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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:65
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 26 gennaio 2007

[OSCURATO:PERSONA]57/06 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione – Funzionari – Agenti temporanei – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Inquadramento nel grado superiore della carriera – Snaturamento dei fatti – Vizi di motivazione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata» Oggetto: Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2005, causa T‑145/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

FP pagg.

I‑A‑349 e II‑1547), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] di inquadrare la ricorrente al momento dell’entrata in servizio nel grado A7, scatto 3 e, ove occorra, all’annullamento della decisione 21 gennaio 2004, che respinge il reclamo della ricorrente.

Decisione: L’impugnazione è respinta.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Massime

1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

2. Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Onere a carico del ricorrente di provare un fatto da lui dedotto

3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Mero errore di redazione

4. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 26 gennaio 2007 [OSCURATO:PERSONA]57/06 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione – Funzionari – Agenti temporanei – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Inquadramento nel grado superiore della carriera – Snaturamento dei fatti – Vizi di motivazione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata» Oggetto: Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2005, causa T‑145/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑349 e II‑1547), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] di inquadrare la ricorrente al momento dell’entrata in servizio nel grado A7, scatto 3 e, ove occorra, all’annullamento della decisione 21 gennaio 2004, che respinge il reclamo della ricorrente. Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. Massime 1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) 2. Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Onere a carico del ricorrente di provare un fatto da lui dedotto 3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Mero errore di redazione 4. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente
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