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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42433/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Chieti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato, commesso in Chieti il 4 agosto 2020; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, mediante due motivi; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Chieti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato, commesso in Chieti il 4 agosto 2020; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, mediante due motivi; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris