CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 19009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (indicato nel dispositivo della sentenza impugnata anche con l'alias di [OSCURATO:PERSONA]) ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 19 marzo 2021, in parziale riforma di quelle emesse dal Tribunale di Bologna il 16 giugno 2020 ed il 28 settembre 2020, entrambe emesse all'esito di giudizio abbreviato. per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i fatti contestati all'imputato, che è stato condannato per più furti aggravati, in conseguenza rideterminando la pena; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi: con il primo motivo richiede la correzione dell'errore materiale del nome dell'imputato contenuto nelle sentenze di merito, allegando fotocopia di documento di identità del ricorrente; con il secondo motivo denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita; con l'ultimo motivo lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'aumento operato per la continuazione, stimato eccessivamente severo. Domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il secondo ed il terzo motivo sono aspecifici, in quanto non si confrontano puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata, in particolare: alla p. 6, quanto al tema delle attenuanti generiche; ed alla p. 7, in relazione al quantum di aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Quanto alla richiesta di correzione di errore materiale avanzata con il primo motivo, in realtà non emerge alcuna confusione nella identificazione del destinatario della sentenza, peraltro indicato con alias sia nel dispositivo della decisione impugnata sia nel verbale dell'udienza tenuta in appello, sicchè non si apprezza l'interesse del ricorrente; in ogni caso la verifica, nei termini in cui nel ricorso sollecitata, basata sulla mera fotocopia allegata, presupporrebbe lo svolgimento di accertamenti in punto di fatto che sono notoriamente preclusi alla Corte di legittimità, sicchè, nella peculiare situazione, non può che essere domandata al Giudice di merito.4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] er estensore [OSCURATO:PERSONA] C ryel . [OSCURATO:PERSONA] fk-GLUn_. Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. DEPOSI