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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20546/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato - è manifestamente infondato in quanto in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detta sospensione è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato, alla luce di un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice (guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.), con la conseguenza che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 Rv. 266256), circostanza della quale la Corte territoriale ha dato ampiamente conto (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge con riferimento alla (ritenuta) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 in quanto non espressamente contestata nel capo di imputazione - è manifestamente infondato alla luce della chiara indicazione contenuta nel capo di imputazione (che, esplicitamente, fa riferimento alla destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta), essendo sufficiente l'indicazione nel capo d'imputazione degli elementi di fatto che integrano gli estremi di un'aggravante comune, speciale o ad effetto speciale, anche in assenza di formale riferimento alla previsione normativa nella relativa imputazione;- che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e il relativo onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che il quinto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di cui all'art. 546 cod. proc pen. - è indeducibile per genericità perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MFurrze Mar,.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato - è manifestamente infondato in quanto in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detta sospensione è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato, alla luce di un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice (guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.), con la conseguenza che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 Rv. 266256), circostanza della quale la Corte territoriale ha dato ampiamente conto (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge con riferimento alla (ritenuta) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 in quanto non espressamente contestata nel capo di imputazione - è manifestamente infondato alla luce della chiara indicazione contenuta nel capo di imputazione (che, esplicitamente, fa riferimento alla destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta), essendo sufficiente l'indicazione nel capo d'imputazione degli elementi di fatto che integrano gli estremi di un'aggravante comune, speciale o ad effetto speciale, anche in assenza di formale riferimento alla previsione normativa nella relativa imputazione;- che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e il relativo onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che il quinto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di cui all'art. 546 cod. proc pen. - è indeducibile per genericità perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MFurrze Mar,.
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