Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45030/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 23 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 10 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nella parte in cui è stata esclusa l'attenuante della ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti giustificato il diniego in ragione della natura del bene ricettato (un'autovettura funzionante) e della negativa personalità del Begnozzi, che costituiscono senz'altro elementi idonei ad escludere la particolare tenuità dell'episodio criminoso; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un'erronea applicazione di legge ed un vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, trattandosi di diniego correttamente giustificato dall'assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 23 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 10 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nella parte in cui è stata esclusa l'attenuante della ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti giustificato il diniego in ragione della natura del bene ricettato (un'autovettura funzionante) e della negativa personalità del Begnozzi, che costituiscono senz'altro elementi idonei ad escludere la particolare tenuità dell'episodio criminoso; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un'erronea applicazione di legge ed un vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, trattandosi di diniego correttamente giustificato dall'assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45030/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris