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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 02827/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1267/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1212/2021depositata il 16/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 687/2005 la Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 218/2000, dichiarava la simulazione dell’atto di compravendita del 27.2.1985, rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] e Gilberto avevano venduto a [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dell’esecuzione della detta sentenza, la Praianò apprendeva che nelle more della causa, e nonostante la trascrizione della citazione introduttiva, il bene era stato oggetto di altra vendita, sempre per atto del medesimo notaio, rogato in data 3.9.1993, da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con atto di citazione notificato il 14.1.2006 la Praianò chiedeva accertarsi l’inefficacia, nei suoi confronti, di detto ultimo atto di trasferimento della proprietà, e la condanna dei convenuti alla consegna del bene ed al risarcimento del danno.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, respingeva il gravame proposto, avverso la decisione di prime cure, da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte di seconda istanza riteneva che la nota di trascrizione della prima domanda giudiziale, di simulazione, datata 25.3.1985, non contenesse la specifica indicazione dell’appartamento oggetto dell’azione, poiché in essa erano stati indicati i dati catastali del terreno sul quale insisteva il fabbricato, e non quelli della specifica unità immobiliare interessata dalla domanda giudiziale.

Pertanto, poiché gli appellati Apollo e Gabriele avevano acquistato la proprietà del bene in forza di titolo astrattamente idoneo, riteneva sussistenti, in loro favore, i presupposti di cui all’art. 1159 c.c.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, articolati in diversi profili.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo anche in proprio, e tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formul ato , ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., proposta di accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta, non ravvisando in particolare l’evidenza decisoria.

Appare dunque opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in pubblica udienza presso la sezione ordinaria.

PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo , disponendone la trasmissione alla seconda sezione civile perché sia fissato in pubblica udienza.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1267/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1212/2021depositata il 16/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 687/2005 la Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 218/2000, dichiarava la simulazione dell’atto di compravendita del 27.2.1985, rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] e Gilberto avevano venduto a [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell’esecuzione della detta sentenza, la Praianò apprendeva che nelle more della causa, e nonostante la trascrizione della citazione introduttiva, il bene era stato oggetto di altra vendita, sempre per atto del medesimo notaio, rogato in data 3.9.1993, da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con atto di citazione notificato il 14.1.2006 la Praianò chiedeva accertarsi l’inefficacia, nei suoi confronti, di detto ultimo atto di trasferimento della proprietà, e la condanna dei convenuti alla consegna del bene ed al risarcimento del danno. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, respingeva il gravame proposto, avverso la decisione di prime cure, da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte di seconda istanza riteneva che la nota di trascrizione della prima domanda giudiziale, di simulazione, datata 25.3.1985, non contenesse la specifica indicazione dell’appartamento oggetto dell’azione, poiché in essa erano stati indicati i dati catastali del terreno sul quale insisteva il fabbricato, e non quelli della specifica unità immobiliare interessata dalla domanda giudiziale. Pertanto, poiché gli appellati Apollo e Gabriele avevano acquistato la proprietà del bene in forza di titolo astrattamente idoneo, riteneva sussistenti, in loro favore, i presupposti di cui all’art. 1159 c.c. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, articolati in diversi profili. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo anche in proprio, e tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formul ato , ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., proposta di accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta, non ravvisando in particolare l’evidenza decisoria. Appare dunque opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in pubblica udienza presso la sezione ordinaria. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo , disponendone la trasmissione alla seconda sezione civile perché sia fissato in pubblica udienza. Così de