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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UNALE di SORVEGLIANZA di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in data 27 maggio 2025 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia,con cui sono state dichiarate inammissibili le domande di misura alternativa, in riferimento aquanto previsto dall’art.58 quater comma 2 ord.pen. .Con unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge.

Non si contesta ilpresupposto della precedente revoca di misura alternativa (con decisione del 24 agosto2023) ma si contesta l’effetto inibitorio sulla nuova domanda.

Ciò perché le vicende oggettodi valutazione in sede di revoca si sono concluse, posteriormente, con due decreti diarchiviazione e ciò consentirebbe di rivalutare la condotta tenuta illo tempore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero è pacifica negli arresti di questa Corte di legittimità la portata generale deldivieto triennale di nuova concessione di una misura alternativa in caso di revoca dellaprecedente : il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi alprovvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzionedomiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta larevoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimentiesecutivi ( così Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123 - 01).

Né può esseredato rilievo agli esiti di eventuali procedimenti sorti in riferimento ai fatti da cui è derivata larevoca, data la piena autonomia tra le valutazioni della magistratura di sorveglianza e quelledel giudice penale.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di SORVEGLIANZA di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in data 27 maggio 2025 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia,con cui sono state dichiarate inammissibili le domande di misura alternativa, in riferimento aquanto previsto dall’art.58 quater comma 2 ord.pen. .Con unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge. Non si contesta ilpresupposto della precedente revoca di misura alternativa (con decisione del 24 agosto2023) ma si contesta l’effetto inibitorio sulla nuova domanda. Ciò perché le vicende oggettodi valutazione in sede di revoca si sono concluse, posteriormente, con due decreti diarchiviazione e ciò consentirebbe di rivalutare la condotta tenuta illo tempore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero è pacifica negli arresti di questa Corte di legittimità la portata generale deldivieto triennale di nuova concessione di una misura alternativa in caso di revoca dellaprecedente : il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi alprovvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzionedomiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta larevoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimentiesecutivi ( così Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123 - 01). Né può esseredato rilievo agli esiti di eventuali procedimenti sorti in riferimento ai fatti da cui è derivata larevoca, data la piena autonomia tra le valutazioni della magistratura di sorveglianza e quelledel giudice penale.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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