CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 29998/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brescia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale del Riesame di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Daniele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica di Brescia propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 26 ottobre 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di Brescia ha disposto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 4 ottobre 2021 avente ad oggetto la somma di denaro pari ad euro 19.030,00 rinvenuta nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] Daniele. 2. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. relativamente alla ritenuta insussistenza dei presupposti fondanti l'emissione del decreto di sequestro preventivo con particolare riguardo al nesso di pertinenzialità fra il denaro sequestrato ed i reati contestati alle lettere a) e b) dell'incolpazione. Il rinvenimento di una somma di denaro pari ad euro 15.980,00 all'interno di un bracciolo della autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta [OSCURATO:TARGA] in uso al ricorrente e dell'ulteriore somma di euro 3.050,00 all'interno della sua abitazione, (somme in ordine alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non ha dato alcuna giustificazione della provenienza lecita), lo stato di disoccupazione del ricorrente, la presenza all'interno della vettura di un doppiofondo ricavato nel cruscotto ed, infine, la detenzione di sessanta grammi di marijuana sono elementi indiziari idonei a perfezionare il fumus del reato di riciclaggio ovvero del reato di traffico di stupefacenti in quantitativo superiore ai due chili di marijuana ed a dimostrare il rapporto di pertinenzialità tra l'ingente somma di denaro e le condotte illecite rubricate. Parimenti carente è la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base del mero valore ponderale della droga sottoposta a sequestro, la motivazione impugnata in modo manifestamente illogico non tiene in considerazione gli elementi sopra elencati che si ponevano come indici rilevatori di una sistematica ed organizzata attività di n a rcot ra ffi co [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo per mancanza del fumus del reato di «commercio di stupefacente» in relazione al quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il vincolo reale della somma rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle particolari modalità della condotta e della consistente quantità di denaro rinvenuto. La motivazione impugnata non offre alcuna indicazione delle ragioni che hanno portato ad escludere che la disponibilità di un autovettura Porsche e di una ingente somma di denaro da parte di un soggetto privo di attività lavorativa ed incapace di giustificare la provenienza lecita dei 19.030,00 euro sottoposti a sequestro, la predisposizione di un doppiofondo nel cruscotto apribile attraverso un meccanismo elettronico ed il rinvenimento di un quantitativo di sostanza stupefacente presso l'abitazione costituissero concreti e persuasivi elementi indiziari idonei a ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato nei termini indicati dal giudice per le indagini preliminari. I giudici del Riesame si sono limitati ad affermare l'inesistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro sottoposta a sequestro e le condotte poste in essere dal ricorrente, senza nulla dire sulla ritenuta insussistenza del reato di commercio di stupefacenti in relazione al quale era stato disposto il sequestro da parte del giudice per le indagini preliminari (vedi pag. 5 del provvedimento oggetto di ricorso). 3. Vedendosi in ipotesi di radicale mancanza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti della fattispecie di detenzione e commercio di sostanze stupefacenti descritta alle lettere A) e B) dell'incolpazione provvisoria, si impone l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'ad. 324, co. 5, c.