CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv.ADRIANO, difeso da sé stesso , il quale ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenza n. 6745 / 4 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata il 16 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-rottamazione ter- rinuncia al giudizio Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento portante Irpef, Iva e Irap dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione (che aveva solo ridotto le sanzioni), espungeva dalla cartella impugnata l’Irap non ravvisando la sussistenza dei presupposti impositivi. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su seimotivi, cui ha resistito, con controricorso l’Agenzia delle entrate. In data 19.12.2019 il ricorrente, premesso di avere aderito alla cd.”rottamazione ter” , depositava atto di rinuncia al ricorso allegando copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate- Riscossione . Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Rilevato che: la rinuncia al ricorso, anche in assenza di accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate, è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex art.391 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 3.10.2018 n.24083; Cass.29.12.2023 n.36481); le spese restano a carico di chi le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 (v. tra le altre Cass.28.5.2020 n.10140). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha antic