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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 35775/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7455/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate deducendo con violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' affermazione della sua responsabilità per il menzionato reato di rapina dovendosi configurare in ipotesi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonchè violazione di legge in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Va premesso che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto, invero, modo di chiarire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) sicché non appare in alcun modo sindacabile la scelta della corte di appello di non dare corso ad ulteriore attività istruttoria ritenendo non necessario effettuare alcuna integrazione istruttoria.

2.2. Osserva, quindi, la Corte che ulteriori censure proposte con il presente ricorso, del tutto generiche ed aspecífíche, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che, con argomentazioni del tutto coerenti con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

Invero la Corte di Appello, invero, con motivazione congrua, esauriente ed immune da censure logico giuridiche rilevabili in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, espressamente richiamata, valutate criticamente le complessive risultanze istruttorie ed accertata la piena attendibilità del narrato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito la sussistenza di elementi univoci idonei a fondare la dichiarazione di penale responsabilità dell' imputato dovendosi ritenersi integrati, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi rapina (vedi sent. sentenza di appello ff. 2/3).

La Corte territoriale ha, poi, esaustivamente risposto alle censure formulate quanto alla contestata configurabilità della ipotesi delittuosa meno grave dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni evidenziando come nella fattispecie in esame l'imputato non vantava alcun diritto sui beni sottratti (due carte postepay ed una patente), emergendo chiaramente il dolo d51,reato del reato di rapina.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui sopra, le censure essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7455/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate deducendo con violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' affermazione della sua responsabilità per il menzionato reato di rapina dovendosi configurare in ipotesi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonchè violazione di legge in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va premesso che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto, invero, modo di chiarire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) sicché non appare in alcun modo sindacabile la scelta della corte di appello di non dare corso ad ulteriore attività istruttoria ritenendo non necessario effettuare alcuna integrazione istruttoria. 2.2. Osserva, quindi, la Corte che ulteriori censure proposte con il presente ricorso, del tutto generiche ed aspecífíche, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che, con argomentazioni del tutto coerenti con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Invero la Corte di Appello, invero, con motivazione congrua, esauriente ed immune da censure logico giuridiche rilevabili in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, espressamente richiamata, valutate criticamente le complessive risultanze istruttorie ed accertata la piena attendibilità del narrato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito la sussistenza di elementi univoci idonei a fondare la dichiarazione di penale responsabilità dell' imputato dovendosi ritenersi integrati, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi rapina (vedi sent. sentenza di appello ff. 2/3). La Corte territoriale ha, poi, esaustivamente risposto alle censure formulate quanto alla contestata configurabilità della ipotesi delittuosa meno grave dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni evidenziando come nella fattispecie in esame l'imputato non vantava alcun diritto sui beni sottratti (due carte postepay ed una patente), emergendo chiaramente il dolo d51,reato del reato di rapina. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui sopra, le censure essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere E
Sentenza Cassazione n. 35775/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris