CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 31013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27.1.2026, la Corte d’appello sezione minorenni diCaltanissetta ha provveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su un’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplinadella continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili: a)sentenza del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta del 14.7.2025, irrevocabile il29.7.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990, commesso in Gela dal giugno 2022, e per i reati di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 14.3.2023 al 29.8.2024; b) sentenzadella Corte d’appello di Caltanissetta del 20.12.2024, irrevocabile il 6.10.2025, dicondanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso in Gela il 26.4.2022, e per i reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n.309 del 1990, commessi in Gela tra il 15.2.2022 e il 26.4.2022; c) sentenza delTribunale per i minorenni di Caltanissetta del 19.10.2023 di condanna per il reatodi cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Gela il7.2.2022.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’omogeneità delle violazioni nonfosse sufficiente ai fini della loro riconducibilità ad una programmazione unitaria,giacché tutti i reati per cui XXXXXXXX ha riportato condanna con le sentenze subb) e sub c) sono stati commessi in data antecedente a quella in cui è avvenutal’affiliazione all’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti di cui allasentenza sub a).La circostanza, poi, che i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sianostati consumati in concorso con soggetti entrati a far parte, in un secondomomento, nel sodalizio criminoso non è stata considerata dimostrativa delmedesimo disegno criminoso. Invero, la notevole distanza temporaleintercorrente tra l’operatività del condannato all’interno dell’associazionecriminosa (concretizzatasi solo nel 2024) e la commissione degli altri reati per cuiha riportato condanna (risalenti all’anno 2022) esclude la possibilità di ritenereche l’adesione al sodalizio fosse stata già programmata sin dalla commissione delprimo reato. La Corte d’appello aggiunge a ciò che nessuno dei reati eseguiti dalcondannato quale partecipe all’associazione risulta essere stato commesso inconcorso con i concorrenti nei reati di cui alle sentenze sub b) e sub c).2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con il quale deduceviolazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 81 cod. pen., 671 cod.proc. pen. per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonchéinosservanza ed erronea applicazione della legge penale.Una corretta analisi delle sentenze avrebbe fatto emergere come ilcondannato avesse avviato una intensa attività volta alla commissione di delittiaventi ad oggetto sostanze stupefacenti, insieme ad altri soggetti, con ruoliintercambiabili, a nulla rilevando la qualificazione giuridica delle condotte comeassociative o reati satellite.Il giudice dell’esecuzione è incorso in una motivazione incoerente con i datiprobatori disponibili, in quanto la contestazione del delitto associativo di cui allasentenza sub a) decorre dal giugno 2022 e non dal marzo 2024, come affermatonell’ordinanza di rigetto.3. Con requisitoria scritta trasmessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando chenon si confronta con le puntuali indicazioni contenute nel provvedimentoimpugnato, che ha condotto un’adeguata comparazione tra i diversi fatti perdesumerne indicatori di estemporaneità tra di loro e rispetto alla fattispecieassociativa e che ha dato conto delle ragioni per le quali gli indicatori dellaomogeneità delle violazioni sono stati ritenuti soccombenti rispetto a quelli diestemporaneità.4. In data 6.5.2026, il difensore del ricorrente ha redatto conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.1. La valutazione della tenuta dell’ordinanza impugnata passa attraverso laverifica di una circostanza di fatto che nel corpo della motivazione è riportata inmodo internamente incoerente e non riconducibile ad unità.Si intende fare riferimento al fatto – censurato con il ricorso – che il giudicedell’esecuzione abbia riportato in premessa che XXXXXXXX è stato condannatoper il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso dal giugno 2022 eche poi nel prosieguo della motivazione sia arrivato ad escludere il vincolo dellacontinuazione tra il delitto associativo e i singoli reati di cui all’art. 73 stessod.P.R. sulla base del rilievo che l’operatività del ricorrente all’internodell’associazione si sia concretizzata “soltanto a decorrere dal marzo 2024, bendue anni dopo la costituzione del sodalizio e la commissione degli altri reati per iquali ha riportato condanna, tutti risalenti all’anno 2022”.Da un esame degli atti, che la natura della doglianza difensiva ha imposto diconsultare, risulta, innanzitutto, che nel fascicolo del giudice dell’esecuzione eracontenuta la sola intestazione della sentenza del G.u.p. del Tribunale diCaltanissetta del 14.7.2025 e non anche la motivazione.Per quanto emerge dall’intestazione della sentenza comprensiva dei capi diimputazione, a fronte della contestazione del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309del 1990 a far data dal giugno 2022, i singoli reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] sono quelli di cui al capo 11)commesso il 14.3.2023 e quelli di cui ai capi nn. 73, 76, 77 e 79), commessi damarzo ad agosto del 2024.Risulta, altresì, dal fascicolo che le altre due sentenze citate nella premessadel l ’ordinanza impugnata r iguardano in realtà reati commessi daXXXXXXXXXXXXXXXX e non da [OSCURATO:PERSONA].Dunque, non si comprende, in mancanza della motivazione della sentenzadel 14.7.2025, da dove il giudice dell’esecuzione tragga, in primo luogo,l’affermazione secondo cui l’operatività del condannato nell’associazione si siaconcretizzata soltanto nel marzo del 2024 e, in secondo luogo, l’affermazionesecondo cui gli altri reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatorisalgono “tutti” al 2022.2. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, ha fondato il diniego dell’applicazionedella disciplina del reato continuato su un dato contraddittorio dal punto di vistafattuale, mentre la inconciliabilità delle affermazioni contenute nelprovvedimento impugnato non può essere sciolta in base agli atti del fascicolo.Non v’è chi non veda che il rilievo in base la quale la Corte d’appello haescluso che le condotte per cui è stato condannato il ricorrente fosseroriconducibili ad un medesimo disegno criminoso – e cioè che i singoli reati dicessione di sostanza stupefacente non possono farsi rientrare nel contesto delreato associativo, in quanto commessi da XXXXXXXX due anni prima del suoingresso nel sodalizio criminoso – non si armonizzi in alcun modo con quello cheinvece risultava nel fascicolo del procedimento di esecuzione, e cioè cheXXXXXXXX sia stato condannato per essere entrato nel 2022 a far parte diun’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, perciò, prima di commetterei singoli reati di cessione di sostanza stupefacente nel 2023 e nel 2024.Pertanto, l’ordinanza impugnata è affetta da un vizio di motivazioneconseguente ad un vizio relativo ad una informazione – le date di commissionedei reati – da considerarsi certamente rilevante ai fini della valutazione richiestadall’art. 671 cod. proc. pen.È necessario, pertanto, che il giudice dell’esecuzione verifichi nuovamente lascansione temporale dei reati, sulla ricostruzione della quale ha fondato in modosignificativo il rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA], e la stessaDi conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allaCorte d'appello di Caltanissetta - Sezione per i Minorenni perché, impregiudicataogni autonomia valutativa, proceda ad un nuovo esame dell’istanza nei terminisopra indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Caltanissetta sezione minorenni.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.