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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28574/2022

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ente D AIA" [OSCURATO:PERSONA] 20 LUG 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9AiLLNIIE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. F. Loy, che ha chiesto l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Bologna del 1 aprile 2014, con la quale egli era stato, in precedenza, condannato alla pena di anni tre mesi cinque di reclusione, per i reati di cui agli artt. 319-quater, 328 cod. pen., con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, pena principale poi ridotta a quella di anni tre mesi quattro di reclusione, con sentenza di questa Corte, che ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 328 cod. pen. 1.1.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la clausola di cui all'art. 32- quinquies, cod. pen. ("salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31 cod. pen."), fa salvo, appunto, il disposto di cui alle norme richiamate e, dunque, che si tratta di disposizioni non in antitesi con quella applicata nel caso di specie.

Si è, in definitiva, assunto che Nigro è stato condannato per reato di induzione indebita, di cui all'art. 319-quater cod. pen., a pena non inferiore a tre anni e che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, secondo la difesa già eseguita, non esclude l'applicazione di quella di cui all'art. 32-quinquies cod. pen.

Inoltre, si sostiene che, pur a seguito di destituzione dall'Arma dei Carabinieri, la pena accessoria deve essere applicata al condannato, risultando la decisione disciplinare annullata dal Consiglio di Stato.

Tanto, anche se Nigro non è stato ancora reitegrato nel posto di lavoro, dovendo reputarsi operante la pena accessoria applicata, nel momento in cui la pronuncia del Consiglio di Stato sarà eseguita.

2. Avverso la descritta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv.

L. Doria, denunciando tre vizi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per l'operata applicazione retroattiva dell'art. 32-quinquies cod. pen. introdotto dalla legge n. 96 del 6 novembre 2012.

I fatti commessi da Nigro risalgono al 2006, l'art. 319-quater cod. pen. risulta, invece, inserito nell'art. 32-quinquies cod. pen., soltanto nell'anno 2012, con la legge n. 96 del 6 novembre 2012, quindi il ricorrente risulterebbe condannato a pena accessoria entrata in vigore dopo la commissione del fatto in violazione dell'art. 2 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per essere stato, erroneamente, ritenuto sussistente il presupposto per l'applicazione della sanzione accessoria, rappresentato dal rapporto di lavoro.

Il condannato, prima destituito, non è stato ancora reintegrato nel posto di lavoro, pur a fronte della decisione del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento di destituzione, intervenuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale.

Sul punto, infatti, si osserva che la reintegrazione non è automatica, tanto che pende giudizio di ottemperanza e che la destituzione automatica è stata censurata dal Giudice delle leggi con sentenza del 2016 n. 268 (n.d.r. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 866, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sul presupposto che esso contemplasse un'ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale, senza previo giudizio disciplinare, in contrasto con il principio generale posto dall'art. 9, legge 7 febbraio 1990, n. 19).Infine, si sottolinea che la reintegra potenziale non può essere considerata presupposto giuridico della condanna all'estinzione del rapporto di lavoro, pena accessoria dunque avente finalità repressiva e non preventiva o cautelare. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al divieto di bis in idem, per avere la Corte d'appello applicato la pena accessoria, a fronte di altra sanzione, della stessa natura, afflittiva ed amministrativa, quale è la destituzione già irrogata al condannato.

Nel caso di specie, per il ricorrente, vi sarebbe mera duplicazione della sanzione della perdita del posto di lavoro, in assenza di connessione sostanziale e temporale, sufficientemente stretta, tra il procedimento amministrativo e quello penale, connessione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 2, n. 5048 del 9.12.2020), quale presupposto per escludere la violazione del principio del ne bis in idem.

Si riportano i presupposti in presenza dei quali, per la Corte costituzionale e per la giurisprudenza europea, non sussiste violazione del divieto di bis in idem nel caso di mera sottoposizione dell'imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale questi è stato sanzionato in via definitiva, in sede amministrativa.

Si aggiunge che, nel caso di specie, è irrilevante che una delle due sanzioni sia stata annullata in sede amministrativa, tenuto conto che la reintegra non è automatica e che, nella specie, non vi è connessione temporale, posto che l'estinzione del rapporto di lavoro è stata applicata dopo sei anni dalla destituzione, così duplicando la medesima sanzione.

3. E' pervenuta requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La difesa, infatti, non si confronta con l'iter argomentativo della pronuncia di questa Corte, a Sezioni unite (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258471) secondo la quale sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla

I. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermd,restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma (cfr. pag. 46 e 47 della pronuncia, § 23.2., 23.4.).

Sicché, non si ravvisa la lamentata applicazione di una sanzione accessoria in base a normativa entrata in vigore dopo la commissione dei fatti.

2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Si contesta la sussistenza del presupposto dell'applicazione della pena accessoria, per essere stato, il Nigro, destituito con sanzione disciplinare annullata, con pronuncia del Consiglio di stato non ancora eseguita. [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che la sanzione accessoria, applicata dal giudice dell'esecuzione penale, ovviamente potrà trovare attuazione soltanto nel momento in cui interverrà la reintegrazione nel posto di lavoro, condizione che ne funge da presupposto, come osservato dal giudice dell'esecuzione.

Del resto, per le ragioni che saranno esplicitate al § 2.2., non si può attribuire alla sanzione disciplinare applicata nel 2015, la medesima natura dell'estinzione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 32-quinquies cit., tanto da poter concludere che, dunque, l'estinzione vi è già stata.

Tanto, considerando anche a volere aderire all'impostazione difensiva, che, comunque, in sede amministrativa è stato pronunciato l'annullamento della destituzione e che, invece, l'interessato, con giudizio di ottemperanza, insta per la reintegra.

2.2. Il terzo motivo è privo di fondamento.

Il ricorrente trascura la diversa natura giuridica della destituzione rispetto alla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro.

La prima, infatti, è una sanzione disciplinare operante su un piano diverso, rispetto alla pena accessoria applicata nella specie.

La sanzione penale accessoria irrogata, infatti, consegue di diritto rispetto alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (attualmente a due anni ex lege 27 maggio 2015, n. 69) per il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen.

Inoltre, "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata", l'art. 183 disp. att. cod. proc. pen. statuisce che il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.

Pertanto, non appare discutibile che, nel caso di specie, l'applicazione della pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro fosse obbligatoria (cfr. Sez. 1, n. 1230 del 11/11/2020, dep. 2021, Leto, Rv. 280228).

Sul punto, invero, è stato affermato da questa Corte di legittimità, in relazione alla sanzione complementare dell'estinzione del rapporto d'impiego, che questa è delineata come oggetto di obbligatoria applicazione ed è predeterminata nella specie dalla previsione normativa.

Mantengono, quindi, immutata validità i rilievi, espressi dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 1, n. 8126 del 6/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408), secondo cui l'interpretazione letterale degli artt. 29 e 32 cod. pen. - applicabile secondo il Collegio analogamente anche per l'art. 32-quinquies cod. pen. - conduce a considerare che le pene accessorie sono ancorate, obbligatoriamente, alla condanna per determinate fattispecie di reato a pena di entità stabilita.

Nondimeno, la Difesa prospetta, come detto, una violazione del divieto di bis in idem; deduzione che, tuttavia, si connota, per come formulata, per essere non autosufficiente.

Secondo quanto esplicitato in ricorso, infatti, il ricorrente sarebbe stato sottoposto alla sanzione disciplinare della destituzione a seguito di comunicazione dell'ordine di esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, come rideterminata dalla sentenza della Corte d'appello in esecuzione dal 2015.

Null'altro, tuttavia, emerge dalla lettura del provvedimento, né da quella dello stesso ricorso (ove si richiama soltanto la determina [OSCURATO:PERSONA] 0701327 del 30 settembre 2015) i quali costituiscono, in assenza di ulteriori allegazioni, gli unici atti accessibili alla cognizione del Giudice di legittimità.

Ne consegue che, nel caso qui esaminato, non è possibile verificare se fosse configurabile la dedotta piena sovrapposizione tra le due sanzioni, con corrispondente duplicazione dell'intervento punitivo.

Sotto altro profilo, va, in ogni caso, posto in luce che nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe ravvisarsi tra la sanzione disciplinare della destituzione e la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro, venendo esse disposte all'esito di procedure complementari, dirette al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti, sottoposte a regole applicative del tutto distinte, in specie per quanto concerne la valutazione della gravità del fatto, oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare (Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118, relativa alla contemporanea applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil . pace,). 3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente D AIA" [OSCURATO:PERSONA] 20 LUG 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9AiLLNIIE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. F. Loy, che ha chiesto l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Bologna del 1 aprile 2014, con la quale egli era stato, in precedenza, condannato alla pena di anni tre mesi cinque di reclusione, per i reati di cui agli artt. 319-quater, 328 cod. pen., con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, pena principale poi ridotta a quella di anni tre mesi quattro di reclusione, con sentenza di questa Corte, che ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 328 cod. pen. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la clausola di cui all'art. 32- quinquies, cod. pen. ("salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31 cod. pen."), fa salvo, appunto, il disposto di cui alle norme richiamate e, dunque, che si tratta di disposizioni non in antitesi con quella applicata nel caso di specie. Si è, in definitiva, assunto che Nigro è stato condannato per reato di induzione indebita, di cui all'art. 319-quater cod. pen., a pena non inferiore a tre anni e che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, secondo la difesa già eseguita, non esclude l'applicazione di quella di cui all'art. 32-quinquies cod. pen. Inoltre, si sostiene che, pur a seguito di destituzione dall'Arma dei Carabinieri, la pena accessoria deve essere applicata al condannato, risultando la decisione disciplinare annullata dal Consiglio di Stato. Tanto, anche se Nigro non è stato ancora reitegrato nel posto di lavoro, dovendo reputarsi operante la pena accessoria applicata, nel momento in cui la pronuncia del Consiglio di Stato sarà eseguita. 2. Avverso la descritta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. L. Doria, denunciando tre vizi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per l'operata applicazione retroattiva dell'art. 32-quinquies cod. pen. introdotto dalla legge n. 96 del 6 novembre 2012. I fatti commessi da Nigro risalgono al 2006, l'art. 319-quater cod. pen. risulta, invece, inserito nell'art. 32-quinquies cod. pen., soltanto nell'anno 2012, con la legge n. 96 del 6 novembre 2012, quindi il ricorrente risulterebbe condannato a pena accessoria entrata in vigore dopo la commissione del fatto in violazione dell'art. 2 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per essere stato, erroneamente, ritenuto sussistente il presupposto per l'applicazione della sanzione accessoria, rappresentato dal rapporto di lavoro. Il condannato, prima destituito, non è stato ancora reintegrato nel posto di lavoro, pur a fronte della decisione del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento di destituzione, intervenuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale. Sul punto, infatti, si osserva che la reintegrazione non è automatica, tanto che pende giudizio di ottemperanza e che la destituzione automatica è stata censurata dal Giudice delle leggi con sentenza del 2016 n. 268 (n.d.r. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 866, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sul presupposto che esso contemplasse un'ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale, senza previo giudizio disciplinare, in contrasto con il principio generale posto dall'art. 9, legge 7 febbraio 1990, n. 19).Infine, si sottolinea che la reintegra potenziale non può essere considerata presupposto giuridico della condanna all'estinzione del rapporto di lavoro, pena accessoria dunque avente finalità repressiva e non preventiva o cautelare. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al divieto di bis in idem, per avere la Corte d'appello applicato la pena accessoria, a fronte di altra sanzione, della stessa natura, afflittiva ed amministrativa, quale è la destituzione già irrogata al condannato. Nel caso di specie, per il ricorrente, vi sarebbe mera duplicazione della sanzione della perdita del posto di lavoro, in assenza di connessione sostanziale e temporale, sufficientemente stretta, tra il procedimento amministrativo e quello penale, connessione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 2, n. 5048 del 9.12.2020), quale presupposto per escludere la violazione del principio del ne bis in idem. Si riportano i presupposti in presenza dei quali, per la Corte costituzionale e per la giurisprudenza europea, non sussiste violazione del divieto di bis in idem nel caso di mera sottoposizione dell'imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale questi è stato sanzionato in via definitiva, in sede amministrativa. Si aggiunge che, nel caso di specie, è irrilevante che una delle due sanzioni sia stata annullata in sede amministrativa, tenuto conto che la reintegra non è automatica e che, nella specie, non vi è connessione temporale, posto che l'estinzione del rapporto di lavoro è stata applicata dopo sei anni dalla destituzione, così duplicando la medesima sanzione. 3. E' pervenuta requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La difesa, infatti, non si confronta con l'iter argomentativo della pronuncia di questa Corte, a Sezioni unite (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258471) secondo la quale sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla I. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermd,restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma (cfr. pag. 46 e 47 della pronuncia, § 23.2., 23.4.). Sicché, non si ravvisa la lamentata applicazione di una sanzione accessoria in base a normativa entrata in vigore dopo la commissione dei fatti. 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si contesta la sussistenza del presupposto dell'applicazione della pena accessoria, per essere stato, il Nigro, destituito con sanzione disciplinare annullata, con pronuncia del Consiglio di stato non ancora eseguita. [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che la sanzione accessoria, applicata dal giudice dell'esecuzione penale, ovviamente potrà trovare attuazione soltanto nel momento in cui interverrà la reintegrazione nel posto di lavoro, condizione che ne funge da presupposto, come osservato dal giudice dell'esecuzione. Del resto, per le ragioni che saranno esplicitate al § 2.2., non si può attribuire alla sanzione disciplinare applicata nel 2015, la medesima natura dell'estinzione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 32-quinquies cit., tanto da poter concludere che, dunque, l'estinzione vi è già stata. Tanto, considerando anche a volere aderire all'impostazione difensiva, che, comunque, in sede amministrativa è stato pronunciato l'annullamento della destituzione e che, invece, l'interessato, con giudizio di ottemperanza, insta per la reintegra. 2.2. Il terzo motivo è privo di fondamento. Il ricorrente trascura la diversa natura giuridica della destituzione rispetto alla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro. La prima, infatti, è una sanzione disciplinare operante su un piano diverso, rispetto alla pena accessoria applicata nella specie. La sanzione penale accessoria irrogata, infatti, consegue di diritto rispetto alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (attualmente a due anni ex lege 27 maggio 2015, n. 69) per il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. Inoltre, "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata", l'art. 183 disp. att. cod. proc. pen. statuisce che il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna. Pertanto, non appare discutibile che, nel caso di specie, l'applicazione della pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro fosse obbligatoria (cfr. Sez. 1, n. 1230 del 11/11/2020, dep. 2021, Leto, Rv. 280228). Sul punto, invero, è stato affermato da questa Corte di legittimità, in relazione alla sanzione complementare dell'estinzione del rapporto d'impiego, che questa è delineata come oggetto di obbligatoria applicazione ed è predeterminata nella specie dalla previsione normativa. Mantengono, quindi, immutata validità i rilievi, espressi dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 1, n. 8126 del 6/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408), secondo cui l'interpretazione letterale degli artt. 29 e 32 cod. pen. - applicabile secondo il Collegio analogamente anche per l'art. 32-quinquies cod. pen. - conduce a considerare che le pene accessorie sono ancorate, obbligatoriamente, alla condanna per determinate fattispecie di reato a pena di entità stabilita. Nondimeno, la Difesa prospetta, come detto, una violazione del divieto di bis in idem; deduzione che, tuttavia, si connota, per come formulata, per essere non autosufficiente. Secondo quanto esplicitato in ricorso, infatti, il ricorrente sarebbe stato sottoposto alla sanzione disciplinare della destituzione a seguito di comunicazione dell'ordine di esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, come rideterminata dalla sentenza della Corte d'appello in esecuzione dal 2015. Null'altro, tuttavia, emerge dalla lettura del provvedimento, né da quella dello stesso ricorso (ove si richiama soltanto la determina [OSCURATO:PERSONA] 0701327 del 30 settembre 2015) i quali costituiscono, in assenza di ulteriori allegazioni, gli unici atti accessibili alla cognizione del Giudice di legittimità. Ne consegue che, nel caso qui esaminato, non è possibile verificare se fosse configurabile la dedotta piena sovrapposizione tra le due sanzioni, con corrispondente duplicazione dell'intervento punitivo. Sotto altro profilo, va, in ogni caso, posto in luce che nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe ravvisarsi tra la sanzione disciplinare della destituzione e la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro, venendo esse disposte all'esito di procedure complementari, dirette al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti, sottoposte a regole applicative del tutto distinte, in specie per quanto concerne la valutazione della gravità del fatto, oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare (Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118, relativa alla contemporanea applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil . pace,). 3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con
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