CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 dicembre 1977([OSCURATO:PERSONA] -CUI 01Q6Z3N) avverso la sentenza resa il 10 Febbraio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle aggravanti e delle attenuanti, rideterminando la pena nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione e 1000 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 giugno 2021 dal GUP del Tribunale di Firenze, appellata dal pubblico ministero e dalla difesa, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione di diversi oggetti di provenienza illecita, di false generalità e di tentato furto aggravato e, ritenuta la recidiva reiterata specifica prevalente sull'attenuante prevista dall'art. 648 secondo comma cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta per i detti reati riuniti per continuazione. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione degli articoli 443 comma 3, 593 e 609 comma 1 cod. proc. pen. poiché il ricorrente deve rispondere di due episodi di tentato furto ( capo A dell'imputazione), del delitto di false generalità ( capo B) e della ricettazione di alcuni oggetti rinvenuti nella sua abitazione (capo C).L'appello proposto dall'imputato ha fatto sì che anche l'impugnazione del pubblico ministero fosse decisa davanti alla corte territoriale, che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado aggravando il trattamento sanzionatorio, ma la corte non ha tenuto conto che il gravame della pubblica accusa doveva essere trattato e deciso secondo i parametri del giudizio di legittimità e non secondo quelli del giudizio di appello, come più volte ribadito dalla giurisprudenza. Al riguardo è stato precisato che se la Corte ritenga fondata una delle censure di legittimità può adottare le statuizioni conseguenti senza procedere in via formale all'annullamento della sentenza di primo grado. Nel caso in esame il pubblico ministero aveva proposto due motivi di ricorso contestando la concessione dell'attenuante speciale prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 648 cod.pen., in assenza dei presupposti di legge. Il secondo motivo di ricorso era conseguenziale alla soluzione della questione principale devoluta al giudice di appello, che riguardava l'applicabilità dell'attenuante speciale , e comportava per l'effetto l'esclusione del giudizio di bilanciamento operato tra le circostanze eterogenee. La corte di merito invece ha travalicato il perimetro cognitivo devoluto e pur avendo disatteso il primo motivo di ricorso riguardante l'esclusione dell'attenuante, ha effettuato un nuovo giudizio di bilanciamento, reputando prevalente l'aggravante della recidiva e pervenendo ad un aumento di pena rispetto alla quantificazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto l'equivalenza delle circostanze. Così facendo la corte ha violato il principio devolutivo poiché il pubblico ministero aveva denunciato soltanto la violazione di legge conseguente al riconoscimento dell'attenuante, ma nulla aveva dedotto in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Il ricorso per cassazione del Procuratore generale, convertito in appello ex art. 580 cod. proc. peri., conservava la sua natura di mezzo di impugnazione di legittimità, da valutare alla stregua dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. E' stato infatti precisato che in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello, ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità: ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della Pronuncia di primo grado (Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, Raia, Rv. 241872 - 01 z Massime precedenti Conformi: N. 15025 del 2006 Rv. 234039 - 01, N. 39618 del 2007 Rv. 237986 - 01, N. 37074 del 2008 Rv. 241059 - 01). Nel caso in esame, il pubblico ministero aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 648 ora comma 4 c.p., osservando che l'attenuante della particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione complessiva del fatto che tenga conto delle modalità di azione, della personalità dell'imputato, del valore economico della res; questi elementi nella vicenda in esame, in particolare in relazione alla personalità dell'imputato, recidivo reiterato, erano palesemente insussistenti. Il secondo motivo riguardante il bilanciamento effettuato dal primo giudice, era (come evidenziato dal ricorrente) "del tutto accessorio rispetto al primo, del quale costituiva una conseguenza necessitata". Il pubblico ministero affermava infatti "se accolte le considerazioni di cui al primo motivo per cui nel caso di specie non si può versare in ipotesi di cui al II comma dell'art. 648 c.p. ne consegue necessariamente l'applicazione delle pene di cui al comma 1 dell'art. 648 c.p. e l'aumento per la recidiva contestata". La violazione di legge attinente al secondo motivo di ricorso riguardava l'effettuazione di un giudizio di bilanciamento con una circostanza attenuante erroneamente ritenuta sussistente. Nel caso in esame la corte di appello non ha accolto la censura in diritto relativa ai presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen.. con motivazione peraltro insufficiente. Una volta non accolto il primo motivo di ricorso che pure risultava rispettoso del granitico principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" , la corte non avrebbe potuto accogliere il secondo motivo, che era in qualche modo conseguenziale al primo, in quanto non era stato contestato specificamente il giudizio di bilanciamento in sé, ma il giudizio di bilanciamento con un'attenuante erroneamente concessa. Avendo ritenuto che l'attenuante era stata legittimamente concessa (anche se in modo benevolo), non poteva la Corte d'appello andare oltre il motivo devoluto, non essendo stata investita di una questione nel merito del giudizio di comparazione. 2.Va dunque pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle aggravanti e delle attenuanti, effettuato in relazione al più grave reato di ricettazione. 3.11 reato di furto non è stato oggetto del ricorso neppure incidentalmente poiché l'effetto devolutivo ha riguardato solo il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. effettuato sul più grave reato di ricettazione , sicchè non rileva la modifica normativa intervenuta nelle more del giudizio in ordine al regime di procedibilità del furto aggravato e anche il relativo aumento sanzionatorio per continuazione ex art. 81 cod.pen. deve ritenersi ormai gassato in giudicato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio ex art. 69 cod.pen. tra le circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma 7 febbraio 2023 il consigliere