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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 27321/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catania; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto all’applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato conto di aver valutato, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e, successivamente, della congruità della pena irrogata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catania; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto all’applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato conto di aver valutato, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e, successivamente, della congruità della pena irrogata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 27321/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris