CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eri unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1406/2025 depositata il27/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto dinanzi al Tribunale di Pescara opposizione aun decreto ingiuntivo con cui, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s., le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 26.839,98, oltreNumero registro generale 3458/2026Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 23324/2026Data pubblicazione 15/07/2026interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dellavendita di beni mobili.Per quanto di interesse in questa sede, in via preliminare l’opponente haeccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara in favore delTribunale di Chieti, ex artt. 19 e 20 del codice di rito.Nella resistenza della società opposta, con sentenza n. 1406/2025pubblicata il 27.12.2025, il Tribunale di Pescara ha dichiarato la nullità deldecreto opposto, in quanto emesso da un giudice incompetente, essendoinvece competente il Tribunale di Chieti, ed ha condannato l’opposta alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, il Tribunale, considerato che il rapporto oggetto dicausa non era stato instaurato mediante un contratto redatto per iscritto,ha ritenuto che: - quanto al forum destinatae solutionis, doveva trovareapplicazione la norma di cui all’art. 1182, quarto comma, c.c., poiché «lamera fattura non costituisce un valido titolo negoziale posto che trattasi diun documento di formazione unilaterale che costituisce valido titolo perottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione,spetta al creditore di provare l’esistenza di un contratto inter partes»; -quanto al forum contractus, premesso che, in ipotesi di conclusione delcontratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione, «ilmomento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, primocomma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenzadell’accettazione dell’altra parte», nel caso di specie, «in mancanza dialcuna specificazione di prova scritta di eventi», non poteva «comunqueessere raggiunta la prova del contenuto del contratto in tal senso conausilio di prova orale in quanto inammissibile per testi».[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento dicompetenza avverso sentenza in questione sulla scorta di quattro motivi.La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Numero registro generale 3458/2026Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 23324/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dellaRepubblica [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione artt. 38 c.p.c. e 19, 1° comma, seconda parte c.p.c.La ricorrente, in particolare, lamenta che il giudice del merito non abbiarilevato l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza sollevatadall’opponente, per avere la stessa omesso di dedurre di non avere nelcircondario del giudice adito uno stabilimento e un rappresentanteautorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda ex art. 19,primo comma, seconda parte, c.p.c., ed evidenzia che detta questione èrilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione art. 20 c.p.c. – “forum destinatae solutionis” e art. 1182,commi 3 e 4 c.c. – liquidità dell’obbligazione dedotta e luogo diadempimento.Secondo la società ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalTribunale, il credito oggetto di causa era liquido, come risultavadall’avvenuta produzione delle fatture di cortesia sottoscritte dacontroparte, che le aveva anche contabilizzate, nonché dalla mancatacontestazione del rapporto contrattuale e delle relative condizioni. Inoltre,avendo la debitrice sede nel circondario del Tribunale di Pescara all’epocadella scadenza del credito, come indicato nelle fatture, la competenzasarebbe risultata correttamente radicata anche ritenendo applicabile qualeforum destinatae solutionis il criterio del domicilio del debitore.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione art. 20 c.p.c. “forum contractus” e art. 1326 c.c.In particolare, a dire della ricorrente, dalle fatture prodotte emergeva chele vendite oggetto di causa si erano perfezionate non già inter absentes,Numero registro generale 3458/2026Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 23324/2026Data pubblicazione 15/07/2026come ritenuto dal Tribunale, bensì, in presenza, presso la sede dellacreditrice opposta; inoltre, la contestazione del criterio di collegamento inquestione era stata sollevata dall’opponente in maniera generica, sicchéessa avrebbe dovuto essere disattesa.4. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e mancataapplicazione dell’art. 1498, 3 comma c.c. e art. 20 c.p.c.In particolare, secondo la ricorrente, considerato che si verteva in tema divendita di beni mobili, ai fini dell’individuazione del forum destinataesolutionis, avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio di collegamentodel domicilio del venditore, di cui all’art. 1498, terzo comma, c.c., anzichéquelli previsti dall’art. 1182 c.c.Il primo motivo è fondato.Dalla sentenza impugnata e dall’atto di citazione in opposizione a decretoingiuntivo - il cui esame diretto è consentito alla Corte nell’esercizio deipoteri che le competono in sede di regolamento di competenza - risultache la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha contestato nell’atto introduttivo della fase diopposizione (che adempie alla stessa funzione della comparsa di risposta)il criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte,c.p.c. in relazione alle persone giuridiche.Invero, nel contestare i diversi fori nei termini esposti dalla sentenzaimpugnata, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto di avere la sede legale inOrtona (nel territorio del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata diOrtona), ma non aveva dedotto di non avere, nel territorio del Tribunale diPescara, uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare ingiudizio con riferimento all’oggetto della domanda.Ora, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui,in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo apersona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - allaquale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata edesaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art.Numero registro generale 3458/2026Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 23324/2026Data pubblicazione 15/07/202619, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersiadducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente ilgiudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suorappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggettodella domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere,pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento dellacompetenza del giudice adito (cfr.: Cass. n. 5725/2013; Cass. n.26094/2014; Cass. n. 22510/2016; Cass. n. 20597/2018; Cass. n.20387/2019; Cass. n. 3675/2024; Cass. n. 9923/2024; Cass. n.31121/2024).Va ulteriormente rilevato che in sede di regolamento di competenzaavverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito conriferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte dicassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o menodel giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dallaparte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del dispostodell'art. 38, comma terzo, c.p.c. con riguardo alla rituale e validaproposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamenteesaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stataadeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato acontestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesattaapplicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (cfr.:Cass. n. 9783/2009; Cass. n. 11192/2010; Cass. n. 13202/2011; Cass. n.26094/2014; Cass. n. 6380/2018; Cass. n. 20597/2018; Cass. n.3675/2024; Cass. n. 31121/2024).L’accoglimento del motivo in questione comporta l’assorbimento degli altri,visto che la questione della correttezza o meno dell’individuazione deicriteri di collegamento ai fini del radicarsi della competenza può porsisoltanto ove la relativa eccezione sia stata proposta in maniera completa.Numero registro generale 3458/2026Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 23324/2026Data pubblicazione 15/07/2026Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto quanto alprimo motivo, assorbiti i restanti.In definitiva, va annullata la sentenza impugnata e dichiarata lacompetenza del Tribunale di Pescara, che statuirà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, annulla lasentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pescara,con termine per la riassunzione di tre mesi decorrente dalla data dicomunicazione della presente ordinanza; il Tribunale di Pescara statuiràanche sulle spese del regolamento di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso