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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 20378/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4679/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma via Cola di Rienzo 265, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti ricorrentiincidentali- contro [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di L’Aquila n. 1298/2018 depositata il28.6. 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 2897 del 29.6.2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ai legittimi proprietari pro quota , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’esproprio dei terreni di cui alle particelle 632 del foglio 35 del catasto terreni del Comune di L’Aquila, area Sassa, zona polivalente NSI, già sottoposti ad occupazione di urgenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con ricorso del 24.7.2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione con riferimento al predetto terreno di 15.000 mq di loro proprietà, espropriato con decreto di esproprio del 29.6.2012 e già assoggettato a occupazione d’urgenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo i ricorrenti, il valore di mercato del suolo espropriato era ben più altro di quello offerto, dovendosi considerare che il terreno rientrava in massima parte (14.380 m.q.) in area normata dal Piano regolatore territoriale esecutivo per il Consorzio di sviluppo industriale, destinato ad attrezzature generali, e aveva un valore di mercato di € 126,40 al m.q. in luogo dei 40 € stimati.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (breviter PCM), eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, declinata nei confronti del Comune di L’Aquila, e chiedendo il rigetto della domanda degli attori.

È stato integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di L’Aquila che non si è costituito in giudizio.

2. Esperita consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) la Corte di appello con «sentenza» del 28.6.2018 ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla PCM, ha determinato l’indennità di espropriazione nella somma di € 1.005.706,80 e quella di occupazione temporanea in quella di € 258.410,77, ordinandone il deposito a cura della PCM con i relativi interessi e sotto deduzione di quanto già depositato, dichiarando interamente compensate le spese di causa e di c.t.u.

Secondo la Corte territoriale, il decreto di esproprio era stato emesso dalla PCM e a proprio beneficio; occorreva valutare il valore venale del terreno alla luce delle destinazioni urbanistiche anteriori al 6.4.2009, tenuto conto dell’art.2, comma 6, del d.l. 39 del 2009; la parte edificabile del terreno (mq. 14.830) aveva il valore venale di € 68,86 al mq.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 28.1.2019 ha proposto ricorso per cassazione la PCM, svolgendo unico motivo.

Con atto notificato il 14.2.2019 hanno proposto controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi senza alcuna indicazione circa il loro titolo di legittimazione, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della pronuncia impugnata [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato come pure il Comune di L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA]

4. La Corte di appello ha definito il proprio provvedimento «sentenza» (§ 1.) ed ha assunto che dovesse averne forma e natura, invocando a sostegno di tale tesi il disposto dell’art.702 quater cod.proc.civ.

Tale affermazione non è stata censurata e ha rilevanza meramente definitoria, poiché il provvedimento è stato oggetto di ricorso nei modi e tempi previsti dalla legge.

Dunque, solo per completezza, la Corte tiene a ricordare che l’art.29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 prevede nei suoi primi due commi che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, e che è competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

L’art.702-ter cod.proc.ci v., commi 4 e 5, prevedono con estrema chiarezza che la decisione debba essere assunta con ordinanza.

L’art.702-quater riguarda l’appello – ove previsto - avverso le decisioni assunte dal giudice di primo grado all’esito dei procedimenti celebrati con il rito sommario ed è quindi del tutto inconferente ai fini dell’indicazione del modulo decisorio dei provvedimenti celebrati in unico grado dinanzi alla Corte di appello.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’erronea qualificazione tipologica del provvedimento non ha conseguenze attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e tassatività delle nullità. (Sez. 2, n. 14222 del 12.7.2016; Sez.

U, n. 25837 del 11.12.2007): principio, peraltro, perlopiù affermato nel caso opposto di erronea qualificazione come ordinanza di provvedimento avente contenuto di sentenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso e ricorso incidentale, senza fornire alcuna indicazione circa il loro titolo di legittimazione, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della pronuncia impugnata.

In difetto di qualsiasi precisazione, deduzione e prova, è giocoforza dichiarare il loro difetto di legittimazione a partecipare al presente giudizio.

6. Con il motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1 e seguenti del d.l. 28.4.2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24.6.2009 n.77 e dell’art.67-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.83, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.147 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014). 7.La Corte di appell o ha ritenuto legittimata passivamente la PCM - e non il Comune di L’Aquila – perché il decreto di esproprio era stato emesso dalla PCM e l’espropriazione era stata disposta a suo beneficio.

Nulla ha detto la Corte abruzzese sulle ulteriori difese della PCM, pure risultanti dalla sentenza impugnata basate sull’entrata in vigore della legge n.134 del 2012 e la devoluzione delle funzioni al Comune, se non che non era stato provato che i terreni espropriati fossero stati nelle more trasferiti al Comune (pag. 3, § 4, ultimo capoverso).

8. Appare opportuno ricostruire preliminarmente il quadro normativo composto dalle norme richiamate con il motivo.

Il decreto-legge 28.4.2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009 n. 77, all’articolo 1, dedicato all’«Apprestamento urgente di abitazioni» ha disposto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225, dovesse, tra l’altro, provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approvare il piano degli interventi di cui al comma 1, previo parere di un'apposita conferenza di servizi che deliberava a maggioranza dei presenti validamente intervenuti, e provvedere quindi, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche.

Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.4.2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6.4.2009, già prorogato con i successivi decreti del 17.12.2010 e 4.12.2011, è cessato il 31.12.2012 (art.67 bis del d.l. 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.134 del 7.8.2012).

Il comma 4 dello stesso articolo ha previsto poi che il Commissario delegato per la ricostruzione dovesse fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15.9.2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione e che entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fossero disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza.

Entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione dovevano venir versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale; inoltre le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite erano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno (comma 5).

La legge 27.12.2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» all’art.1, comma 422, ha quindi disposto che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-tere 4-quater, della legge 24.2.1992, n. 225, subentrassero in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del d.l. 7.9.2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.11.2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, salvo precisare che tali disposizioni trovavano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

L’art.5 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 225 in tema di «Stato di emergenza e potere di ordinanza», ai commi 4-ter e 4 - quater prevede che almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e che ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possano essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Inoltre con tale ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate e comunque non superiore a 36 mesi.

Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Tali risorse e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

10. Vi è da aggiungere che la Corte Costituzionale con sentenza 21.1.2016, n. 8 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27.12.2013, n. 147, censurato, per violazione degli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 111, 113, 117, commi 1 e 3, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità delle armi nelle controversie giurisdizionali, nella parte in cui prevede che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti già facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del «grande evento», nelle sole ipotesi in cui i commissari nominati siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Lequestioni erano state sollevate sulla base della premessa errata che illegittimamente e irragionevolmente gli enti territoriali sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non viene meno con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe pertanto restarne titolare, e correlativamente responsabile; invece, secondo la Consulta, con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, è chiamato ragionevolmente a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono.

Secondo la Corte Costituzionale, i rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza) — opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative).

Ed è stato perciò ritenuto ragionevole che le conseguenze sia fattuali sia giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze.

11. Il motivo è fondato e va accolto.

Per un verso, la norma di cui all’art.1, comma 422 , della legge 147 del 2013 sancisce alla scadenza dello stato di emergenza il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti (nel caso il Comune di L’Aquila) in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per la gestione dell’emergenza.

Come si è visto, la norma ha superato lo scrutinio di costituzionalità anche sotto il profilo della ragionevolezza della restituzione all’esito della fase di emergenza all'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative) delle competenze incidenti sull’assetto territoriale.

Coerentemente anche gli immobili espropriati sono trasferiti agli enti locali unitamente alle risorse finanziarie residue per il pagamento degli oneri conseguenti.

Non rileva quindi che originariamente autorità espropriante e beneficiario dell’espropriazione fosse la PCM perché il Comune è succeduto ex lege nel rapporto quale successore univ ersale ex art.110 cod.proc.civ.

Lacondizione prevista dalla norma in analisi, scaturente dall’inciso finale del comma 422 «nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati», su cui neppure la Corte Costituzionale si è soffermata, deve essere interpretata come riferita ai casi , ricorrenti nella fattispecie, in c ui il Commissario delegato rappresenta, ossia assume temporaneamente le funzioni spettanti ordinariamente all’ente locale.

12. [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato anche il tema delle risorse necessarie in capo all’ente locale subentrante.

Come si evince dal disposto di cui ai commi 4 - ter e 4 - quater dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, il subentro degli Enti ordinariamente competenti nei rapporti giuridici sorti nella fase dell'emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato, alimentata - ai sensi del successivo comma 5 - quinquies dell'art. 5 - da risorse statali, ossia dal Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ex art. 18 della legge 31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e, ove occorra, dal Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'art. 28 della citata legge n. 196 del 2009, nonché dal Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, di cui al comma 5-sexies dell'art. 28 del d ecreto - legge 18.11.1966, n. 976 (Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966), convertito, con modificazioni, dalla legge 23.12.1966, n. 1142.

Sempre secondo la Corte Costituzionale, è dato, inoltre, evincere, dai commi 1 e 5-bis dell'art. 5 della stessa legge n. 225, che le risorse inizialmente stanziate per fronteggiare l'emergenza possono essere integrate ove si rivelino insufficienti: integrazione che ben potrebbe essere sollecitata dalla rendicontazione cui sono tenuti i commissari delegati, non soltanto nell'imminenza della cessazione della gestione (o alla chiusura della stessa), ma anche alla chiusura di ciascun esercizio, dovendosi mettere in rilievo, attraverso il rendiconto, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento.

Non rileva, per contro, il precedente di cui alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, la quale ha bensì dichiarato l'illegittimità in parte qua ( commi 5 - quater e 5 - quinquies , primo periodo) dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, ma in quanto si imponeva, ivi, alle Regioni di reperire (esse) le risorse per far fronte alla situazione post-emergenza.

Il comma 422 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 disegna invece un meccanismo successorio che presuppone una tendenziale capienza strutturale della contabilità speciale, in cui subentra l'ente territorialmente competente, rispetto agli impegni di spesa correlati alla situazione emergenziale.

E con ciò risulta rispettato il principio fondamentale della finanza pubblica per cui, in ambito di esercizio di funzioni volte al perseguimento di interessi collettivi, il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina (che nella specie, per l'appunto, sussiste) che regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse (tra le altre, sentenza n. 364 del 2010).

Di conseguenza l'incapienza che, in talune contingenze, dovesse in concreto verificarsi, si risolverebbe in un inconveniente di fatto, come tale non attinente al profilo astratto della legittimità costituzionale della norma, ma solo a quello (fattuale appunto) della correlativa applicazione, in relazione alla quale - ove l'incapienza stessa sia così grave da incidere in modo pregiudizievole sull'equilibrato rapporto tra complessivi bisogni e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte - soccorrono, e potrebbero essere dunque attivati, i rimedi generali all'uopo previsti dall'ordinamento.

13. Non ha maggior pregio l’unico argomento speso dalla Corte aquilana secondo cui farebbe difetto la prova dell’effettivo trasferimento della proprietà dei terreni in capo al Comune.

Non era infatti necessario alcun atto negoziale o provvedimento amministrativo poiché l’effetto traslativo deriva direttamente dalla volontà della legge; tantomeno può avere alcun rilievo ostativo la mancata volturazione catastale, priva di efficacia costitutiva.

14. L’ordinanza impugnata va cassata sul punto e, decidendo nel merito ex art.384, comma 2, ultima par te, cod.proc.civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte può sostituire il Comune di L’Aquila alla PCM negli obblighi di corresponsione delle indennità liquidate. 15.Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.32 d.p.r. 327/2001 ove la norma prescrive che l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, in relazione all’art. 6, comma 2, del d.l. 39 del 2009.

16. Il d.l. 28.4.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» all’art.2, dettato in tema di «Apprestamento urgente di abitazioni» al comma 1 ha previsto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approvare il piano degli interventi di cui al comma 1, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, e quindi, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche.

In forza dell’ultima parte del comma 4 del citato art.2 il citato provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Inoltre (comma 5), l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

Secondo il sesto comma dell’art.2,le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato doveva provvedere, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli e il verbale di immissione in possesso costituiva provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.

L’ultima parte del comma 6 ha disposto che l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione doveva essere determinata dal Commissario delegato entro sei mesi (termine poi prorogato) dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

17. È pur vero che l’art.2, comma 6, ultimo periodo, si riferisce testualmente alla indennità provvisoria di esproprio e si dirige nei confronti del Commissario delegato, ma la norma, indubbiamente emergenziale, ha carattere speciale ma non per questo si sottrae al criterio dell’interpretazione logica, teleologica e sistematica e del resto trova puntuale corrispondenza in analoghe disposizioni dettate a loro tempo in relazione ad altri eventi catastrofici.

Tra l’altro, già l’art.13 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18.3.1968, n. 241, recante «Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968» prevedeva che l'indennità di espropriazione delle aree fosse determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359 con riferimento al valore venale di mercato delle areealla data dell'evento sismico.

Analoga disposizione è stata riprodotta nell’art.10, comma 4 del d.l. 83 del 22.6.2012, in relazione- all’evento sismico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, laddove è stato parimenti a disposto che l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione dovessero essere determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29.5.2012.

Non ha alcun senso che il criterio temporale di determinazione del valore del terreno espropriato, introdotto dal comma 6 in esame valesse solo per la fase amministrativa e vincolasse solo il Commissario delegato e non operasse per la fase giurisdizionale nel caso in cui l’indennità proposta sulla base del primo criterio non fosse accettata dai privati interessati.

L’interpretazione iper-restrittiva collide con le regole generali del sistema delle espropriazioni e si colora di assoluta irrazionalità nel momento in cui vorrebbe assoggettare a criteri differenti la determinazione dell’indennità in fase amministrativa rispetto a quelli validi ove si discuta del diritto dinanzi al giudice.

18. Il comma 5 prevede che l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione: attribuisce cioè alla localizzazione l’imposizione di un vincolo espropriativo e non già di un vincolo conformativo.

Di talché non sussiste alcuna incoerenza nel negarne la rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità, secondo la regola generale dell’art.32, comma 1, del d.p.r. 327 del 2001, per la quale, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.

19. L’interpretazione del predetto comma 6 seguita dalla Corte di appello è corretta e va condivisa, al di là degli argomenti rafforzativi utilizzati per corroborarla e validarla.

La disposizione è inequivocabile nel suo tenore letterale nell’imporre il riferimento alla data del sisma e non alla data del decreto di esproprio e in ciò deroga alla norma generale contenuta nell’art.32 del d.p.r. 327 del 2001, che fa riferimento al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.

La deroga, peraltro, da un lato, proviene da un atto avente forza di legge e di natura speciale ed è quindi efficace sotto il profilo della fonte, dall’altro rispetta la stessa ratio dell’art.32, perché, retrodatando il momento rilevante per l’apprezzamento del valore di mercato del bene espropriato mira a sterilizzare le sue variazioni influenzate dall’evento catastrofico ed eccezionale (il sisma) che ha innescato il bisogno pubblico (provocato dalla distruzione di un gran numero di abitazioni e lo sfollamento delle popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) a cui l’intervento espropriativo intende porre rimedio per realizzare nuovi insediamenti residenziali.

Infine – è il caso di aggiungere – che la deroga è coerente con il carattere impresso al provvedimento di localizzazione in deroga che il comma 5 dell’art.2 del d.l. 39/1999 definisce appunto come volto a imporre un vincolo espropriativo, che la norma generale dell’art.32 del d.p.r. 327/2001 parimenti neutralizza ai fini della valorizzazione del bene ablato.

20. La disposizione quindi, nel considerare unitariamente, sotto il profilo temporale, l’evento catastrofico che ha provocato il bisogno pubblico eccezionale e la localizzazione in deroga con l’apposizione del vincolo espropriativo diretto a soddisfare l’interesse pubblico rispetta lo spirito dell’art.32 ed evita una irrazionale locupletazione che deriverebbe dall’aumento di valore del terreno proprio in conseguenza della decisione di destinarlo al soddisfacimento del pubblico bisogno.

21. La giurisprudenza di questa Corte non ha mostrato dubbi della coerenza di tale soluzione allorché con riferimento all’analoga previsione normativa contenuta nell’art.13 del citato d.l. 79 del 1968 e alla norma previgente della legge del 1865, ha ripetutamente affermato che per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l'art. 13 del decreto legge 27.2.1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18.3.1968 n. 241, disponendo che l'indennità è determinata «nei modi previsti dalla legge 25.6.1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico», ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo diimpedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall'art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all'altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell'incidenza diretta dell'evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. (Sez. 1, n. 5637 del 22.9.1983; Sez. 1, n. 14562 del 9.11.2000; Sez. 1, n. 6195 del 21.11.1981;Sez. 1, n. 1311 del 25.2.1980).

22. Non è condivisibile l’assunto che l’interpretazione del citato art. 2, comma 6 , d.l. 39/2009 dovrebbe risentire della previsione del successivo comma 8 che, attraverso il rinvio all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 che a sua volta rimanda al precedente art.37, comma 3, confermerebbeil principio generale e cioè che l’accertamento della natura edificabile dei terreni espropriati e la determinazione della relativa indennità di esproprio devono essere esperiti tenendo conto della destinazione urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio (nella fattispecie edilizia residenziale privata).

Il ragionamento non può essere condiviso.

Da un lato, il comma 6 dell’art.2 è del tutto inequivocabile e in claris non fit interpretatio e del resto corrisponde a una regola derogatoria sistematicamente seguita dal legislatore con riferimenti agli espropri resi necessari da eventi eccezionali come calamità naturali catastrofiche che hanno colpito il territorio nazionale (Belice, L’Aquila, Emilia-Romagna).

D’altro canto, l’art.2, comma 8, evocato dai ricorrenti, riguarda un’ipotesi affatto differente, e cioè il caso dell’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, in cui pu ò essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione.

In tal caso l'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del d.p.r. 8 .6. 2001, n. 327 , è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

Quindi, quand’anche si dovesse ritenere che in tale ipotesi la data di riferimento per la determinazione della destinazione urbanistica del bene, per effetto del doppio rinvio normativo, sia la data del provvedimento acquisitorio e non la data del sisma (il che, per vero, è tutt’altro che scontato), ciò non avrebbe alcun valore interpretativo ai fini della regolazione della diversa ipotesi considerata dal comma 6 dell’espropriazione previa localizzazione, per cui la legge dispone inequivocabilmente.

23. Per concludere sul punto, appaiono condivisibili le osservazioni svolte dalla Corte aquilana nei § 13 e 14 per escludere il sospetto di illegittimità costituzionalità della norma con riferimento all’art.42 e 117 Cost, quest’ultimo in relazione all’art.1 del protocollo addizionale della CEDU.

La regola fondamentale della corresponsione di una somma ragionevolmente correlata al valore di mercato del bene espropriato a titolo di indennizzo non soffre vulnus in ragione della sterilizzazione di variazioni di valore dipendenti da un evento catastrofico naturale che abbiano determinato la scelta della pubblica autorità di localizzare in situ le opere pubbliche destinate a soddisfare il bisogno ingenerato dallo stesso evento.

Orbene, la Corte europea, con decisione della Grande Camera in data 29.3.2006, ribadita da numerose altre decisioni, ha preso le mosse dal dettato dell'art. 1 del protocollo n. 1, secondo cui: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.

Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende».

Secondo la Corte europea: a) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75); b) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93); c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate, nell'interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 94); d) occorre comunque determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94); e) il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere considerata giustificabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95); f) in caso di espropriazione isolata, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96); g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97).

L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (ex multis: Corte Costituzionale sentenze n. 173 del 1991, n. 1022 del 1988, n. 355 del 1985; n. 223 del 1983; n. 5 del 1980; 347 e 348 del 2007).

24. Per queste considerazioni il primo motivo di ricorso incidentale deve essere rigettato.

25. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. i ricorrenti incidentali denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento al fatto che la Corte di appello non ha considerato i rilievi mossi dal loro consulente di parte alla bozza di consulenza tecnica e reiterati in forma riassuntiva in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale; essi lamentano altresì violazione o falsa applicazione dell’art.32 d.p.r. 327/2001, laddove prescrive che l’indennità di espropriazione deve essere determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, in relazione all’art.6, comma 2, del d.l. 39 del 2009.

26. Quanto a quest’ultimo rilievo critico è sufficiente osservare che esso reitera la censura proposta con il primo motivo e rigettata per i motivi poco sopra illustrati.

27. Ad avviso dei ricorrenti la C orte d’appello non avrebbe considerato i rilievi mossi dal loro Consulente tecnico di parte (C.t.p.) alla bozza di consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.), reiterati in forma riassuntiva nella precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale.

Piùnel dettaglio: A) il C.t.p. aveva contestato la c.t.u. per aver escluso la possibilità di esercitare, nell’area edificabile espropriata, l’attività di commercio al dettaglio: da un lato il Consulente tecnico d’ufficio (C.t.u.) avrebbe risposto a tale censura acquisendo un parere al di fuori delle operazioni peritali determinando così la nullità della c.t.u.; dall’altro la Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la relazione peritale.

I ricorrenti aggiungono che l’esclusione della vocazione commerciale comportava una differenza di valutazione del terreno edificabile di € 12.5/mq a cui andrebbe aggiunta la differenza sull’indennità di occupazione.

B) La c.t.u. aveva fatto riferimento alla banca dati OMI (contenente valori di gran lunga inferiori) per stimare il valore di mercato dei terreni edificabili.

Sul punto il C.t.p. aveva invece richiesto di prendere in considerazione alcuni contratti di locazione presenti in zona limitrofa e omogenea alle aree espropriate e al riguardo la Corte avrebbe aderito alla tesi del C.t.u. senza spendere argomentazioni C) Il C.t.u. avrebbe errato nel non tener conto (per l’indennità di occupazione) dell'incidenza delle superfici accessorie destinate a costituire elementi di funzionalizzazione e complementarietà rispetto alle superfici utili: le predette superfici ad avviso dei ricorrenti assumevano uno specifico rilievo quando il C.t.u. aveva utilizzato il metodo analitico-ricostruttivo; D)Il C.t.p. aveva affermato che i valori dei terreni approvati dal Comune dell'Aquila per la determinazione dell'IMU erano inferiori ai valori di mercato, suffragando tale osservazione con l'indicazione di atti di cessione, ma questa osservazione aveva ricevuto dal C.t.u. una controdeduzione soggettiva e non tecnica, ed anche su questo punto secondo i ricorrenti la Corte d’Appello non si sarebbe espressa.

E) La Corte si sarebbe limitata a respingere il richiesto rinnovo dell'accertamento peritale erroneamente ritenendo che esso fosse relativo esclusivamente alla valutazione dei beni in base a successiva destinazione urbanistica e non anche a una migliore valutazione delle aree in base alla destinazione esistente prima del 6 aprile 2009.

28. La prima doglianza dei ricorrenti attiene alla compatibilità con la destinazione urbanistica in atto (edifici ad attività direzionale) dell’attività di commercio al dettaglio.

I ricorrenti incidentali richiamano le osservazioni del loro consulente di parte, secondo cui era possibile esercitare sul sedime il commercio al dettaglio in base all’art.14 delle norme tecniche di attuazione che non ricomprende la Zona M – attrezzature generali (ma solo le Zone A e B, industriale e artigianale) e si dolgono che il consulente tecnico avesse respinto tale tesi sulla base di un parere, presuntivamente verbale perché assente in atti, della direzione del Consorzio per il sviluppo del nucleo industriale dell’Aquila.

La censura è inammissibile sia perché non sussiste l’omesso esame denunciato visto che la Corte di appello ha considerato la circostanza di fatto (possibilità di uso commerciale al dettaglio) escludendola (pag.7, § 18 sub b), sia perché i ricorrenti rappresentano come fatto storico oggetto di omissione una mera argomentazione del loro consulente di parte, peraltro oggetto di replica da parte del consulente d’ufficio.

Inoltre la Corte di appello ha fatto riferimento a una precisa norma di legge, l’art.50 della legge regionale Abruzzo n.11 del 16.7.2008, sancendone la prevalenza sul contenuto della norma tecnica di attuazione del piano regolatore territoriale esecutivo, nient’affatto misconosciuta ma reputata recessiva, e non ha conferito alcun rilievo alle informazioni acquisite dal C .t.u.

29. In secondo luogo, i ricorrenti lamentano che sia stata ignorata la critica mossa dal loro consulente di parte ai dati della Banca dati OMI (osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia dele Entrate), utilizzata dal C.t.u., basata sui valori dei contratti di locazione segnalati per attività direzionali in zona limitrofa ed omogenea, che presentavano canoni molto superiori a quelli considerati e contestano la risposta del C.t.u. che, nel dar rilievo alle modeste dimensioni degli uffici da loro indicati , non aveva considerato la possibilità di frazionare gli immobili realizzabili anziché locare unitariamente la superficie realizzabile di m.q. 5752.

La censura in tal modo sviluppata attiene anche in questo caso a una valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale e dal Consulente d’ufficio e non coglie alcun fatto storico decisivo discusso fra le parti che non sia stato valutato dal giudice del merito.

I ricorrenti si limitano a prospettare degli elementi istruttori che opportunamente valutati avrebbero orientato una diversa conclusione nel merito.

Tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, (Sez. 6- L, n. 28887 del 8 . 11 . 2019; Sez.

L, n. 14324 del 9.7.2015).

Per altro verso, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009;Sez. 1, n. 8355 del 3.4.2007).

Non è quindi carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. (Sez. 6- 3, n. 4352 del 14.2.2019).

È pur vero poi che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod.proc.civ., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. (Sez.

U, n. 5624 del 21.2.2022).

Nella giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio.

Si è ritenuto che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche; il giudice può, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; infatti l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.2.2019,; Sez. 1, n. 28647 del 24.12.2013).

Inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 8355 del 3.4.2 007,; Sez. 3, n. 10688 del 24.4.2008).

In tal caso, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 (Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009,).

30. Un ulteriore indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di questa Corte, formatosi peraltro con riferimento al previgente testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22 .6. 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 7 .8. 2012, n. 134, che consentiva l'impugnazione per vizio motivazionale «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio».

Secondo tale indirizzo, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio motivazionale era tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 1, n. 15147 del 11.06.2018; Sez. 1, n. 23637 del21.11.2016; Sez. 1, n. 26694 del 13.12.2006; Sez. 3, n. 12703 del 19.06.2015).

In ogni caso, beninteso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11482 del 3.6.2016; Sez. 1, n. 16368 del 17.7.2014; Sez. 3, n. 7078 del 28.3.2006).

31. La più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene tuttavia che questi assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5 e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel quale non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 1, n. 26305 del 18.10.2018); in particolare è stato ritenuto che non sia carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.0.2019; vedasi anche Sez. 5, n.30364 del 21.11.2019).

Non contrasta con il richiamato orientamento restrittivo la pronuncia n. 2061 del 29.1.2018 della Sez. 3, pur resa già con riferimento al nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5; in quel caso, infatti, il fatto decisivo il cui omesso esame è stata ritenuto rilevante per la configurazione del vizio motivazionale circoscritto al «minimo costituzionale» la censura del vizio motivazionale, atteneva, a ben vedere, a una precisa circostanza fattuale (la mancata dotazione di una struttura sanitaria di apposite strumentazioni, rilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità per la morte di una partoriente per embolia gassosa) e non già alle censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito aveva aderito, che assumevano viceversa rilievo ai meri fini della dimostrazione della sottoposizione della circostanza di fatto decisiva al contraddittorio delle parti.

In conclusione, il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.

In altri e più chiari termini, non è la critica, in sé e per s, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito.

Non ragiona diversamente quella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'omesso esame della stessa consulenza tecnica d'ufficio; l'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente. (Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24.06.2020; Sez.1. 22056 del 13.10.2020).

32. Per di più la Corte di appello ha convalidato il dato proposto dal consulente d’ufficio sulla base del metodo analitico ricostruttivo incrociando con le risultanze di due altri metodi alternativi, ovvero quello della comparazione indiretta e quello dei parametri adottati per il calcolo dell’IMU che offrivano risultanti analoghi opportunamente mediati e molto distanti sia dalle stime della PCM sia dei ricorrenti.

33. I ricorrenti lamentano poi che il consulente non abbia tenuto conto delle superfici accessorie destinate a operare in modo funzionale e complementare alle superfici utili.

La censura in questa caso difetta di autosufficienza, poiché non vien dato conto del tenore al proposito della consulenza , e tantomeno specifico, perché non risulta – e neppur viene riferito – che tale deduzione sia stata posta all’attenzione del contraddittorio delle parti, senza di che il vizio di omesso esame ex art.360 n.5 non è prospettabile.

34. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.92 cod.proc.civ. in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali.

La Corte di appello ha compensato le spese sia in ragione della eccessività della pretesa degli attori, sia in ragione dell’assoluta novità delle questioni giuridiche trattate.

I ricorrenti sostengono che la fattispecie sarebbe soggetta al testo dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ., conseguente alla riforma del 2014, secondo il quale «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

Tale comma è stato così sostituito dall'art. 13 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla legge 10.11.2014, n. 162 ed è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, con sentenza 19.4.2018, n. 77 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Tuttavia, a norma del comma 2 del medesimo articolo, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione e quindi non è applicabile ratione temporis al presente giudizio introdotto il 24.7.2012, Il testo precedente era stato sostituito dall'art. 2 xella legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 263, con effetto dal 1°.3.2006 ed ancora ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 11, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69.

Il testo dopo la riforma del 2009, applicabile ratione temporis, recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti» Nel caso la Corte di appello, oltre all’eccessività della domanda, ha addotto una seconda e concorrente giustificazione, capace di giustificare la compensazione anche nel regime più severo introdotto dalla riforma del 2014, ossia la novità assoluta delle questioni, circostanza rifluente sulla difficoltà di previsione dell’esito della lite.

35. Tale statuizione viene criticata del tutto genericamente e con petizione di principio, che innesca un evidente corto circuito logico assumendo che la Corte di appello avrebbe sbagliato a interpretare il comma 6 dell’art.2 del d.l. 39/2009.

Come si è visto, la Corte non ha affatto errato e in ogni caso la norma da interpretare era esente da precedenti giurisprudenziali; a ciò si aggiunga che pure la questione di legittimazione passiva proponeva una nuova questione giuridica di non facile interpretazione.

Il motivo va pertanto respinto.

36. Conclusi vamente: merita accoglimento il ricorso principale, con la cassazione dell’ordinanza impugnata e la decisione nel merito con l’imposizione dei pagamenti delle indennità liquidate al Comune di L’Aquila in luogo della PCM; il ricorso incidentale deve essere complessivamente rigettato; sussistono giusti motivi per l’assoluta novità delle questioni trattate per la compensazione integrale delle spese anche del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, cassa conseguentemente l’ordinanza impugnatadella Corte di appello di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; decidendo nel merito, accoglie l’eccezione di difet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4679/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma via Cola di Rienzo 265, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti ricorrentiincidentali- contro [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di L’Aquila n. 1298/2018 depositata il28.6. 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 2897 del 29.6.2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ai legittimi proprietari pro quota , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’esproprio dei terreni di cui alle particelle 632 del foglio 35 del catasto terreni del Comune di L’Aquila, area Sassa, zona polivalente NSI, già sottoposti ad occupazione di urgenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con ricorso del 24.7.2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione con riferimento al predetto terreno di 15.000 mq di loro proprietà, espropriato con decreto di esproprio del 29.6.2012 e già assoggettato a occupazione d’urgenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo i ricorrenti, il valore di mercato del suolo espropriato era ben più altro di quello offerto, dovendosi considerare che il terreno rientrava in massima parte (14.380 m.q.) in area normata dal Piano regolatore territoriale esecutivo per il Consorzio di sviluppo industriale, destinato ad attrezzature generali, e aveva un valore di mercato di € 126,40 al m.q. in luogo dei 40 € stimati. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (breviter PCM), eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, declinata nei confronti del Comune di L’Aquila, e chiedendo il rigetto della domanda degli attori. È stato integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di L’Aquila che non si è costituito in giudizio. 2. Esperita consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) la Corte di appello con «sentenza» del 28.6.2018 ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla PCM, ha determinato l’indennità di espropriazione nella somma di € 1.005.706,80 e quella di occupazione temporanea in quella di € 258.410,77, ordinandone il deposito a cura della PCM con i relativi interessi e sotto deduzione di quanto già depositato, dichiarando interamente compensate le spese di causa e di c.t.u. Secondo la Corte territoriale, il decreto di esproprio era stato emesso dalla PCM e a proprio beneficio; occorreva valutare il valore venale del terreno alla luce delle destinazioni urbanistiche anteriori al 6.4.2009, tenuto conto dell’art.2, comma 6, del d.l. 39 del 2009; la parte edificabile del terreno (mq. 14.830) aveva il valore venale di € 68,86 al mq. 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 28.1.2019 ha proposto ricorso per cassazione la PCM, svolgendo unico motivo. Con atto notificato il 14.2.2019 hanno proposto controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi senza alcuna indicazione circa il loro titolo di legittimazione, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della pronuncia impugnata [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato come pure il Comune di L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 4. La Corte di appello ha definito il proprio provvedimento «sentenza» (§ 1.) ed ha assunto che dovesse averne forma e natura, invocando a sostegno di tale tesi il disposto dell’art.702 quater cod.proc.civ. Tale affermazione non è stata censurata e ha rilevanza meramente definitoria, poiché il provvedimento è stato oggetto di ricorso nei modi e tempi previsti dalla legge. Dunque, solo per completezza, la Corte tiene a ricordare che l’art.29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 prevede nei suoi primi due commi che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, e che è competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. L’art.702-ter cod.proc.ci v., commi 4 e 5, prevedono con estrema chiarezza che la decisione debba essere assunta con ordinanza. L’art.702-quater riguarda l’appello – ove previsto - avverso le decisioni assunte dal giudice di primo grado all’esito dei procedimenti celebrati con il rito sommario ed è quindi del tutto inconferente ai fini dell’indicazione del modulo decisorio dei provvedimenti celebrati in unico grado dinanzi alla Corte di appello. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’erronea qualificazione tipologica del provvedimento non ha conseguenze attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e tassatività delle nullità. (Sez. 2, n. 14222 del 12.7.2016; Sez. U, n. 25837 del 11.12.2007): principio, peraltro, perlopiù affermato nel caso opposto di erronea qualificazione come ordinanza di provvedimento avente contenuto di sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso e ricorso incidentale, senza fornire alcuna indicazione circa il loro titolo di legittimazione, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della pronuncia impugnata. In difetto di qualsiasi precisazione, deduzione e prova, è giocoforza dichiarare il loro difetto di legittimazione a partecipare al presente giudizio. 6. Con il motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1 e seguenti del d.l. 28.4.2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24.6.2009 n.77 e dell’art.67-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.83, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.147 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014). 7.La Corte di appell o ha ritenuto legittimata passivamente la PCM - e non il Comune di L’Aquila – perché il decreto di esproprio era stato emesso dalla PCM e l’espropriazione era stata disposta a suo beneficio. Nulla ha detto la Corte abruzzese sulle ulteriori difese della PCM, pure risultanti dalla sentenza impugnata basate sull’entrata in vigore della legge n.134 del 2012 e la devoluzione delle funzioni al Comune, se non che non era stato provato che i terreni espropriati fossero stati nelle more trasferiti al Comune (pag. 3, § 4, ultimo capoverso). 8. Appare opportuno ricostruire preliminarmente il quadro normativo composto dalle norme richiamate con il motivo. Il decreto-legge 28.4.2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009 n. 77, all’articolo 1, dedicato all’«Apprestamento urgente di abitazioni» ha disposto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225, dovesse, tra l’altro, provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approvare il piano degli interventi di cui al comma 1, previo parere di un'apposita conferenza di servizi che deliberava a maggioranza dei presenti validamente intervenuti, e provvedere quindi, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.4.2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6.4.2009, già prorogato con i successivi decreti del 17.12.2010 e 4.12.2011, è cessato il 31.12.2012 (art.67 bis del d.l. 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.134 del 7.8.2012). Il comma 4 dello stesso articolo ha previsto poi che il Commissario delegato per la ricostruzione dovesse fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15.9.2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione e che entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fossero disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza. Entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione dovevano venir versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale; inoltre le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite erano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno (comma 5). La legge 27.12.2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» all’art.1, comma 422, ha quindi disposto che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-tere 4-quater, della legge 24.2.1992, n. 225, subentrassero in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del d.l. 7.9.2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.11.2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, salvo precisare che tali disposizioni trovavano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. L’art.5 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 225 in tema di «Stato di emergenza e potere di ordinanza», ai commi 4-ter e 4 - quater prevede che almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e che ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possano essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Inoltre con tale ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Tali risorse e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali. 10. Vi è da aggiungere che la Corte Costituzionale con sentenza 21.1.2016, n. 8 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27.12.2013, n. 147, censurato, per violazione degli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 111, 113, 117, commi 1 e 3, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità delle armi nelle controversie giurisdizionali, nella parte in cui prevede che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti già facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del «grande evento», nelle sole ipotesi in cui i commissari nominati siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. Lequestioni erano state sollevate sulla base della premessa errata che illegittimamente e irragionevolmente gli enti territoriali sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non viene meno con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe pertanto restarne titolare, e correlativamente responsabile; invece, secondo la Consulta, con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, è chiamato ragionevolmente a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. Secondo la Corte Costituzionale, i rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza) — opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è stato perciò ritenuto ragionevole che le conseguenze sia fattuali sia giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze. 11. Il motivo è fondato e va accolto. Per un verso, la norma di cui all’art.1, comma 422 , della legge 147 del 2013 sancisce alla scadenza dello stato di emergenza il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti (nel caso il Comune di L’Aquila) in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per la gestione dell’emergenza. Come si è visto, la norma ha superato lo scrutinio di costituzionalità anche sotto il profilo della ragionevolezza della restituzione all’esito della fase di emergenza all'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative) delle competenze incidenti sull’assetto territoriale. Coerentemente anche gli immobili espropriati sono trasferiti agli enti locali unitamente alle risorse finanziarie residue per il pagamento degli oneri conseguenti. Non rileva quindi che originariamente autorità espropriante e beneficiario dell’espropriazione fosse la PCM perché il Comune è succeduto ex lege nel rapporto quale successore univ ersale ex art.110 cod.proc.civ. Lacondizione prevista dalla norma in analisi, scaturente dall’inciso finale del comma 422 «nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati», su cui neppure la Corte Costituzionale si è soffermata, deve essere interpretata come riferita ai casi , ricorrenti nella fattispecie, in c ui il Commissario delegato rappresenta, ossia assume temporaneamente le funzioni spettanti ordinariamente all’ente locale. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato anche il tema delle risorse necessarie in capo all’ente locale subentrante. Come si evince dal disposto di cui ai commi 4 - ter e 4 - quater dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, il subentro degli Enti ordinariamente competenti nei rapporti giuridici sorti nella fase dell'emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato, alimentata - ai sensi del successivo comma 5 - quinquies dell'art. 5 - da risorse statali, ossia dal Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ex art. 18 della legge 31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e, ove occorra, dal Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'art. 28 della citata legge n. 196 del 2009, nonché dal Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, di cui al comma 5-sexies dell'art. 28 del d ecreto - legge 18.11.1966, n. 976 (Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966), convertito, con modificazioni, dalla legge 23.12.1966, n. 1142. Sempre secondo la Corte Costituzionale, è dato, inoltre, evincere, dai commi 1 e 5-bis dell'art. 5 della stessa legge n. 225, che le risorse inizialmente stanziate per fronteggiare l'emergenza possono essere integrate ove si rivelino insufficienti: integrazione che ben potrebbe essere sollecitata dalla rendicontazione cui sono tenuti i commissari delegati, non soltanto nell'imminenza della cessazione della gestione (o alla chiusura della stessa), ma anche alla chiusura di ciascun esercizio, dovendosi mettere in rilievo, attraverso il rendiconto, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento. Non rileva, per contro, il precedente di cui alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, la quale ha bensì dichiarato l'illegittimità in parte qua ( commi 5 - quater e 5 - quinquies , primo periodo) dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, ma in quanto si imponeva, ivi, alle Regioni di reperire (esse) le risorse per far fronte alla situazione post-emergenza. Il comma 422 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 disegna invece un meccanismo successorio che presuppone una tendenziale capienza strutturale della contabilità speciale, in cui subentra l'ente territorialmente competente, rispetto agli impegni di spesa correlati alla situazione emergenziale. E con ciò risulta rispettato il principio fondamentale della finanza pubblica per cui, in ambito di esercizio di funzioni volte al perseguimento di interessi collettivi, il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina (che nella specie, per l'appunto, sussiste) che regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse (tra le altre, sentenza n. 364 del 2010). Di conseguenza l'incapienza che, in talune contingenze, dovesse in concreto verificarsi, si risolverebbe in un inconveniente di fatto, come tale non attinente al profilo astratto della legittimità costituzionale della norma, ma solo a quello (fattuale appunto) della correlativa applicazione, in relazione alla quale - ove l'incapienza stessa sia così grave da incidere in modo pregiudizievole sull'equilibrato rapporto tra complessivi bisogni e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte - soccorrono, e potrebbero essere dunque attivati, i rimedi generali all'uopo previsti dall'ordinamento. 13. Non ha maggior pregio l’unico argomento speso dalla Corte aquilana secondo cui farebbe difetto la prova dell’effettivo trasferimento della proprietà dei terreni in capo al Comune. Non era infatti necessario alcun atto negoziale o provvedimento amministrativo poiché l’effetto traslativo deriva direttamente dalla volontà della legge; tantomeno può avere alcun rilievo ostativo la mancata volturazione catastale, priva di efficacia costitutiva. 14. L’ordinanza impugnata va cassata sul punto e, decidendo nel merito ex art.384, comma 2, ultima par te, cod.proc.civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte può sostituire il Comune di L’Aquila alla PCM negli obblighi di corresponsione delle indennità liquidate. 15.Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.32 d.p.r. 327/2001 ove la norma prescrive che l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, in relazione all’art. 6, comma 2, del d.l. 39 del 2009. 16. Il d.l. 28.4.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» all’art.2, dettato in tema di «Apprestamento urgente di abitazioni» al comma 1 ha previsto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approvare il piano degli interventi di cui al comma 1, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, e quindi, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. In forza dell’ultima parte del comma 4 del citato art.2 il citato provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Inoltre (comma 5), l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Secondo il sesto comma dell’art.2,le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato doveva provvedere, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli e il verbale di immissione in possesso costituiva provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’ultima parte del comma 6 ha disposto che l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione doveva essere determinata dal Commissario delegato entro sei mesi (termine poi prorogato) dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009. 17. È pur vero che l’art.2, comma 6, ultimo periodo, si riferisce testualmente alla indennità provvisoria di esproprio e si dirige nei confronti del Commissario delegato, ma la norma, indubbiamente emergenziale, ha carattere speciale ma non per questo si sottrae al criterio dell’interpretazione logica, teleologica e sistematica e del resto trova puntuale corrispondenza in analoghe disposizioni dettate a loro tempo in relazione ad altri eventi catastrofici. Tra l’altro, già l’art.13 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18.3.1968, n. 241, recante «Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968» prevedeva che l'indennità di espropriazione delle aree fosse determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359 con riferimento al valore venale di mercato delle areealla data dell'evento sismico. Analoga disposizione è stata riprodotta nell’art.10, comma 4 del d.l. 83 del 22.6.2012, in relazione- all’evento sismico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, laddove è stato parimenti a disposto che l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione dovessero essere determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29.5.2012. Non ha alcun senso che il criterio temporale di determinazione del valore del terreno espropriato, introdotto dal comma 6 in esame valesse solo per la fase amministrativa e vincolasse solo il Commissario delegato e non operasse per la fase giurisdizionale nel caso in cui l’indennità proposta sulla base del primo criterio non fosse accettata dai privati interessati. L’interpretazione iper-restrittiva collide con le regole generali del sistema delle espropriazioni e si colora di assoluta irrazionalità nel momento in cui vorrebbe assoggettare a criteri differenti la determinazione dell’indennità in fase amministrativa rispetto a quelli validi ove si discuta del diritto dinanzi al giudice. 18. Il comma 5 prevede che l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione: attribuisce cioè alla localizzazione l’imposizione di un vincolo espropriativo e non già di un vincolo conformativo. Di talché non sussiste alcuna incoerenza nel negarne la rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità, secondo la regola generale dell’art.32, comma 1, del d.p.r. 327 del 2001, per la quale, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista. 19. L’interpretazione del predetto comma 6 seguita dalla Corte di appello è corretta e va condivisa, al di là degli argomenti rafforzativi utilizzati per corroborarla e validarla. La disposizione è inequivocabile nel suo tenore letterale nell’imporre il riferimento alla data del sisma e non alla data del decreto di esproprio e in ciò deroga alla norma generale contenuta nell’art.32 del d.p.r. 327 del 2001, che fa riferimento al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio. La deroga, peraltro, da un lato, proviene da un atto avente forza di legge e di natura speciale ed è quindi efficace sotto il profilo della fonte, dall’altro rispetta la stessa ratio dell’art.32, perché, retrodatando il momento rilevante per l’apprezzamento del valore di mercato del bene espropriato mira a sterilizzare le sue variazioni influenzate dall’evento catastrofico ed eccezionale (il sisma) che ha innescato il bisogno pubblico (provocato dalla distruzione di un gran numero di abitazioni e lo sfollamento delle popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) a cui l’intervento espropriativo intende porre rimedio per realizzare nuovi insediamenti residenziali. Infine – è il caso di aggiungere – che la deroga è coerente con il carattere impresso al provvedimento di localizzazione in deroga che il comma 5 dell’art.2 del d.l. 39/1999 definisce appunto come volto a imporre un vincolo espropriativo, che la norma generale dell’art.32 del d.p.r. 327/2001 parimenti neutralizza ai fini della valorizzazione del bene ablato. 20. La disposizione quindi, nel considerare unitariamente, sotto il profilo temporale, l’evento catastrofico che ha provocato il bisogno pubblico eccezionale e la localizzazione in deroga con l’apposizione del vincolo espropriativo diretto a soddisfare l’interesse pubblico rispetta lo spirito dell’art.32 ed evita una irrazionale locupletazione che deriverebbe dall’aumento di valore del terreno proprio in conseguenza della decisione di destinarlo al soddisfacimento del pubblico bisogno. 21. La giurisprudenza di questa Corte non ha mostrato dubbi della coerenza di tale soluzione allorché con riferimento all’analoga previsione normativa contenuta nell’art.13 del citato d.l. 79 del 1968 e alla norma previgente della legge del 1865, ha ripetutamente affermato che per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l'art. 13 del decreto legge 27.2.1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18.3.1968 n. 241, disponendo che l'indennità è determinata «nei modi previsti dalla legge 25.6.1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico», ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo diimpedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall'art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all'altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell'incidenza diretta dell'evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. (Sez. 1, n. 5637 del 22.9.1983; Sez. 1, n. 14562 del 9.11.2000; Sez. 1, n. 6195 del 21.11.1981;Sez. 1, n. 1311 del 25.2.1980). 22. Non è condivisibile l’assunto che l’interpretazione del citato art. 2, comma 6 , d.l. 39/2009 dovrebbe risentire della previsione del successivo comma 8 che, attraverso il rinvio all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 che a sua volta rimanda al precedente art.37, comma 3, confermerebbeil principio generale e cioè che l’accertamento della natura edificabile dei terreni espropriati e la determinazione della relativa indennità di esproprio devono essere esperiti tenendo conto della destinazione urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio (nella fattispecie edilizia residenziale privata). Il ragionamento non può essere condiviso. Da un lato, il comma 6 dell’art.2 è del tutto inequivocabile e in claris non fit interpretatio e del resto corrisponde a una regola derogatoria sistematicamente seguita dal legislatore con riferimenti agli espropri resi necessari da eventi eccezionali come calamità naturali catastrofiche che hanno colpito il territorio nazionale (Belice, L’Aquila, Emilia-Romagna). D’altro canto, l’art.2, comma 8, evocato dai ricorrenti, riguarda un’ipotesi affatto differente, e cioè il caso dell’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, in cui pu ò essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. In tal caso l'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del d.p.r. 8 .6. 2001, n. 327 , è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. Quindi, quand’anche si dovesse ritenere che in tale ipotesi la data di riferimento per la determinazione della destinazione urbanistica del bene, per effetto del doppio rinvio normativo, sia la data del provvedimento acquisitorio e non la data del sisma (il che, per vero, è tutt’altro che scontato), ciò non avrebbe alcun valore interpretativo ai fini della regolazione della diversa ipotesi considerata dal comma 6 dell’espropriazione previa localizzazione, per cui la legge dispone inequivocabilmente. 23. Per concludere sul punto, appaiono condivisibili le osservazioni svolte dalla Corte aquilana nei § 13 e 14 per escludere il sospetto di illegittimità costituzionalità della norma con riferimento all’art.42 e 117 Cost, quest’ultimo in relazione all’art.1 del protocollo addizionale della CEDU. La regola fondamentale della corresponsione di una somma ragionevolmente correlata al valore di mercato del bene espropriato a titolo di indennizzo non soffre vulnus in ragione della sterilizzazione di variazioni di valore dipendenti da un evento catastrofico naturale che abbiano determinato la scelta della pubblica autorità di localizzare in situ le opere pubbliche destinate a soddisfare il bisogno ingenerato dallo stesso evento. Orbene, la Corte europea, con decisione della Grande Camera in data 29.3.2006, ribadita da numerose altre decisioni, ha preso le mosse dal dettato dell'art. 1 del protocollo n. 1, secondo cui: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende». Secondo la Corte europea: a) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75); b) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93); c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate, nell'interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 94); d) occorre comunque determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94); e) il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere considerata giustificabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95); f) in caso di espropriazione isolata, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96); g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97). L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (ex multis: Corte Costituzionale sentenze n. 173 del 1991, n. 1022 del 1988, n. 355 del 1985; n. 223 del 1983; n. 5 del 1980; 347 e 348 del 2007). 24. Per queste considerazioni il primo motivo di ricorso incidentale deve essere rigettato. 25. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. i ricorrenti incidentali denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento al fatto che la Corte di appello non ha considerato i rilievi mossi dal loro consulente di parte alla bozza di consulenza tecnica e reiterati in forma riassuntiva in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale; essi lamentano altresì violazione o falsa applicazione dell’art.32 d.p.r. 327/2001, laddove prescrive che l’indennità di espropriazione deve essere determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, in relazione all’art.6, comma 2, del d.l. 39 del 2009. 26. Quanto a quest’ultimo rilievo critico è sufficiente osservare che esso reitera la censura proposta con il primo motivo e rigettata per i motivi poco sopra illustrati. 27. Ad avviso dei ricorrenti la C orte d’appello non avrebbe considerato i rilievi mossi dal loro Consulente tecnico di parte (C.t.p.) alla bozza di consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.), reiterati in forma riassuntiva nella precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale. Piùnel dettaglio: A) il C.t.p. aveva contestato la c.t.u. per aver escluso la possibilità di esercitare, nell’area edificabile espropriata, l’attività di commercio al dettaglio: da un lato il Consulente tecnico d’ufficio (C.t.u.) avrebbe risposto a tale censura acquisendo un parere al di fuori delle operazioni peritali determinando così la nullità della c.t.u.; dall’altro la Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la relazione peritale. I ricorrenti aggiungono che l’esclusione della vocazione commerciale comportava una differenza di valutazione del terreno edificabile di € 12.5/mq a cui andrebbe aggiunta la differenza sull’indennità di occupazione. B) La c.t.u. aveva fatto riferimento alla banca dati OMI (contenente valori di gran lunga inferiori) per stimare il valore di mercato dei terreni edificabili. Sul punto il C.t.p. aveva invece richiesto di prendere in considerazione alcuni contratti di locazione presenti in zona limitrofa e omogenea alle aree espropriate e al riguardo la Corte avrebbe aderito alla tesi del C.t.u. senza spendere argomentazioni C) Il C.t.u. avrebbe errato nel non tener conto (per l’indennità di occupazione) dell'incidenza delle superfici accessorie destinate a costituire elementi di funzionalizzazione e complementarietà rispetto alle superfici utili: le predette superfici ad avviso dei ricorrenti assumevano uno specifico rilievo quando il C.t.u. aveva utilizzato il metodo analitico-ricostruttivo; D)Il C.t.p. aveva affermato che i valori dei terreni approvati dal Comune dell'Aquila per la determinazione dell'IMU erano inferiori ai valori di mercato, suffragando tale osservazione con l'indicazione di atti di cessione, ma questa osservazione aveva ricevuto dal C.t.u. una controdeduzione soggettiva e non tecnica, ed anche su questo punto secondo i ricorrenti la Corte d’Appello non si sarebbe espressa. E) La Corte si sarebbe limitata a respingere il richiesto rinnovo dell'accertamento peritale erroneamente ritenendo che esso fosse relativo esclusivamente alla valutazione dei beni in base a successiva destinazione urbanistica e non anche a una migliore valutazione delle aree in base alla destinazione esistente prima del 6 aprile 2009. 28. La prima doglianza dei ricorrenti attiene alla compatibilità con la destinazione urbanistica in atto (edifici ad attività direzionale) dell’attività di commercio al dettaglio. I ricorrenti incidentali richiamano le osservazioni del loro consulente di parte, secondo cui era possibile esercitare sul sedime il commercio al dettaglio in base all’art.14 delle norme tecniche di attuazione che non ricomprende la Zona M – attrezzature generali (ma solo le Zone A e B, industriale e artigianale) e si dolgono che il consulente tecnico avesse respinto tale tesi sulla base di un parere, presuntivamente verbale perché assente in atti, della direzione del Consorzio per il sviluppo del nucleo industriale dell’Aquila. La censura è inammissibile sia perché non sussiste l’omesso esame denunciato visto che la Corte di appello ha considerato la circostanza di fatto (possibilità di uso commerciale al dettaglio) escludendola (pag.7, § 18 sub b), sia perché i ricorrenti rappresentano come fatto storico oggetto di omissione una mera argomentazione del loro consulente di parte, peraltro oggetto di replica da parte del consulente d’ufficio. Inoltre la Corte di appello ha fatto riferimento a una precisa norma di legge, l’art.50 della legge regionale Abruzzo n.11 del 16.7.2008, sancendone la prevalenza sul contenuto della norma tecnica di attuazione del piano regolatore territoriale esecutivo, nient’affatto misconosciuta ma reputata recessiva, e non ha conferito alcun rilievo alle informazioni acquisite dal C .t.u. 29. In secondo luogo, i ricorrenti lamentano che sia stata ignorata la critica mossa dal loro consulente di parte ai dati della Banca dati OMI (osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia dele Entrate), utilizzata dal C.t.u., basata sui valori dei contratti di locazione segnalati per attività direzionali in zona limitrofa ed omogenea, che presentavano canoni molto superiori a quelli considerati e contestano la risposta del C.t.u. che, nel dar rilievo alle modeste dimensioni degli uffici da loro indicati , non aveva considerato la possibilità di frazionare gli immobili realizzabili anziché locare unitariamente la superficie realizzabile di m.q. 5752. La censura in tal modo sviluppata attiene anche in questo caso a una valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale e dal Consulente d’ufficio e non coglie alcun fatto storico decisivo discusso fra le parti che non sia stato valutato dal giudice del merito. I ricorrenti si limitano a prospettare degli elementi istruttori che opportunamente valutati avrebbero orientato una diversa conclusione nel merito. Tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, (Sez. 6- L, n. 28887 del 8 . 11 . 2019; Sez. L, n. 14324 del 9.7.2015). Per altro verso, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009;Sez. 1, n. 8355 del 3.4.2007). Non è quindi carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. (Sez. 6- 3, n. 4352 del 14.2.2019). È pur vero poi che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod.proc.civ., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. (Sez. U, n. 5624 del 21.2.2022). Nella giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio. Si è ritenuto che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche; il giudice può, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; infatti l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.2.2019,; Sez. 1, n. 28647 del 24.12.2013). Inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 8355 del 3.4.2 007,; Sez. 3, n. 10688 del 24.4.2008). In tal caso, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 (Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009,). 30. Un ulteriore indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di questa Corte, formatosi peraltro con riferimento al previgente testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22 .6. 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 7 .8. 2012, n. 134, che consentiva l'impugnazione per vizio motivazionale «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio». Secondo tale indirizzo, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio motivazionale era tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 1, n. 15147 del 11.06.2018; Sez. 1, n. 23637 del21.11.2016; Sez. 1, n. 26694 del 13.12.2006; Sez. 3, n. 12703 del 19.06.2015). In ogni caso, beninteso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11482 del 3.6.2016; Sez. 1, n. 16368 del 17.7.2014; Sez. 3, n. 7078 del 28.3.2006). 31. La più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene tuttavia che questi assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5 e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel quale non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 1, n. 26305 del 18.10.2018); in particolare è stato ritenuto che non sia carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.0.2019; vedasi anche Sez. 5, n.30364 del 21.11.2019). Non contrasta con il richiamato orientamento restrittivo la pronuncia n. 2061 del 29.1.2018 della Sez. 3, pur resa già con riferimento al nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5; in quel caso, infatti, il fatto decisivo il cui omesso esame è stata ritenuto rilevante per la configurazione del vizio motivazionale circoscritto al «minimo costituzionale» la censura del vizio motivazionale, atteneva, a ben vedere, a una precisa circostanza fattuale (la mancata dotazione di una struttura sanitaria di apposite strumentazioni, rilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità per la morte di una partoriente per embolia gassosa) e non già alle censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito aveva aderito, che assumevano viceversa rilievo ai meri fini della dimostrazione della sottoposizione della circostanza di fatto decisiva al contraddittorio delle parti. In conclusione, il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. In altri e più chiari termini, non è la critica, in sé e per s, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito. Non ragiona diversamente quella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'omesso esame della stessa consulenza tecnica d'ufficio; l'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente. (Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24.06.2020; Sez.1. 22056 del 13.10.2020). 32. Per di più la Corte di appello ha convalidato il dato proposto dal consulente d’ufficio sulla base del metodo analitico ricostruttivo incrociando con le risultanze di due altri metodi alternativi, ovvero quello della comparazione indiretta e quello dei parametri adottati per il calcolo dell’IMU che offrivano risultanti analoghi opportunamente mediati e molto distanti sia dalle stime della PCM sia dei ricorrenti. 33. I ricorrenti lamentano poi che il consulente non abbia tenuto conto delle superfici accessorie destinate a operare in modo funzionale e complementare alle superfici utili. La censura in questa caso difetta di autosufficienza, poiché non vien dato conto del tenore al proposito della consulenza , e tantomeno specifico, perché non risulta – e neppur viene riferito – che tale deduzione sia stata posta all’attenzione del contraddittorio delle parti, senza di che il vizio di omesso esame ex art.360 n.5 non è prospettabile. 34. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.92 cod.proc.civ. in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali. La Corte di appello ha compensato le spese sia in ragione della eccessività della pretesa degli attori, sia in ragione dell’assoluta novità delle questioni giuridiche trattate. I ricorrenti sostengono che la fattispecie sarebbe soggetta al testo dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ., conseguente alla riforma del 2014, secondo il quale «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Tale comma è stato così sostituito dall'art. 13 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla legge 10.11.2014, n. 162 ed è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, con sentenza 19.4.2018, n. 77 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tuttavia, a norma del comma 2 del medesimo articolo, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione e quindi non è applicabile ratione temporis al presente giudizio introdotto il 24.7.2012, Il testo precedente era stato sostituito dall'art. 2 xella legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 263, con effetto dal 1°.3.2006 ed ancora ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 11, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69. Il testo dopo la riforma del 2009, applicabile ratione temporis, recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti» Nel caso la Corte di appello, oltre all’eccessività della domanda, ha addotto una seconda e concorrente giustificazione, capace di giustificare la compensazione anche nel regime più severo introdotto dalla riforma del 2014, ossia la novità assoluta delle questioni, circostanza rifluente sulla difficoltà di previsione dell’esito della lite. 35. Tale statuizione viene criticata del tutto genericamente e con petizione di principio, che innesca un evidente corto circuito logico assumendo che la Corte di appello avrebbe sbagliato a interpretare il comma 6 dell’art.2 del d.l. 39/2009. Come si è visto, la Corte non ha affatto errato e in ogni caso la norma da interpretare era esente da precedenti giurisprudenziali; a ciò si aggiunga che pure la questione di legittimazione passiva proponeva una nuova questione giuridica di non facile interpretazione. Il motivo va pertanto respinto. 36. Conclusi vamente: merita accoglimento il ricorso principale, con la cassazione dell’ordinanza impugnata e la decisione nel merito con l’imposizione dei pagamenti delle indennità liquidate al Comune di L’Aquila in luogo della PCM; il ricorso incidentale deve essere complessivamente rigettato; sussistono giusti motivi per l’assoluta novità delle questioni trattate per la compensazione integrale delle spese anche del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, cassa conseguentemente l’ordinanza impugnatadella Corte di appello di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; decidendo nel merito, accoglie l’eccezione di difet
Decreto Cassazione n. 20378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris