ex art. 206 CCII; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2403, 2406 e 2407 c.c. nelle ipotesi di gruppi di società. Secondo il ricorrente, il ragionamento sulla base del quale il g.d. alla liquidazione giudiziale CURA Consorzio aveva rigettato l’opposizione nel decreto impugnato si sarebbe risolto nella configurazione, contra legem, di un illimitato dovere di vigilanza a carico dei sindaci della capogruppo rispetto ad ogni aspetto della vita delle società controllate, tale da determinare una forma di responsabilità oggettiva, estranea al sistema dei doveri e delle responsabilità dei sindaci ricostruibile alla luce delle sopra citate norme; con il secondo motivo di ricorso si contesta, invece, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2696 e 2729 c.c., anche in relazione agli artt. 2403 e 2407 c.c. eciò per aver omesso di fornire corretto supporto argomentativo e probatorio alla sua affermazione di responsabilità, quale sindaco, laddove la stessa sarebbe stata in definitiva basata su una presunzione, alla stregua della quale la violazione degli obblighi informativi e di controllo da parte dell’organo di vigilanza della società controllante sarebbero stati desunti puramente e semplicemente dalla gravità degli illeciti compiuti nella società controllata. Ciò con la conseguenza che non risulterebbero provati gli elementi costitutivi della responsabilità omissiva diretta del sindaco, rappresentati, ai sensi della giurisprudenza di legittimità (si richiama, in particolare, Cass. 11.12.2020, n. 28357): dall’inerzia colpevole; dall’evento dannoso riferibile alla condotta degli amministratori; dal nesso di causa;ossia la circostanza che il corretto esercizio dell’attività di controllo da parte del sindaco avrebbe impedito il prodursi del danno o almeno lo avrebbe limitato; le questioni -insorgenti nell’ambito dei gruppi societari e relative alla tipologia e all’estensione del potere di controllo del collegio sindacale della società controllante sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sull’andamento generale della attività delle società controllate (e ciò anche in riferimento al contenuto dell’eccezione di inadempimento di cui è onerata la curatela in relazione al credito professionale insinuato dal sindaco della controllante nel passivo della relativa liquidazione giudiziale) - meritano la trattazione in pubblica udienza, posto che le stesse, prive di specifici precedenti di legittimità, risultano di particolare rilevanza. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazi
Decreto Cassazione n. 06891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris