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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14333/2026

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icorrente e ricorrente incidentale condizionato –avverso la sentenza n. 874/2021 della Commissione tributariaregionale della Toscana, depositata il 13/7/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Livorno la cartella di pagamento e il relativo ruolo recanteun carico tributario a titolo di Iva e Irap per gli anni d’imposta 2000 e2001, cartella che assumeva non essergli mai stata notificata,essendone venuto a conoscenza solo a seguito di visione dell’estrattodi ruolo.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso ritenendolo tardivo.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, investitadell’appello del contribuente, respinse il gravame, evidenziando che neiconfronti del Ferreri era stata notificata un’intimazione di pagamentoche non era stata da lui impugnata tempestivamente, ciò che avevadeterminato il consolidamento della pretesa tributaria di cuiall’impugnata prodromica cartella.4.

Poiché una successiva sentenza del Tribunale di Livorno avevadichiarato la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta daBortolomeo Ferreri sull’avviso di ricevimento relativo allaNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026raccomandata con la quale era stata a lui notificata la predettaintimazione di pagamento, il contribuente impugnò per revocazione, aisensi dell’art. 395, n. 2, c.p.c., la sentenza di secondo grado, ma laCommissione tributaria regionale della Toscana rigettò la domanda direvocazione rilavando che la questione della falsità della firma, da cuidipendeva l’accertamento della validità della notificazione della cartelladi pagamento, era comunque ininfluente ai fini del giudizio poiché ilGiudice d’appello aveva deciso la controversia sulla base di una diversaratio, che era quella attinente alla mancata tempestiva impugnazionedell’intimazione di pagamento di cui la cartella costituiva presupposto.5.

Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui l’Agenzia delleentrate-Riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentalecondizionato basato su un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 395, n. 2, c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha ritenutoinammissibile (e, più precisamente, tardiva) l’impugnazione perrevocazione in ragione del fatto che la CTR non poteva conoscere lasuccessiva sentenza che aveva dichiarato la falsità di una prova, mentreal contrario è proprio la posteriorità dell’accertamento della falsità dellaprova posta a base della decisione a costituire condizione per laproposizione della domanda di revocazione.2.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata, la quale, lungi dal dichiarare tardivo il ricorso perrevocazione, lo ha invece, tutt’al contrario, ritenuto tempestivo edammissibile, salvo poi rigettarlo nel merito.

In particolare, la Corteregionale, proprio nel presupposto che l’accertamento giudiziale dellafalsità della firma (e, quindi, della prova della notificazione) fosseNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026successivo alla data in cui il giudice tributario aveva adottato la suadecisione, ha concluso nel senso della tempestività dell’impugnazione(affermando, appunto, che «pochi dubbi possono sollevarsi in ordine allatempestività del ricorso per revocazione) e, dunque, della suaammissibilità (come si evince chiaramente dalla frase «Detto questo intema di ammissibilità della domanda di revocazione, quest’ultima varigettata in dipendenza di una valutazione di merito»).3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, illogicamente fondata su una circostanza – l’attinenza delladeclaratoria giudiziale di falso alla notificazione della cartella di pagamento– che non solo non corrispondeva alla realtà, ma che era smentita dallastessa CTR nella parte della sentenza diretta a ricostruire lo svolgimentodel processo.4.

Il motivo è fondato.4.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).4.2.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dapprima descrittoil tenore della domanda di revocazione, sottolineando che il contribuenteaveva fatto valere, a sostegno della sua impugnazione, l’avvenutoaccertamento giudiziale della falsità della firma – a lui apparentementericonducibile – apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandatainerente alla notificazione dell’intimazione di pagamento (così la sentenzaimpugnata sul punto: «La suddetta decisione veniva gravata, ad opera delcontribuente, da ricorso per revocazione, fondato sulla sentenza con cui ilTribunale di Livorno, in data 30 dicembre 2019 aveva dichiarato la falsitàdella firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata inviata il15 febbraio 2016 relativa all’intimazione di pagamento di tre cartelle. […]Riconosciuto il falso, egli domandava che la sentenza della CTR fosserevocata e che fosse accolta l’eccezione di prescrizione della cartella»).Dopo aver ricostruito nel modo suddetto i termini del giudizio direvocazione, la sentenza impugnata ha ritenuto di rigettarel’impugnazione sul rilievo che «la questione della notificazione dellecartelle e falsità della firma, oggetto della pronuncia del giudice civile, nonha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione del giudice tributario»,fondata invece sulla mancata tempestiva reazione del contribuente allanotificazione nei suoi confronti dell’intimazione di pagamento di cui lacartella di pagamento costituiva il presupposto.La motivazione, come è evidente, è dunque illogica e contraddittoriaperché si fonda su un assunto – il fatto che la pronuncia del giudiceordinario dichiarativa della falsità riguardasse il tema della notificazionedella cartella di pagamento – che contrasta con la ricostruzione dei fatti dicausa compiuta nella stessa sentenza, ove invece si afferma chel’impugnazione per revocazione era stata proposta in conseguenzaNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’accertamento della falsità del documento costituente prova dellanotificazione dell’intimazione di pagamento.5.

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comportal’assorbimento del terzo, con il quale il contribuente ha dedotto, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame da parte dellaCommissione tributaria regionale della sentenza civile recante ladeclaratoria di falsità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento relativoalla notificazione dell’intimazione di pagamento.6.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato –esaminabile in virtù della fondatezza del ricorso principale e, quindi, inpresenza dell’attualità dell’interesse (Cass., sez. un., n. 7381/2013; v.anche Cass. n. 25694 del 2024) – si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.., la violazione dell’art. 395, n. 2, c.p.c. poiché lasentenza impugnata, nel ritenere ammissibile il ricorso perrevocazione, ha erroneamente ritenuto che il Giudice d’appello nonpoteva conoscere la sentenza del Tribunale dichiarativa della falsitàdella firma.

Secondo la ricorrente incidentale, il fatto che consente diproporre impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 2,c.p.c. (cioè l’accertamento della falsità della prova) deve esseresuccessivo alla sentenza da impugnare, mentre nel caso di specie talefatto si era verificato prima di tale momento giacché la sentenza delgiudice tributario era stata depositata solo il 18 settembre 2020,mentre la sentenza civile che aveva giudicato sulla causa di falso erastata depositata il 30 dicembre 2019, sicché il contribuente conosceval’accertamento giudiziale della falsità ben prima della giuridicaesistenza della sentenza poi impugnata per revocazione.Con lo stesso motivo, l’Agenzia rimprovera poi al giudice di meritodi non aver compiuto alcun accertamento sull’avvenuto passaggio ingiudicato della sentenza civile dichiarativa del falso e di non averdichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, dal momento cheNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026esso andava proposto non ai sensi del n. 2, bensì ai sensi del n. 5dell’art. 395 c.p.c., ovverosia per contrasto tra giudicati.7.

Il motivo è infondato.Come già più volte chiarito da questa Corte, la revocazione ex art.395, n. 2, c.p.c. presuppone non solo che la prova in base alla quale siè giudicato sia effettivamente falsa, ma anche che la falsità sia fondatasu un riconoscimento convenzionale o sia stata accertata da sentenzapenale o civile passata in giudicato (Cass. n. 1241/1974; v. ancheCass. n. 9834/2002) e non da atti giudiziari non definitivi (Cass. n.2701/1968; Cass. n. 156/2015).Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa Agenzia fiscale(v. pag. 4 del controricorso), la sentenza civile del Tribunale di Livornoche ha dichiarato la falsità della firma apparentemente riconducibile aBartolomeo Ferreri non è stata impugnata ed è diventata definitiva indata 5 ottobre 2020.L’accertamento giudiziale definitivo della falsità della prova èdunque intervenuto dopo la sentenza d’appello della CTR, la quale,come è pacifico tra le parti, è stata depositata il 18 settembre 2020.Alla luce di quanto ora chiarito, del tutto correttamente la Corteregionale ha valutato ammissibile l’impugnazione per revocazione,venendo in rilievo una falsità della prova definitivamente accertatadopo la pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione.Quanto detto esclude altresì la fondatezza dell’ulteriore censuradella ricorrente incidentale volta a far valere l’inammissibilitàdell’impugnazione per revocazione perché non proposta ai sensi del n.5 dell’art. 395 c.p.c.: tale parametro normativo non era infattiinvocabile nella specie, consentendo esso l’impugnazione straordinariasolo nell’ipotesi, qui non ricorrente, in cui la sentenza censurata siacontraria «ad altra precedente» avente tra le parti autorità di cosagiudicata.Numero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/20268.

Il ricorso principale va dunque accolto con riferimento al secondomotivo, assorbito il terzo e rigettato il primo, mentre va rigettato ilricorso incidentale condizionato; di conseguenza va cassata la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana in diversa composizione, che provvederà ad un nuovoesame, valutando altresì il tema dell’impugnabilità o meno dell’estrattodi ruolo, nonché a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale in relazione al secondo motivo,assorbito il terzo e rigettato il primo; rigetta il ricorso incidentalecondizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente e ricorrente incidentale condizionato –avverso la sentenza n. 874/2021 della Commissione tributariaregionale della Toscana, depositata il 13/7/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Livorno la cartella di pagamento e il relativo ruolo recanteun carico tributario a titolo di Iva e Irap per gli anni d’imposta 2000 e2001, cartella che assumeva non essergli mai stata notificata,essendone venuto a conoscenza solo a seguito di visione dell’estrattodi ruolo.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso ritenendolo tardivo.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, investitadell’appello del contribuente, respinse il gravame, evidenziando che neiconfronti del Ferreri era stata notificata un’intimazione di pagamentoche non era stata da lui impugnata tempestivamente, ciò che avevadeterminato il consolidamento della pretesa tributaria di cuiall’impugnata prodromica cartella.4. Poiché una successiva sentenza del Tribunale di Livorno avevadichiarato la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta daBortolomeo Ferreri sull’avviso di ricevimento relativo allaNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026raccomandata con la quale era stata a lui notificata la predettaintimazione di pagamento, il contribuente impugnò per revocazione, aisensi dell’art. 395, n. 2, c.p.c., la sentenza di secondo grado, ma laCommissione tributaria regionale della Toscana rigettò la domanda direvocazione rilavando che la questione della falsità della firma, da cuidipendeva l’accertamento della validità della notificazione della cartelladi pagamento, era comunque ininfluente ai fini del giudizio poiché ilGiudice d’appello aveva deciso la controversia sulla base di una diversaratio, che era quella attinente alla mancata tempestiva impugnazionedell’intimazione di pagamento di cui la cartella costituiva presupposto.5. Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui l’Agenzia delleentrate-Riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentalecondizionato basato su un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 395, n. 2, c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha ritenutoinammissibile (e, più precisamente, tardiva) l’impugnazione perrevocazione in ragione del fatto che la CTR non poteva conoscere lasuccessiva sentenza che aveva dichiarato la falsità di una prova, mentreal contrario è proprio la posteriorità dell’accertamento della falsità dellaprova posta a base della decisione a costituire condizione per laproposizione della domanda di revocazione.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata, la quale, lungi dal dichiarare tardivo il ricorso perrevocazione, lo ha invece, tutt’al contrario, ritenuto tempestivo edammissibile, salvo poi rigettarlo nel merito. In particolare, la Corteregionale, proprio nel presupposto che l’accertamento giudiziale dellafalsità della firma (e, quindi, della prova della notificazione) fosseNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026successivo alla data in cui il giudice tributario aveva adottato la suadecisione, ha concluso nel senso della tempestività dell’impugnazione(affermando, appunto, che «pochi dubbi possono sollevarsi in ordine allatempestività del ricorso per revocazione) e, dunque, della suaammissibilità (come si evince chiaramente dalla frase «Detto questo intema di ammissibilità della domanda di revocazione, quest’ultima varigettata in dipendenza di una valutazione di merito»).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, illogicamente fondata su una circostanza – l’attinenza delladeclaratoria giudiziale di falso alla notificazione della cartella di pagamento– che non solo non corrispondeva alla realtà, ma che era smentita dallastessa CTR nella parte della sentenza diretta a ricostruire lo svolgimentodel processo.4. Il motivo è fondato.4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).4.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dapprima descrittoil tenore della domanda di revocazione, sottolineando che il contribuenteaveva fatto valere, a sostegno della sua impugnazione, l’avvenutoaccertamento giudiziale della falsità della firma – a lui apparentementericonducibile – apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandatainerente alla notificazione dell’intimazione di pagamento (così la sentenzaimpugnata sul punto: «La suddetta decisione veniva gravata, ad opera delcontribuente, da ricorso per revocazione, fondato sulla sentenza con cui ilTribunale di Livorno, in data 30 dicembre 2019 aveva dichiarato la falsitàdella firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata inviata il15 febbraio 2016 relativa all’intimazione di pagamento di tre cartelle. […]Riconosciuto il falso, egli domandava che la sentenza della CTR fosserevocata e che fosse accolta l’eccezione di prescrizione della cartella»).Dopo aver ricostruito nel modo suddetto i termini del giudizio direvocazione, la sentenza impugnata ha ritenuto di rigettarel’impugnazione sul rilievo che «la questione della notificazione dellecartelle e falsità della firma, oggetto della pronuncia del giudice civile, nonha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione del giudice tributario»,fondata invece sulla mancata tempestiva reazione del contribuente allanotificazione nei suoi confronti dell’intimazione di pagamento di cui lacartella di pagamento costituiva il presupposto.La motivazione, come è evidente, è dunque illogica e contraddittoriaperché si fonda su un assunto – il fatto che la pronuncia del giudiceordinario dichiarativa della falsità riguardasse il tema della notificazionedella cartella di pagamento – che contrasta con la ricostruzione dei fatti dicausa compiuta nella stessa sentenza, ove invece si afferma chel’impugnazione per revocazione era stata proposta in conseguenzaNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’accertamento della falsità del documento costituente prova dellanotificazione dell’intimazione di pagamento.5. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comportal’assorbimento del terzo, con il quale il contribuente ha dedotto, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame da parte dellaCommissione tributaria regionale della sentenza civile recante ladeclaratoria di falsità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento relativoalla notificazione dell’intimazione di pagamento.6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato –esaminabile in virtù della fondatezza del ricorso principale e, quindi, inpresenza dell’attualità dell’interesse (Cass., sez. un., n. 7381/2013; v.anche Cass. n. 25694 del 2024) – si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.., la violazione dell’art. 395, n. 2, c.p.c. poiché lasentenza impugnata, nel ritenere ammissibile il ricorso perrevocazione, ha erroneamente ritenuto che il Giudice d’appello nonpoteva conoscere la sentenza del Tribunale dichiarativa della falsitàdella firma. Secondo la ricorrente incidentale, il fatto che consente diproporre impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 2,c.p.c. (cioè l’accertamento della falsità della prova) deve esseresuccessivo alla sentenza da impugnare, mentre nel caso di specie talefatto si era verificato prima di tale momento giacché la sentenza delgiudice tributario era stata depositata solo il 18 settembre 2020,mentre la sentenza civile che aveva giudicato sulla causa di falso erastata depositata il 30 dicembre 2019, sicché il contribuente conosceval’accertamento giudiziale della falsità ben prima della giuridicaesistenza della sentenza poi impugnata per revocazione.Con lo stesso motivo, l’Agenzia rimprovera poi al giudice di meritodi non aver compiuto alcun accertamento sull’avvenuto passaggio ingiudicato della sentenza civile dichiarativa del falso e di non averdichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, dal momento cheNumero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/2026esso andava proposto non ai sensi del n. 2, bensì ai sensi del n. 5dell’art. 395 c.p.c., ovverosia per contrasto tra giudicati.7. Il motivo è infondato.Come già più volte chiarito da questa Corte, la revocazione ex art.395, n. 2, c.p.c. presuppone non solo che la prova in base alla quale siè giudicato sia effettivamente falsa, ma anche che la falsità sia fondatasu un riconoscimento convenzionale o sia stata accertata da sentenzapenale o civile passata in giudicato (Cass. n. 1241/1974; v. ancheCass. n. 9834/2002) e non da atti giudiziari non definitivi (Cass. n.2701/1968; Cass. n. 156/2015).Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa Agenzia fiscale(v. pag. 4 del controricorso), la sentenza civile del Tribunale di Livornoche ha dichiarato la falsità della firma apparentemente riconducibile aBartolomeo Ferreri non è stata impugnata ed è diventata definitiva indata 5 ottobre 2020.L’accertamento giudiziale definitivo della falsità della prova èdunque intervenuto dopo la sentenza d’appello della CTR, la quale,come è pacifico tra le parti, è stata depositata il 18 settembre 2020.Alla luce di quanto ora chiarito, del tutto correttamente la Corteregionale ha valutato ammissibile l’impugnazione per revocazione,venendo in rilievo una falsità della prova definitivamente accertatadopo la pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione.Quanto detto esclude altresì la fondatezza dell’ulteriore censuradella ricorrente incidentale volta a far valere l’inammissibilitàdell’impugnazione per revocazione perché non proposta ai sensi del n.5 dell’art. 395 c.p.c.: tale parametro normativo non era infattiinvocabile nella specie, consentendo esso l’impugnazione straordinariasolo nell’ipotesi, qui non ricorrente, in cui la sentenza censurata siacontraria «ad altra precedente» avente tra le parti autorità di cosagiudicata.Numero registro generale 25523/2021Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 14333/2026Data pubblicazione 15/05/20268. Il ricorso principale va dunque accolto con riferimento al secondomotivo, assorbito il terzo e rigettato il primo, mentre va rigettato ilricorso incidentale condizionato; di conseguenza va cassata la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana in diversa composizione, che provvederà ad un nuovoesame, valutando altresì il tema dell’impugnabilità o meno dell’estrattodi ruolo, nonché a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale in relazione al secondo motivo,assorbito il terzo e rigettato il primo; rigetta il ricorso incidentalecondizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026Il Presidente
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