CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Ldatii-avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40642/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] sono state applicate le pene di legge su concorde richiesta delle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito agli art. 125 e 53 e ss I. n. 689 del 1981 come novellati dal d.lgs. n. 152 del 2022; in particolare, lamenta che non era stata prevista la misura sostitutiva anche per la pena pecuniaria e non era stato calcolato il pre-sofferto; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: la pena pecuniaria non si converte né si sostituisce mentre l'apprezzamento del presofferto rientra nelle prerogative del giudice dell'esecuzione; Rilevato in ogni caso che il Tribunale ha recepito il patto proposto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e che le deduzioni articolate non attengono all'illegalità della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente