CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42455/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e~ le conclusioni del PG M-k UA, vn,. Ci( 5.Q9,Q 11-m2G tAelt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava - per quanto qui rileva - l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'indulto in relazione alle pene di cui alle sentenze della Corte di appello di Napoli del 29.5.1984, irrevocabile dal 27.6.1984, e del 5.5.1983, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea applicazione dei provvedimenti di indulto (D.P.R. n. 865 del 1986 e D.P.R. n. 394 del 1990). Ha, al riguardo, osservato che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata - secondo cui l'indulto concesso con il D.P.R. n. 865 del 1986 non poteva essere applicato alle pene di cui alle indicate sentenze di condanna per la sussistenza di una causa di revoca del beneficio stesso, quella prevista dall'art. 11 del citato D.P.R. - non sarebbe corretta in quanto il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 22.3.1988 era stato commesso il 19.6.1986 (rectius: 19.2.1986) e, quindi, non entro i cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, come previsto dalla citata norma; ha aggiunto che la pena inflitta al Candido con quest'ultima sentenza era stato condonata proprio ai sensi del suddetto provvedimento clemenziale. Inoltre, secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare la concedibilità al condannato dell'indulto di cui al successivo provvedimento di clemenza del 22 dicembre 1990 n. 394. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso il provvedimento impugnato (che ha deciso, oltre che in merito alla richiesta di applicazione dell'indulto, oggetto di impugnazione, anche in merito alle richieste di estinzione della pena e di concessione dell'amnistia) sia nel caso in cui sia stato adottato de plano ai sensi dell'art.676 cod. proc. pen., che nel caso in cui sia stato reso ex art. 666 cod. proc. pen. - è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen.. E ciò in quanto il giudice dell'esecuzione, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. In applicazione del superiore principio, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione, proposta in relazione all'applicazione dell'indulto, come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 20 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio 'eciLttujibeLie La DEPOSITATA ;N CANCELLERIA