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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04879/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIUDICE DELL' UDIENZA PRELIMINARE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza del 14/07/2022, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, la pena applicata era eccessiva.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis., cod. proc. pen. 3.1.

Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Posto che non sono in discussione profili afferenti l'illegalità della pena ma solamente la sua congruità appare evidente che il ricorso risulta proposto fuori dai casi consentiti.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergente dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIUDICE DELL' UDIENZA PRELIMINARE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza del 14/07/2022, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, la pena applicata era eccessiva. 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis., cod. proc. pen. 3.1. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Posto che non sono in discussione profili afferenti l'illegalità della pena ma solamente la sua congruità appare evidente che il ricorso risulta proposto fuori dai casi consentiti. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergente dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 D
Sentenza Cassazione n. 04879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris