CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14665/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ul Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso si censura l'assenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato; ritenuto che il motivo sia indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. in particolare le pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata) e che, dunque, gli stessi siano aspecifici in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, con la quale non si confrontano adeguatamente (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ma