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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15356/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (commesso in Beinasco il 15.10.2017) Quale unico motivo di ricorso, egli deduce la violazione dell'art. 53, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui la sentenza ha respinto la sua istanza di conversione della pena detentiva in ragione delle sue condizioni economiche.

Si assume che la sentenza impugnata erra laddove ritiene necessario il controllo sulle condizioni economiche dell'imputato.

2. Si osserva come la contravvenzione ascritta al ricorrente sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato; in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato, commesso il 15.10.2017, risulta estinto in data

15.10. 2022.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.3.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione, si dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza a cura della cancelleria della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (commesso in Beinasco il 15.10.2017) Quale unico motivo di ricorso, egli deduce la violazione dell'art. 53, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui la sentenza ha respinto la sua istanza di conversione della pena detentiva in ragione delle sue condizioni economiche. Si assume che la sentenza impugnata erra laddove ritiene necessario il controllo sulle condizioni economiche dell'imputato. 2. Si osserva come la contravvenzione ascritta al ricorrente sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato; in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato, commesso il 15.10.2017, risulta estinto in data 15.10. 2022. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione, si dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza a cura della cancelleria della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma,