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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 39813/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria 15 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha articolato motivi nuovi insistendo per li..annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 marzo 2018 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di cui agli articoli 474 e 648 codice penale

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 157-161 codice penale.

Secondo il ricorrente, alla data della sentenza di appello (25 novembre 2019), era ormai decorso il termine di prescrizione del reato di cui all'articolo 474 codice penale.

Infatti, in assenza di periodi di sospensione, tale termine risultava spirato il 21 giugno 2019 e, di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato.

2.2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 62 n. 2 e 648 comma 2 codice penale e vizio di motivazione in conseguenza della mancata applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità.

Secondo il ricorrente, risulterebbe illogica ed erronea la motivazione del provvedimento di appello laddove la Corte afferma che il giudizio relativo al trascurabile valore dei beni ricettati risulterebbe già espresso all'atto del riconoscimento della attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale operandosi in tal senso una valutazione generica e infondata.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria 15 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha articolato motivi nuovi insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il delitto di cui all'art. 474 cod pen risultava prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

Non sussistono infatti periodi di sospensione della prescrizione il cui termine massimo, pari ad anni 7 e mesi 6, risultava essere trascorso alla data del 21 giugno 2019 risultando i fatti contestati al 21 dicembre 2011, data del sequestro operato della PG. i (

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale non svolge una valutazione generale sul fatto che il riconoscimento dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen implichi in ogni caso una valutazione della rilevanza economica dei beni ricettati.

Al contrario, il riferimento operato dalla Corte e, in concreto, al fatto che il giudice di primo grado avesse valorizzato il "quantitativo esiguo" della merce e ha ritenuto che tale riferimento implicasse non solo una considerazione numerica in ordine ai beni ricettatiti ma anche una valutazione economica degli stessi secondo profili che corrispondono a consolidate massime di esperienza.

4. Le suesposte considerazioni determinano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 474 codice penale essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione e il rigetto del ricorso in ordine agli ulteriori profili.

4.1. Deve inoltre procedersi alla eliminazione della pena per il reato dichiarato prescritto e alla conseguente rideterminazione della pena finale nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 474 codice penale essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena.

Rigetta il ricorso nel resto.

Ridetermina la pena finale nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa.

Così deciso in ama, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Vincenzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria 15 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha articolato motivi nuovi insistendo per li..annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 marzo 2018 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di cui agli articoli 474 e 648 codice penale 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 157-161 codice penale. Secondo il ricorrente, alla data della sentenza di appello (25 novembre 2019), era ormai decorso il termine di prescrizione del reato di cui all'articolo 474 codice penale. Infatti, in assenza di periodi di sospensione, tale termine risultava spirato il 21 giugno 2019 e, di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato. 2.2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 62 n. 2 e 648 comma 2 codice penale e vizio di motivazione in conseguenza della mancata applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità. Secondo il ricorrente, risulterebbe illogica ed erronea la motivazione del provvedimento di appello laddove la Corte afferma che il giudizio relativo al trascurabile valore dei beni ricettati risulterebbe già espresso all'atto del riconoscimento della attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale operandosi in tal senso una valutazione generica e infondata. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria 15 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha articolato motivi nuovi insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il delitto di cui all'art. 474 cod pen risultava prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Non sussistono infatti periodi di sospensione della prescrizione il cui termine massimo, pari ad anni 7 e mesi 6, risultava essere trascorso alla data del 21 giugno 2019 risultando i fatti contestati al 21 dicembre 2011, data del sequestro operato della PG. i ( 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale non svolge una valutazione generale sul fatto che il riconoscimento dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen implichi in ogni caso una valutazione della rilevanza economica dei beni ricettati. Al contrario, il riferimento operato dalla Corte e, in concreto, al fatto che il giudice di primo grado avesse valorizzato il "quantitativo esiguo" della merce e ha ritenuto che tale riferimento implicasse non solo una considerazione numerica in ordine ai beni ricettatiti ma anche una valutazione economica degli stessi secondo profili che corrispondono a consolidate massime di esperienza. 4. Le suesposte considerazioni determinano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 474 codice penale essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione e il rigetto del ricorso in ordine agli ulteriori profili. 4.1. Deve inoltre procedersi alla eliminazione della pena per il reato dichiarato prescritto e alla conseguente rideterminazione della pena finale nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 474 codice penale essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta il ricorso nel resto. Ridetermina la pena finale nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa. Così deciso in ama, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Vincenzo
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