CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 588 cod. pen.; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, afferenti alla penale responsabilità dell'imputato, sono generici in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è generico, in quanto non si confronta con la congrua motivazione resa sul punto dal giudice di secondo grado, ed è, per quanto concerne le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso