CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.INGAMI Giordano ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Rieti che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 4000 di multa in relazione al reato di coltivazione di 134 piante di marijuana con altezza media di circa mezzo metro. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico evidenziando che la coltivazione, per caratteristi- che delle piante, grado di sviluppo e luogo di coltivazione, andava ritenuta di ca- rattere domestico e pertanto non integrante la ipotesi di coltivazione riconducibile all'art.73 comma 1 Dpr 309/90 sulla base della più recente giurisprudenza di le- gittimità. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica Il giudice distret- tuale ha infatti adeguatamente motivato sui profili di responsabilità, evidenziando come il numero di piante coltivate (136), le caratteristiche delle stesse (mezzo metro di altezza), la conformità al tipo botanico interdetto, le capacità di sviluppo delle stesse garantivano la produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e che certamente il fatto non poteva essere ricondotto ad una coltivazione dome- stica destinata a un consumo limitato e personale, in termini del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità al riguardo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022