Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:65
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
26 gennaio 2007
[OSCURATO:PERSONA]57/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzionari – Agenti temporanei – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Inquadramento nel grado superiore della carriera – Snaturamento dei fatti – Vizi di motivazione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»
Oggetto:
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2005, causa T‑145/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. FP pagg. I‑A‑349 e II‑1547), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento delle decisioni
della [OSCURATO:PERSONA] di inquadrare la ricorrente al momento dell’entrata in servizio nel grado A7, scatto 3 e, ove occorra, all’annullamento
della decisione 21 gennaio 2004, che respinge il reclamo della ricorrente.
Decisione:
L’impugnazione è respinta. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Massime
1.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione
degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2.
Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Onere a carico del ricorrente di provare un fatto da lui dedotto
3.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Mero errore di redazione
4.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento
del dispositivo – Motivo inconferente