CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04843/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 612, co. 2, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Savoca, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, sotto il profilo oggettivo, dei fatti di minaccia grave contestati all'imputato, ad avviso del ricorrente non configurabili in quanto le frasi ritenute gravemente minacciose, pronunciate all'indirizzo della persona offesa, devono ritenersi inidonee a incidere sulla libertà morale del Piraino. Quest'ultimo, infatti, pur sostenendo di essere stato minacciato, si era recato nei pressi dell'abitazione del ricorrente, per reclamare il credito vantato nei suoi confronti, senza che vi fosse in concreto nessuna possibilità di essere aggredito fisicamente dal Savoca, in quanto la conversazione tra i due si svolse a distanza (la persona offesa si trovava per strada e il prevenuto affacciato al balcone della sua abitazione) e l'imputato, per le sue condizioni di salute, un piede rotto, era costretto ad usare le stampelle, sicché non sarebbe mai stato in grado di mettere in pratica il male minacciato. 2.1. Con requisitoria scritta del 19.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, tenuto conto della manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono. 4. Ed invero non può non rilevarsi la completezza dell'apparato motivazionale, con cui il giudice di merito ha correttamente qualificato in termini di gravità le minacce rivolte alla persona offesa dall'imputato, in un contesto di evidente pericolo per il Piraino, in modo da sottolinearne l'idoneità minatoria, conformemente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Nel delitto di minaccia, infatti, l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Orientamento ribadito anche in altro recente arresto di questa Sezione, condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, c.p., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889). Orbene la corte territoriale ha reso una motivazione assolutamente conforme ai principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando, da un lato, l'ingiustizia e la oggettiva gravità in sé delle frasi rivolte dall'imputato alla persona offesa, contenenti minacce di morte ("tu parli assai devo farti vedere io appena ti vedo ti ammazzo se hai le palle vieni a casa mia che ti faccio vedere io"; "mi hai fatto sequestrare la lambretta sei un cornuto e uno sbirro appena ti becco per strada ti ammazzo nonché...appena ti becco per strada ti ammazzo"), dall'altro, il contesto in cui le frasi vennero pronunciate, che ne ha esaltato la potenzialità minatoria, determinando un evidente turbamento della persona offesa, cui erano inequivocabilmente dirette. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha reiterato in due distinte occasioni, a distanza di tempo l'una dall'altra, prima nel corso di una conversazione telefonica, poi di persona, gli epiteti minacciosi in danno del Savoca, dimostrando di essere animato nei suoi confronti da un persistente sentimento aggressivo, che esponeva la persona offesa a un grave pericolo per la sua integrità fisica, ove avesse insistito a reclamare quanto l'imputato gli doveva. E ovviamente l'idoneità minatoria della minaccia non viene meno per la pretesa impossibilità oggettiva di metterla in esecuzione nel momento stesso in cui venne profferita, dedotta dal ricorrente, trattandosi, piuttosto, di una mera e momentanea difficoltà di movimento dell'imputato, che non a caso differiva il momento in cui avrebbe "ammazzato" il Piraino a quando lo avrebbe "beccato per strada". 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] P e 9en[e CORTE DI