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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04455/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa aggravata; rilevato che il primo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso il gravame difensivo sul punto con corretti argomenti, evidenziando ( pagg 7-8) che il cellulare utilizzato per le trattative con la vittima era intestato al ricorrente e il versamento dell'importo richiesto alla p.o. per l'acquisito delle due autovetture fittiziamente poste in vendita era confluito sul conto corrente della Ald Italia, legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], ed era stato dal medesimo immediatamente bonificato sul proprio conto personale, circostanze che danno compiuto conto dell'ascrivibilità soggettiva dell'illecito all'imputato; che parimenti generico è il secondo motivo che censura la dosimetria della pena senza rapportarsi criticamente alle argomentazioni reiettive della Corte territoriale la quale, a fronte delle già concesse attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. e alla recidiva, ha escluso la possibilità di ulteriore contenimento del trattamento sanzionatorio in ragione delle modalità particolarmente insidiose della condotta e di un giudizio personologico negativo, rilievi solo apoditticamente contrastati dal ricorrente; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa aggravata; rilevato che il primo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso il gravame difensivo sul punto con corretti argomenti, evidenziando ( pagg 7-8) che il cellulare utilizzato per le trattative con la vittima era intestato al ricorrente e il versamento dell'importo richiesto alla p.o. per l'acquisito delle due autovetture fittiziamente poste in vendita era confluito sul conto corrente della Ald Italia, legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], ed era stato dal medesimo immediatamente bonificato sul proprio conto personale, circostanze che danno compiuto conto dell'ascrivibilità soggettiva dell'illecito all'imputato; che parimenti generico è il secondo motivo che censura la dosimetria della pena senza rapportarsi criticamente alle argomentazioni reiettive della Corte territoriale la quale, a fronte delle già concesse attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. e alla recidiva, ha escluso la possibilità di ulteriore contenimento del trattamento sanzionatorio in ragione delle modalità particolarmente insidiose della condotta e di un giudizio personologico negativo, rilievi solo apoditticamente contrastati dal ricorrente; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]