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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10421/2026

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lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, in LECCE, n. 965/2022 depositata il 07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 18 e ss.

D.Lgs. 31/12/1992, n.546 econtestuale istanza di sospensione ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, lacontribuente ha impugnato l’avviso di pagamento n.90020150069084071.000 di € 3.580,88 del 23/12/2015, di SOGET SpaNumero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026per conto del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Ugento e [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), afferente al [OSCURATO:PERSONA]. 630(opere di bonifica) per l’anno 2014.2.

Il primo giudice ha accolto il ricorso, con sentenza n. 875depositata il 07/03/2017.3. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello, e il giudice del gravame,con sentenza n.965/2022 depositata il 07/04/2022, lo ha accolto.3.1.

In particolare, ha stabilito che il piano di classificazioneadottato dal [OSCURATO:PERSONA] era valido anche in assenza del [OSCURATO:PERSONA], grazie alla norma transitoria prevista dalla L.R.

Puglia n.4/2012, che consentiva di fare riferimento alla situazione preesistentesenza sanzioni per mancata approvazione tempestiva del pianogenerale.

Inoltre, la CTR ha confermato che l’obbligo di contribuzionesorge dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, presunto dallasemplice inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortilee dato atto che la contribuente non aveva fornito prove contrarie persuperare questa presunzione.

Inoltre, ad avviso della CTR il fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] non abbia mantenuto pienamente le opere non incidesull’obbligo di pagamento, trattandosi di un tributo di scopoindipendente dall’effettiva efficienza dei servizi.4.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la societàcontribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unicomotivo, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5.

Successivamente parte controricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va respinta l’eccezione preliminareformulata con memoria dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto dietro l’apparentedenuncia di un omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,si celerebbe il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito2 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026della controversia, già oggetto di doppio scrutinio nei precedenti gradidi giudizio.Non si tratta infatti di nuova valutazione del merito, ma diomissione dell’esame di un fatto decisivo, cioè delle prove addotte asostegno della propria tesi fattuale, il cui esame è stato del tuttopretermesso.2.

Con l’unico motivo di ricorso la consorziata deduce, ex art.360, 1 comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, costituito dalle caratteristiche strutturali, orografiche,geomorfologiche e idrogeologiche afferenti al proprio fondo - chesarebbero state accertate dalle consulenze tecniche asseverate congiuramento e dalla perizia fotografica aerea prodotte dalla ricorrente enon prese in considerazione dalla sentenza - le quali determinerebberol’impossibilità nel presente e nel futuro del beneficio diretto e specificoin favore dei propri terreni derivante dalle opere di bonifica.2.1.

In particolare, la società ricorrente contesta la sentenza dellaCTR sostenendo che il beneficio idraulico e idrogeologico attribuito aiterreni è oggettivamente impossibile.

Il drenaggio superficiale nonsarebbe realizzabile a causa della buona percolazione dei terreni, dellaconformazione orografica e della presenza di superfici boscate, mentreil drenaggio sotterraneo (interflow) andrebbe escluso per la profonditàdella falda e la direzione opposta del flusso rispetto ai canali consortili.La ricorrente evidenzia che la CTR ha ignorato le prove tecnicheprodotte, tra cui consulenze e fotografie aeree, non motivando il rigettoe affermando astrattamente che l’onere probatorio non era assolto.Secondo la ricorrente, tale omissione costituisce un vizio logico egiuridico, poiché l’esame delle prove avrebbe dovuto permettere disuperare la presunzione di vantaggio derivante dalle opere consortili,invalidando l’atto impositivo, come confermato da recenti pronuncedella Cassazione.3 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/20263.

Va osservato che il fatto storico in questione, in realtà, nonrisulta mai effettivamente affrontato dal giudice del gravame, in quantola motivazione si è limitata ad affermare che: “Nella specie è indubbioche l’immobile del contribuente, per le sue caratteristiche e la suaubicazione, è destinato a trarre vantaggio dall’Attività del [OSCURATO:PERSONA],per cui il contribuente medesimo ha l’obbligo di concorrere allaformazione della provvista necessaria perché il [OSCURATO:PERSONA] possafunzionare e svolgere l’attività cui è preposto, a nulla rilevando chenegli ultimi anni il [OSCURATO:PERSONA] stesso possa aver trascurato – per i vincolidi bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l’esecuzione deilavori programmati, essendo com’è noto il cittadino obbligato a pagarei tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare nonsiano perfettamente efficienti”.3.1.

Non è dato riscontrare, quindi, un reale sindacato fattualesul punto contestato.

Ne consegue che, del tutto legittimamente, ilcontribuente tende con la propria censura a far valere per la primavolta un fatto storico mai esaminato prima.3.2.

Ciò premesso, la censura merita conseguente accoglimento.3.3.

In particolare, la ricorrente ha contestato l’attribuzione aipropri terreni del beneficio idraulico e idrogeologico derivante dalleopere consortili, dimostrando di aver prodotto documentazione a suoavviso probante l’impossibilità oggettiva del vantaggio presunto, su cuiil giudice del gravame non ha offerto riscontro alcuno.Nello specifico, le prove addotte (fotografie, perizia, situazioneboschiva e conformazione orografica) sosterrebbero la tesi che ildrenaggio superficiale delle acque meteoriche è reso irrealizzabile dallabuona percolazione dei terreni, dalla conformazione orografica deifondi con dislivelli superiori a 10 metri e dalla presenza di ampiesuperfici boscate che impediscono il deflusso verso i canali consortili.Analogamente, il drenaggio sotterraneo (interflow) risulterebbe in basea tali prove documentali escluso a causa della profondità della falda4 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026acquifera, superiore a 30 metri, e della direzione opposta del flussorispetto ai canali, elementi che impedirebbero ogni reale interazionetra il flusso sotterraneo e le opere di bonifica.3.4. [OSCURATO:PERSONA], pur richiamandol’onere probatorio a carico del contribuente, ha rigettato il ricorso senzamotivare specificamente sul punto, affermando che l’onere non eraassolto, ma senza entrare in medio facto né prendere in considerazioneo motivare il rigetto in riferimento alle prove tecniche prodotte dallaricorrente, quali le consulenze tecniche e le fotografie aeree chedocumenterebbero le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche deifondi.

Tale omissione costituisce un vizio decisivo, in quanto glielementi di fatto omessi avrebbero consentito di superare lapresunzione iuris tantum del vantaggio derivante dalle opere consortili,incidendo direttamente sulla legittimità dell’atto impositivo.3.5.

La mancata valutazione di tali elementi integra pertanto unaviolazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., dovendo riconoscersi che ladecisione impugnata non tiene conto dei fatti decisivi per il giudizio enon offre alcuna motivazione concreta circa la loro inidoneità a provarel’impossibilità del beneficio.3.6.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, conconseguente annullamento e rinvio al giudice del merito di secondogrado.4.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità.5 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, in LECCE, n. 965/2022 depositata il 07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 18 e ss. D.Lgs. 31/12/1992, n.546 econtestuale istanza di sospensione ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, lacontribuente ha impugnato l’avviso di pagamento n.90020150069084071.000 di € 3.580,88 del 23/12/2015, di SOGET SpaNumero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026per conto del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Ugento e [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), afferente al [OSCURATO:PERSONA]. 630(opere di bonifica) per l’anno 2014.2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, con sentenza n. 875depositata il 07/03/2017.3. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello, e il giudice del gravame,con sentenza n.965/2022 depositata il 07/04/2022, lo ha accolto.3.1. In particolare, ha stabilito che il piano di classificazioneadottato dal [OSCURATO:PERSONA] era valido anche in assenza del [OSCURATO:PERSONA], grazie alla norma transitoria prevista dalla L.R. Puglia n.4/2012, che consentiva di fare riferimento alla situazione preesistentesenza sanzioni per mancata approvazione tempestiva del pianogenerale. Inoltre, la CTR ha confermato che l’obbligo di contribuzionesorge dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, presunto dallasemplice inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortilee dato atto che la contribuente non aveva fornito prove contrarie persuperare questa presunzione. Inoltre, ad avviso della CTR il fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] non abbia mantenuto pienamente le opere non incidesull’obbligo di pagamento, trattandosi di un tributo di scopoindipendente dall’effettiva efficienza dei servizi.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la societàcontribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unicomotivo, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5. Successivamente parte controricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va respinta l’eccezione preliminareformulata con memoria dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto dietro l’apparentedenuncia di un omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,si celerebbe il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito2 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026della controversia, già oggetto di doppio scrutinio nei precedenti gradidi giudizio.Non si tratta infatti di nuova valutazione del merito, ma diomissione dell’esame di un fatto decisivo, cioè delle prove addotte asostegno della propria tesi fattuale, il cui esame è stato del tuttopretermesso.2. Con l’unico motivo di ricorso la consorziata deduce, ex art.360, 1 comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, costituito dalle caratteristiche strutturali, orografiche,geomorfologiche e idrogeologiche afferenti al proprio fondo - chesarebbero state accertate dalle consulenze tecniche asseverate congiuramento e dalla perizia fotografica aerea prodotte dalla ricorrente enon prese in considerazione dalla sentenza - le quali determinerebberol’impossibilità nel presente e nel futuro del beneficio diretto e specificoin favore dei propri terreni derivante dalle opere di bonifica.2.1. In particolare, la società ricorrente contesta la sentenza dellaCTR sostenendo che il beneficio idraulico e idrogeologico attribuito aiterreni è oggettivamente impossibile. Il drenaggio superficiale nonsarebbe realizzabile a causa della buona percolazione dei terreni, dellaconformazione orografica e della presenza di superfici boscate, mentreil drenaggio sotterraneo (interflow) andrebbe escluso per la profonditàdella falda e la direzione opposta del flusso rispetto ai canali consortili.La ricorrente evidenzia che la CTR ha ignorato le prove tecnicheprodotte, tra cui consulenze e fotografie aeree, non motivando il rigettoe affermando astrattamente che l’onere probatorio non era assolto.Secondo la ricorrente, tale omissione costituisce un vizio logico egiuridico, poiché l’esame delle prove avrebbe dovuto permettere disuperare la presunzione di vantaggio derivante dalle opere consortili,invalidando l’atto impositivo, come confermato da recenti pronuncedella Cassazione.3 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Va osservato che il fatto storico in questione, in realtà, nonrisulta mai effettivamente affrontato dal giudice del gravame, in quantola motivazione si è limitata ad affermare che: “Nella specie è indubbioche l’immobile del contribuente, per le sue caratteristiche e la suaubicazione, è destinato a trarre vantaggio dall’Attività del [OSCURATO:PERSONA],per cui il contribuente medesimo ha l’obbligo di concorrere allaformazione della provvista necessaria perché il [OSCURATO:PERSONA] possafunzionare e svolgere l’attività cui è preposto, a nulla rilevando chenegli ultimi anni il [OSCURATO:PERSONA] stesso possa aver trascurato – per i vincolidi bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l’esecuzione deilavori programmati, essendo com’è noto il cittadino obbligato a pagarei tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare nonsiano perfettamente efficienti”.3.1. Non è dato riscontrare, quindi, un reale sindacato fattualesul punto contestato. Ne consegue che, del tutto legittimamente, ilcontribuente tende con la propria censura a far valere per la primavolta un fatto storico mai esaminato prima.3.2. Ciò premesso, la censura merita conseguente accoglimento.3.3. In particolare, la ricorrente ha contestato l’attribuzione aipropri terreni del beneficio idraulico e idrogeologico derivante dalleopere consortili, dimostrando di aver prodotto documentazione a suoavviso probante l’impossibilità oggettiva del vantaggio presunto, su cuiil giudice del gravame non ha offerto riscontro alcuno.Nello specifico, le prove addotte (fotografie, perizia, situazioneboschiva e conformazione orografica) sosterrebbero la tesi che ildrenaggio superficiale delle acque meteoriche è reso irrealizzabile dallabuona percolazione dei terreni, dalla conformazione orografica deifondi con dislivelli superiori a 10 metri e dalla presenza di ampiesuperfici boscate che impediscono il deflusso verso i canali consortili.Analogamente, il drenaggio sotterraneo (interflow) risulterebbe in basea tali prove documentali escluso a causa della profondità della falda4 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026acquifera, superiore a 30 metri, e della direzione opposta del flussorispetto ai canali, elementi che impedirebbero ogni reale interazionetra il flusso sotterraneo e le opere di bonifica.3.4. [OSCURATO:PERSONA], pur richiamandol’onere probatorio a carico del contribuente, ha rigettato il ricorso senzamotivare specificamente sul punto, affermando che l’onere non eraassolto, ma senza entrare in medio facto né prendere in considerazioneo motivare il rigetto in riferimento alle prove tecniche prodotte dallaricorrente, quali le consulenze tecniche e le fotografie aeree chedocumenterebbero le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche deifondi. Tale omissione costituisce un vizio decisivo, in quanto glielementi di fatto omessi avrebbero consentito di superare lapresunzione iuris tantum del vantaggio derivante dalle opere consortili,incidendo direttamente sulla legittimità dell’atto impositivo.3.5. La mancata valutazione di tali elementi integra pertanto unaviolazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., dovendo riconoscersi che ladecisione impugnata non tiene conto dei fatti decisivi per il giudizio enon offre alcuna motivazione concreta circa la loro inidoneità a provarel’impossibilità del beneficio.3.6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, conconseguente annullamento e rinvio al giudice del merito di secondogrado.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità.5 di 6Numero registro generale 26544/2022Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10421/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6
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