Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20474/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35086_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riguardo agli artt. 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che sorreggono le richieste; ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata nel disattendere il primo motivo di appello, di analogo tenore a quello proposto in questa sede, ha chiarito con argomentazioni non manifestamente illogiche le ragioni per le quali le dichiarazioni contrastanti rese dall'imputato e dal suo acquirente non scalfissero il quadro probatorio convergente in senso affermativo della responsabilità del ricorrente (pag. 3), da un lato essendo le dichiarazioni dell'acquirente finalizzate a coprire il reo contrastanti con quanto oggetto di diretta percezione degli operanti, dall'altro essendo invece stata ritenuta altrettanto logicamente implausibile la versione dei fatti resa dall'imputato non essendo spiegabile il motivo per cui dovesse cedere al Basile una parte della sostanza, se era intenzione dei due condividerla, non avendo nemmeno spiegato il Basile, che possedeva cartine e filtri, il motivo per cui non li avesse consegnati all'imputato per preparare la "canna", prendendo invece in consegna lo stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il coniliere ensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35086_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riguardo agli artt. 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che sorreggono le richieste; ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata nel disattendere il primo motivo di appello, di analogo tenore a quello proposto in questa sede, ha chiarito con argomentazioni non manifestamente illogiche le ragioni per le quali le dichiarazioni contrastanti rese dall'imputato e dal suo acquirente non scalfissero il quadro probatorio convergente in senso affermativo della responsabilità del ricorrente (pag. 3), da un lato essendo le dichiarazioni dell'acquirente finalizzate a coprire il reo contrastanti con quanto oggetto di diretta percezione degli operanti, dall'altro essendo invece stata ritenuta altrettanto logicamente implausibile la versione dei fatti resa dall'imputato non essendo spiegabile il motivo per cui dovesse cedere al Basile una parte della sostanza, se era intenzione dei due condividerla, non avendo nemmeno spiegato il Basile, che possedeva cartine e filtri, il motivo per cui non li avesse consegnati all'imputato per preparare la "canna", prendendo invece in consegna lo stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il coniliere ensore I
Sentenza Cassazione n. 20474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris