CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 15/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo: [OSCURATO:PERSONA], inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo dedotto dal Terenghi in ordine alla recidiva è manifestamente infondato. La motivazione resa in punto di sussistenza della recidiva non si fonda sull'esclusivo richiamo dei precedenti penali annoverati dall'imputato, in quanto tali condanne, "molteplici ed importanti", risultano essere state apprezzate dalla sentenza impugnata, alla luce della valenza dei fatti accertati e per cui è intervenuta condanna, quali segni di continuità di un percorso delinquenziale già avviato, per come si ricava dal giudizio espresso in termini di "maggiore significatività" degli stessi, per come confermato anche dalla mancata concessione delle attenuanti generiche. I motivi dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio sono generici. Peraltro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame si sono valorizzati i precedenti penali annoverati dall'imputata alla luce dei diversi reati commessi nel presente giudizio. Parimenti è a dirsi con riferimento alla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame, la pena base - stabilita sul più grave reato di ricettazione - risulta essere stata inflitta nel minimo edittale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I L I L Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 401i