CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 08702/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - è manifestamente infondato poiché la Corte d'Appello ha ben motivato le ragioni del trattamento sanzionatorio deciso. Come noto, sfugge al sindacato di legittimità la valutazione del giudice di merito in merito al bilanciamento tra circostanze, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza tra circostanze di segno opposto, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 3. Rilvato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili e che inoltre il motivo di ricorso è genericamente formulato, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti' ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i\ ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore