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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 33217/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 19666-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 384, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2017 la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento del ricorso dedusse: -) di essere proprietaria di un immobile sito a Ponza; -) che l'immobile era adibito ad attività di foresteria (c.d.

"bed breakfast"); -) tale attività era svolta, mercé un contratto di locazione, da [OSCURATO:PERSONA]; -) dopo la morte di quest'ultimo, l'attività era stata proseguita dalla convivente more uxorio del defunto, per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]; -) la SIMP aveva corrisposto l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonostante tale imposta fosse a carico dell'utilizzatore dell'immobile, e non del proprietario-locatore.

Chiese pertanto in via monitoria, come accennato, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifonderle le somme versate all'erario per il suddetto titolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto eccependo, per quanto in questa sede rileva, che il defunto [OSCURATO:PERSONA] l'aveva nominata erede con un testamento olografo, che era stato impugnato dagli altri eredi del defunto.

Ric. 2019 n. 19666 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -2- Chiedeva pertanto che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo venisse sospeso ex articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del testamento.

3. Con l'ordinanza 9 maggio 2019 il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, "dal momento che la definizione de/procedimento avente ad oggetto l'impugnativa del testamento ologralò (...) si pone in rapporto di pregiudizialità in senso tecnico iiipetto alla definizione della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposione e della domanda riconvenzionale di compensazione, sotto il profilo della individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi".

4. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento necessario di competenza.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA].

Il procuratore generale ha chiesto raccoglimento del ricorso.

5. La causa, già fissata nell'adunanza camerale del 4 giugno 2020, con ordinanza 22 luglio 2020 n. 15579 venne rinviata a nuovo ruolo su istanza concorde di ambo le parti, le quali allegarono di essere in procinto di transigere la lite.

Non essendovi state ulteriori istanze di rinuncia al ricorso, la causa è stato nuovamente fissata ex officio per l'adunanza odierna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La parte resistente ha aderito alla suddetta richiesta.

Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.

Ric. 2019 n. 19666 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -3- Non è luogo a provvedere sulle spese, così come concordemente richiesto dalle parti.

P.q.m. -) dichiara estinto il giudizio; -) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 19666-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 384, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento del ricorso dedusse: -) di essere proprietaria di un immobile sito a Ponza; -) che l'immobile era adibito ad attività di foresteria (c.d. "bed breakfast"); -) tale attività era svolta, mercé un contratto di locazione, da [OSCURATO:PERSONA]; -) dopo la morte di quest'ultimo, l'attività era stata proseguita dalla convivente more uxorio del defunto, per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]; -) la SIMP aveva corrisposto l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonostante tale imposta fosse a carico dell'utilizzatore dell'immobile, e non del proprietario-locatore. Chiese pertanto in via monitoria, come accennato, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifonderle le somme versate all'erario per il suddetto titolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto eccependo, per quanto in questa sede rileva, che il defunto [OSCURATO:PERSONA] l'aveva nominata erede con un testamento olografo, che era stato impugnato dagli altri eredi del defunto. Ric. 2019 n. 19666 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- Chiedeva pertanto che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo venisse sospeso ex articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del testamento. 3. Con l'ordinanza 9 maggio 2019 il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, "dal momento che la definizione de/procedimento avente ad oggetto l'impugnativa del testamento ologralò (...) si pone in rapporto di pregiudizialità in senso tecnico iiipetto alla definizione della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposione e della domanda riconvenzionale di compensazione, sotto il profilo della individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi". 4. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento necessario di competenza. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA]. Il procuratore generale ha chiesto raccoglimento del ricorso. 5. La causa, già fissata nell'adunanza camerale del 4 giugno 2020, con ordinanza 22 luglio 2020 n. 15579 venne rinviata a nuovo ruolo su istanza concorde di ambo le parti, le quali allegarono di essere in procinto di transigere la lite. Non essendovi state ulteriori istanze di rinuncia al ricorso, la causa è stato nuovamente fissata ex officio per l'adunanza odierna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte resistente ha aderito alla suddetta richiesta. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto. Ric. 2019 n. 19666 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -3- Non è luogo a provvedere sulle spese, così come concordemente richiesto dalle parti. P.q.m. -) dichiara estinto il giudizio; -) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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