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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01618/2026

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, l’ordinanza spiega nitidamente(pagg. 3 - 6 ) perché si sia trattato di una procedura competitiva solo apparentemente tale, giacché previamente determinata nell’esito e con notata da plurime condotte agevolative della ditta preventivamente individuata quale aggiudicataria, nonché illustra compiutamente il ruolo del ricorrente quale consapevole braccio esecutivo dei desiderata della sindaca e di suo marito.

E, rispetto alle eloquenti emergenze investigative diffusamente illustrate dal Tribunale, rappresentate essenzialmente dalle conversazioni intercettate tra gli indagati, il ricorso resta praticamente silente, limitandosi ariproporre il dato puramente formale del possesso, da parte di tutte le ditte invitate all’offerta, del relativo titolo formale, che l’ordinanza impugnata ha però motivatamente svilito.

1.2. In diritto, poi, correttamente il Tribunale ha rilevato come lo stesso precedente citato dall’indagato perescludere che la procedura in questione possa farsi rientrare nel concetto di “gara”(Sez. 6, n. 29214 del 01/07/2024,Passalenti, non mass.) smentisca , in realtà, l’assunto difensivo .

Ivi si legge, infatti, in coerenza con quello che può dirsi orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente, a condizione che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte : con la conseguenza che l ’ esistenza di una gara deve escludersi solo allor quando sia prevista una semplice comparazione di offerte che l’amministrazione è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione (così Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118, sulla scia di Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213033; ma analogamente, più di recente, Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, Giugliano, Rv. 272227 e Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836).

È sufficiente osservare, allora, nello specifico, che nemmeno il ricorrente adduce la mancata indicazione di criteri selettivi per le offerte(dato che a questa Corte non è consentito verificare, non competendole accertamenti in fatto), limitandosi a valorizzare l’assenza di una formale procedura di gara.

2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo all’ipotizzato tentativo d’induzione indebitaex art. 319 - quater , cod. pen..

2.1. In fatto, la ricostruzione compiuta dal Tribunale è sorretta da un compendio probatoriodecisamente solido, la cui pietra angolare è rappresentata, anche in questo caso, dallenumerose ed eloquenti conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda, dalle quali emerge, anzitutto, l’inesistenzadelcontrasto d’intenti tra sindaca e ricorrente, addotto dalla difesa.

L’ordinanza, infatti, restituisce la descrizione , dettagliat a e priv a di incongruenze logiche, di un’azione condotta in sinergia da costoro e dal comandante dei vigili urbani, i quali, ciascuno nella rispettiva veste istituzionale , hanno prospettato al rappresentante dell’ente religioso proprietario dell’impianto sportivo la seguente alternativa : procedere alla sanatoria dell’immobile, con la promessa, da parte loro, diuna benevola valutazione per quanto di rispettiva competenza, purché, all’esito, quello venisse venduto al Comune ad un prezzo vantaggioso; oppure l’emissione dell’ordine di demolizione , nella sottesa convinzione, peraltro, che l’ente religioso no n vi avrebbe provveduto e , per l’effetto, l’impianto sarebbe stato acquisito al demanio comunale a costo zero (eloquenti, in questo senso, le conversazioni tra il ricorrente e la sindaca e l’atteggiamento assunto da quest’ultima nel momento in cui il prete responsabile dell’enteha invece deciso di adempiere all’ordine di demolizione, allorché ella gli ha inviato una missiva per dissuaderlo dal farlo e lo ha accusa to , con un lungo post pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune nella piattaforma “Facebook”, di aver deliberatamente rifiutato di procedere alla pur possibile sanatoria). 2.2.Se così stanno i fatti, però, un tentativo d’induzione indebita a dare o promettere utilitànon è configurabile.

2.2.1. No n v’è dubbio che l’induzione , quale forma più blanda di compromissione dell’altrui libertà di autodeterminazione da parte dell’agente pubblico,possa essere attuata anche mediante la prospettazione all’interlocutore , in alternativa,dell’esercizio di un potere od una facoltà legittimi , dal quale il secondopossa ricavarne un pregiudizio: anzi, proprio la prospettiva, da parte di quest’ultimo, di ottenere comunque un vantaggio dalla condotta del soggetto pubblico rappresenta l’ulteriore e concorrente elemento differenziale della fattispeciein rassegna rispetto a quella della concussione (su questi aspetti, per tutte,Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014 , Maldera, Rv. 258470 ) .

E’ necessario, dunque,che, del proprio ruolo o dei poteri e facoltà ad esso inerenti, l’agente pubblico facciaun uso distorto ( « abusando della sua qualità o dei suoi poteri» recita la norma incriminatrice)e che tale abuso sia strumentale ad ottenere dal privato una prestazione vantaggiosa, per esso funzionario o per altri:l’avverbio «indebitamente» – comune alle fattispecie della concussione e dell’induzione – deve intendersi riferito , infatti, non già al l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere in séillecita, ma piuttosto alle modalità della relativa richiesta e della sua realizzazione, in quanto ottenute non con gli strumenti legali apprestati dall’ordinamento, bensì mediante l’abuso funzionaleed il conseguente condizionamento dell’altrui volere (così, tra altre, Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021, Schirinzi, Rv. 281350).

La prestazione “imposta” al privato, tuttavia, non può consistere in quellacui questi sarebbe tenuto per effetto del corretto e legittimo esercizio del proprio potere da parte dell’agente pubblico,perché, ove mai così fosse, la pura e semplice prospettazioneall’interlocutore della necessità di adempiere a quanto richiestogli o, in alternativa, di soggiacere alleconseguenze dell’esercizi o di tali poteri sarebbe teoricamente sufficiente per esporre il pubblico funzionario alla sanzione penale .

Deve trattarsi, invece, di una prestazione, eventualmente anche dovuta dall’indotto, ma per titoli e ragionicausalmente non ricollegabili ai poter i od alla qualità dell’agente pubblico(si pensi, per esemplificare, al caso – oggetto della citata “sentenza Schirinzi” –dell’agente di polizia che aveva prospett ato al privato l’applicazione di una sanzione amministrativa per un’infrazione al codice della strada,qualora lo stesso, datore di lavoro di sua moglie, non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto di cui costei era creditrice).

2.2.2. Tutto questo, nel caso specifico, non si rinviene.

In primo luogo, il pregiudizio prospettato dal ricorrente all’ente religioso, ovvero la demolizione dell’impianto, era legittimo (art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001).

Esso, inoltre, non è stato posto in termini di alternativa “secca” rispetto alla prestazione– in tesi – indebita (la vendita, cioè, di tale immobile al Comune ad un prezzo di favore), essendo stata proposta all’ente religioso anche unaterza possibilità, quale quella di accedere alla procedura di sanatoria, peraltro con la promessa di “un occhio di riguardo”, così da legittimare dubbi sull’effettiva capacità induttiva, in senso penalistico, della condotta del ricorrente e di chi ha agito in accordo con lui.

Ma, soprattutto, quella prestazione indebita, verso la quale era orientato l’agiredi costui,non era funzionale al conseguimento di alcun vantaggio personale, né per lui né per un terzo diverso dall’ente pubblico,nell’interesse del quale egli, in ragione del suo ruolo istituzionale, era tenuto ad agire.

Anzi, per tale ente, sia l’acquisto dell’impianto ad un prezzo vantaggioso, che, a maggior ragione, l’acquisizione gratuita di esso in conseguenza della mancata ottemperanza da parte del proprietario all’ordine di demolizione, prevista dal comma 3 del citato art. 31, avrebbero indiscutibilmente comportato un vantaggio di tipo patrimoniale, senza, peraltro, alcun concreto pregiudizio reputazionale od altrimenti non patrimoniale, avendo comunque l’ente agito nel rispetto della disciplina normativa.

Ne discende, allora, che nessuna lesione– rec tius : messa in pericolo, trattandosi di un tentativo e non di un’induzione consumata –dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice è possibile ravvisare nel caso di specie : né, cioè, dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, né di quello, indirettamente e conseguenzialmente tutelato, delpatrimonio pubblico.

R agione per cuinon risulta integrata, nel caso in esame, l’offesa tipica richiesta dalla norma incriminatrice.

Non ha fondamento giuridico, infatti, l’ipotesi d’accusa, nella parte in cui individual’utilità avuta di mira dall’indagato e dai suoi socii – non è chiaro se in via concorrenziale od alternativa, ma importa poco – nel l’ampliamento del consenso elettorale per la sindaca.

Vero è, infatti, che l’utilitànon dovuta, in questa come nelle altre fattispecie di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazioneche la prevedono (concussione,varie tipologie di corruzione, traffico d’influenze illecite), non deve inevitabilmente consistere in un accrescimento di tipo patrimoniale né in una situazione vantaggiosa oggettivamente tale, dovendo piuttosto aversi riguardo alla valutazione in tali termini effettuatadall’agente pubblico che la riceve o ne accetta la promessa.

Èpur sempre necessario, tuttavia, che il vantaggio da costui avuto di mira non solo abbiauna dimensione concreta, non potendo consistere, ad esempio, in un generico“star meglio”, in un miglioramento, cioè, di tiporelazionale nel la sfera privata o in quella professionale ; ma, soprattutto, è indispensabile che tale situazione vantaggiosa costituisca conseguenza diretta della prestazione, a seconda dei casi, pattuitacon il privato oppurea lui imposta con la forza o, ancora, nel caso dell’induzione indebita, ottenuta o sollecitata –per usare le parole della citata “sentenza Maldera” – mediante persuasione, suggestione, inganno non decettivo od altra forma di pressione morale con più tenue valore condizionante rispetto allacostrizione.

Diversamente, infatti, se cioè il perimetro di tali fattispecie incriminatrici venisse dilatato fino a ricompre ndervi qualsiasi conseguenza vantaggiosa per l’agente pubblico, anche solo indirettamente od eventualmente ricollegabilealla prestazione del privato interlocutore , esse finirebbero per porsi in pericolosa tensione con il principio di legalità, nei suoi corollari sia dellatassatività della fattispecie astratta che d ella necessaria material ità del reato e, più in generale, della offensività della specifica condottadel caso concreto.

Ne consegue, allora,che quello dell’incremento del consenso elettorale per un esponente politico od un amministratore pubblico , in quanto effetto soltanto potenzialee difficilmente verificabile in modo puntuale , non può farsi rientr a re nel novero delle utilità previste da quelle fattispecie , a meno che si dimostri, in relazione alle peculiarità del caso concreto, cheesso costituisca una conseguenza immediatae, se non logicamente cert a , per lo meno altamente p robabile della prestazione cui il privato è stato costretto od indotto (si pensi, solo per esemplificare, all’imposizione della dazione di un bene odella prestazione di una data attività di rilevante interesse per la comunità sociale di riferimento, che avvenga in prossimità di una competizione elettorale).

2.3. Da quanto sin qui esposto, discende che, limitatamenteal delitto di cui agli artt. 56 e 319 - quater , cod. pen., rubricato al capo 4) dell’incolpazione, l’ordinanza impugnata, nonché quella, da essa confermata, con cui la misura cautelare era stata applicata, debbono essere annullate senza rinvio , per l’insussistenza del necessarioquadro di gravità indiziaria.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del G.i.p.del Tribunale di Nola del 20 maggio 2025 limitata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, l’ordinanza spiega nitidamente(pagg. 3 - 6 ) perché si sia trattato di una procedura competitiva solo apparentemente tale, giacché previamente determinata nell’esito e con notata da plurime condotte agevolative della ditta preventivamente individuata quale aggiudicataria, nonché illustra compiutamente il ruolo del ricorrente quale consapevole braccio esecutivo dei desiderata della sindaca e di suo marito. E, rispetto alle eloquenti emergenze investigative diffusamente illustrate dal Tribunale, rappresentate essenzialmente dalle conversazioni intercettate tra gli indagati, il ricorso resta praticamente silente, limitandosi ariproporre il dato puramente formale del possesso, da parte di tutte le ditte invitate all’offerta, del relativo titolo formale, che l’ordinanza impugnata ha però motivatamente svilito. 1.2. In diritto, poi, correttamente il Tribunale ha rilevato come lo stesso precedente citato dall’indagato perescludere che la procedura in questione possa farsi rientrare nel concetto di “gara”(Sez. 6, n. 29214 del 01/07/2024,Passalenti, non mass.) smentisca , in realtà, l’assunto difensivo . Ivi si legge, infatti, in coerenza con quello che può dirsi orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente, a condizione che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte : con la conseguenza che l ’ esistenza di una gara deve escludersi solo allor quando sia prevista una semplice comparazione di offerte che l’amministrazione è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione (così Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118, sulla scia di Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213033; ma analogamente, più di recente, Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, Giugliano, Rv. 272227 e Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836). È sufficiente osservare, allora, nello specifico, che nemmeno il ricorrente adduce la mancata indicazione di criteri selettivi per le offerte(dato che a questa Corte non è consentito verificare, non competendole accertamenti in fatto), limitandosi a valorizzare l’assenza di una formale procedura di gara. 2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo all’ipotizzato tentativo d’induzione indebitaex art. 319 - quater , cod. pen.. 2.1. In fatto, la ricostruzione compiuta dal Tribunale è sorretta da un compendio probatoriodecisamente solido, la cui pietra angolare è rappresentata, anche in questo caso, dallenumerose ed eloquenti conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda, dalle quali emerge, anzitutto, l’inesistenzadelcontrasto d’intenti tra sindaca e ricorrente, addotto dalla difesa. L’ordinanza, infatti, restituisce la descrizione , dettagliat a e priv a di incongruenze logiche, di un’azione condotta in sinergia da costoro e dal comandante dei vigili urbani, i quali, ciascuno nella rispettiva veste istituzionale , hanno prospettato al rappresentante dell’ente religioso proprietario dell’impianto sportivo la seguente alternativa : procedere alla sanatoria dell’immobile, con la promessa, da parte loro, diuna benevola valutazione per quanto di rispettiva competenza, purché, all’esito, quello venisse venduto al Comune ad un prezzo vantaggioso; oppure l’emissione dell’ordine di demolizione , nella sottesa convinzione, peraltro, che l’ente religioso no n vi avrebbe provveduto e , per l’effetto, l’impianto sarebbe stato acquisito al demanio comunale a costo zero (eloquenti, in questo senso, le conversazioni tra il ricorrente e la sindaca e l’atteggiamento assunto da quest’ultima nel momento in cui il prete responsabile dell’enteha invece deciso di adempiere all’ordine di demolizione, allorché ella gli ha inviato una missiva per dissuaderlo dal farlo e lo ha accusa to , con un lungo post pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune nella piattaforma “Facebook”, di aver deliberatamente rifiutato di procedere alla pur possibile sanatoria). 2.2.Se così stanno i fatti, però, un tentativo d’induzione indebita a dare o promettere utilitànon è configurabile. 2.2.1. No n v’è dubbio che l’induzione , quale forma più blanda di compromissione dell’altrui libertà di autodeterminazione da parte dell’agente pubblico,possa essere attuata anche mediante la prospettazione all’interlocutore , in alternativa,dell’esercizio di un potere od una facoltà legittimi , dal quale il secondopossa ricavarne un pregiudizio: anzi, proprio la prospettiva, da parte di quest’ultimo, di ottenere comunque un vantaggio dalla condotta del soggetto pubblico rappresenta l’ulteriore e concorrente elemento differenziale della fattispeciein rassegna rispetto a quella della concussione (su questi aspetti, per tutte,Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014 , Maldera, Rv. 258470 ) . E’ necessario, dunque,che, del proprio ruolo o dei poteri e facoltà ad esso inerenti, l’agente pubblico facciaun uso distorto ( « abusando della sua qualità o dei suoi poteri» recita la norma incriminatrice)e che tale abuso sia strumentale ad ottenere dal privato una prestazione vantaggiosa, per esso funzionario o per altri:l’avverbio «indebitamente» – comune alle fattispecie della concussione e dell’induzione – deve intendersi riferito , infatti, non già al l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere in séillecita, ma piuttosto alle modalità della relativa richiesta e della sua realizzazione, in quanto ottenute non con gli strumenti legali apprestati dall’ordinamento, bensì mediante l’abuso funzionaleed il conseguente condizionamento dell’altrui volere (così, tra altre, Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021, Schirinzi, Rv. 281350). La prestazione “imposta” al privato, tuttavia, non può consistere in quellacui questi sarebbe tenuto per effetto del corretto e legittimo esercizio del proprio potere da parte dell’agente pubblico,perché, ove mai così fosse, la pura e semplice prospettazioneall’interlocutore della necessità di adempiere a quanto richiestogli o, in alternativa, di soggiacere alleconseguenze dell’esercizi o di tali poteri sarebbe teoricamente sufficiente per esporre il pubblico funzionario alla sanzione penale . Deve trattarsi, invece, di una prestazione, eventualmente anche dovuta dall’indotto, ma per titoli e ragionicausalmente non ricollegabili ai poter i od alla qualità dell’agente pubblico(si pensi, per esemplificare, al caso – oggetto della citata “sentenza Schirinzi” –dell’agente di polizia che aveva prospett ato al privato l’applicazione di una sanzione amministrativa per un’infrazione al codice della strada,qualora lo stesso, datore di lavoro di sua moglie, non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto di cui costei era creditrice). 2.2.2. Tutto questo, nel caso specifico, non si rinviene. In primo luogo, il pregiudizio prospettato dal ricorrente all’ente religioso, ovvero la demolizione dell’impianto, era legittimo (art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001). Esso, inoltre, non è stato posto in termini di alternativa “secca” rispetto alla prestazione– in tesi – indebita (la vendita, cioè, di tale immobile al Comune ad un prezzo di favore), essendo stata proposta all’ente religioso anche unaterza possibilità, quale quella di accedere alla procedura di sanatoria, peraltro con la promessa di “un occhio di riguardo”, così da legittimare dubbi sull’effettiva capacità induttiva, in senso penalistico, della condotta del ricorrente e di chi ha agito in accordo con lui. Ma, soprattutto, quella prestazione indebita, verso la quale era orientato l’agiredi costui,non era funzionale al conseguimento di alcun vantaggio personale, né per lui né per un terzo diverso dall’ente pubblico,nell’interesse del quale egli, in ragione del suo ruolo istituzionale, era tenuto ad agire. Anzi, per tale ente, sia l’acquisto dell’impianto ad un prezzo vantaggioso, che, a maggior ragione, l’acquisizione gratuita di esso in conseguenza della mancata ottemperanza da parte del proprietario all’ordine di demolizione, prevista dal comma 3 del citato art. 31, avrebbero indiscutibilmente comportato un vantaggio di tipo patrimoniale, senza, peraltro, alcun concreto pregiudizio reputazionale od altrimenti non patrimoniale, avendo comunque l’ente agito nel rispetto della disciplina normativa. Ne discende, allora, che nessuna lesione– rec tius : messa in pericolo, trattandosi di un tentativo e non di un’induzione consumata –dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice è possibile ravvisare nel caso di specie : né, cioè, dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, né di quello, indirettamente e conseguenzialmente tutelato, delpatrimonio pubblico. R agione per cuinon risulta integrata, nel caso in esame, l’offesa tipica richiesta dalla norma incriminatrice. Non ha fondamento giuridico, infatti, l’ipotesi d’accusa, nella parte in cui individual’utilità avuta di mira dall’indagato e dai suoi socii – non è chiaro se in via concorrenziale od alternativa, ma importa poco – nel l’ampliamento del consenso elettorale per la sindaca. Vero è, infatti, che l’utilitànon dovuta, in questa come nelle altre fattispecie di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazioneche la prevedono (concussione,varie tipologie di corruzione, traffico d’influenze illecite), non deve inevitabilmente consistere in un accrescimento di tipo patrimoniale né in una situazione vantaggiosa oggettivamente tale, dovendo piuttosto aversi riguardo alla valutazione in tali termini effettuatadall’agente pubblico che la riceve o ne accetta la promessa. Èpur sempre necessario, tuttavia, che il vantaggio da costui avuto di mira non solo abbiauna dimensione concreta, non potendo consistere, ad esempio, in un generico“star meglio”, in un miglioramento, cioè, di tiporelazionale nel la sfera privata o in quella professionale ; ma, soprattutto, è indispensabile che tale situazione vantaggiosa costituisca conseguenza diretta della prestazione, a seconda dei casi, pattuitacon il privato oppurea lui imposta con la forza o, ancora, nel caso dell’induzione indebita, ottenuta o sollecitata –per usare le parole della citata “sentenza Maldera” – mediante persuasione, suggestione, inganno non decettivo od altra forma di pressione morale con più tenue valore condizionante rispetto allacostrizione. Diversamente, infatti, se cioè il perimetro di tali fattispecie incriminatrici venisse dilatato fino a ricompre ndervi qualsiasi conseguenza vantaggiosa per l’agente pubblico, anche solo indirettamente od eventualmente ricollegabilealla prestazione del privato interlocutore , esse finirebbero per porsi in pericolosa tensione con il principio di legalità, nei suoi corollari sia dellatassatività della fattispecie astratta che d ella necessaria material ità del reato e, più in generale, della offensività della specifica condottadel caso concreto. Ne consegue, allora,che quello dell’incremento del consenso elettorale per un esponente politico od un amministratore pubblico , in quanto effetto soltanto potenzialee difficilmente verificabile in modo puntuale , non può farsi rientr a re nel novero delle utilità previste da quelle fattispecie , a meno che si dimostri, in relazione alle peculiarità del caso concreto, cheesso costituisca una conseguenza immediatae, se non logicamente cert a , per lo meno altamente p robabile della prestazione cui il privato è stato costretto od indotto (si pensi, solo per esemplificare, all’imposizione della dazione di un bene odella prestazione di una data attività di rilevante interesse per la comunità sociale di riferimento, che avvenga in prossimità di una competizione elettorale). 2.3. Da quanto sin qui esposto, discende che, limitatamenteal delitto di cui agli artt. 56 e 319 - quater , cod. pen., rubricato al capo 4) dell’incolpazione, l’ordinanza impugnata, nonché quella, da essa confermata, con cui la misura cautelare era stata applicata, debbono essere annullate senza rinvio , per l’insussistenza del necessarioquadro di gravità indiziaria. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del G.i.p.del Tribunale di Nola del 20 maggio 2025 limitata
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