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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33283/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8608/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara , n. 965/2016 , depositata il 20ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] , titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA]“ che commercializza materiale elettrico e di telefonia, avente sede legale in Austria, inoltrava allo Agenzia delle entrate, una istanza ex art. 38 bis - 2 d .P.R. 633/72 per ottenere il rimborso dell’IVA pagata in Italia per il primo trimestre 2009.

In riscontro a tale richiesta veniva emesso,in un primo momento, un ordinativo di pagamento per euro 27.498,82.

L’ U fficio , con successiva nota , comunicava alla ditta che il rimborso non eraspettante, in quanto la società non residente ha compiuto operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, ancorché non imponibili (cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art 41 del d.l. n. 331/93) che non consentivano il recupero dell’imposta con le modalità di cui all’art 38 bis2 d.P.R. 633/72 .

In particolare, le operazioni commerciali oggetto di domanda di rimborso riguardavano l’acquisto nel territorio dello Stato di alcuni telefoni cellulari non commercializzati in Italia, ma nello Stato di residenza della ditta.

L’operazione commerciale veniva posta in essere senza preventiva comunicazione all’Ufficio, come richiesto dall’art. 35 terd.P.R. 633/72.

La comunicazione veniva impugnata dal contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara.

L'Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara respingeva il ricorso.

2. – Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto di appello.

Si costituiva l’Ufficio contestando l’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 965/06/16 , depositata i l 20 ottobre 2016, ha accoltol’appello.

3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 - bis 2 d.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con gli articoli art. 41 d . l . n. 331/1993, 35 - ter d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art . 360 , co mma 1 , n . 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributaria ha ritenuto che il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta a fronte di un acquisto in Italia di merce spedita dall’acquirente imprenditore commerciale “non residente” in altro Stato membro non sia subordinata alla dichiarazione preventiva di cui all’art. 35 - ter d.P.R. n. 633/72 .

Al contrario, si deduce che in assenza di detta dichiarazione l’acquisto non può essere qualificato come “ acquisto intracomunitario di beni” ai sensi dell’art. 38, co. 1 e 2 d.l. n. 331/1993 e, quindi, non imponibile e, come tale, rimborsabile ai sensi dell’art. 38 - bis .

La sentenza impugnata violerebbe la disciplina generale dell’IVA e, in particolare, il nuovo presupposto di imposta nell’ambito IVA basato sull’acquisto intracomunitario (art. 38 , co mmi 1 e 2 , d.l. n. 331/93) ossia l’acquisto a titolo oneroso, effettuatonell’esercizio di impresa, arti e professioni o da enti non commerciali comunque dotati di soggettività IVA, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato membro della Unione europea dal cedente, ivi soggetto passivo di imposta, dall’acquirente o da terzi per loro conto.

1.1. –Il motivo è infondato.

In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta, che ha natura meramenteformale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità, sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole (Cass. n. 2746/2023).

Occorre rilevare che gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2006/112 (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 41; 15 gennaio 1998, causa 37/95, [OSCURATO:PERSONA], punto 16; 11 luglio 1991, causa 97/90, Lennartz, punto 27).

Infatti,il principio fondamentale di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 42; 30 settembre 2010, causa 392/09, Uszodaépítö, punto 39; 8 maggio 2008, cause riunite 95/07 e C 96/07, Ecotrade, punto 63).

Nel caso di specie, vi è semplicemente stata una carenza formale, riguardante l'obbligo di anticipata identificazione, che non inficia la detrazione a fronte de lla sussistenza dei presupposti sostanzialiche legittimano la richiesta di rimborso dell'IVA.

Costituisce, infatti , accertamento specifico non contestato che l’impresa, operatore comunitario, non disponeva di stabile organizzazione in Italia (per cui non era tenuta a nominare un rappresentante fiscale) e non ha effettuato operazioni attive.

Non emerge d’altronde la prospettazione de l carattere fraudolento, né l’inesistenza delle operazioni , non essendovi al riguardo alcuna contestazione, né sussistendo alcuna delle ragioni ostative exart. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

2. –Il ricorso va pertanto rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese , stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; nulla spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8608/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara , n. 965/2016 , depositata il 20ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] , titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA]“ che commercializza materiale elettrico e di telefonia, avente sede legale in Austria, inoltrava allo Agenzia delle entrate, una istanza ex art. 38 bis - 2 d .P.R. 633/72 per ottenere il rimborso dell’IVA pagata in Italia per il primo trimestre 2009. In riscontro a tale richiesta veniva emesso,in un primo momento, un ordinativo di pagamento per euro 27.498,82. L’ U fficio , con successiva nota , comunicava alla ditta che il rimborso non eraspettante, in quanto la società non residente ha compiuto operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, ancorché non imponibili (cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art 41 del d.l. n. 331/93) che non consentivano il recupero dell’imposta con le modalità di cui all’art 38 bis2 d.P.R. 633/72 . In particolare, le operazioni commerciali oggetto di domanda di rimborso riguardavano l’acquisto nel territorio dello Stato di alcuni telefoni cellulari non commercializzati in Italia, ma nello Stato di residenza della ditta. L’operazione commerciale veniva posta in essere senza preventiva comunicazione all’Ufficio, come richiesto dall’art. 35 terd.P.R. 633/72. La comunicazione veniva impugnata dal contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara. L'Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara respingeva il ricorso. 2. – Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto di appello. Si costituiva l’Ufficio contestando l’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 965/06/16 , depositata i l 20 ottobre 2016, ha accoltol’appello. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 - bis 2 d.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con gli articoli art. 41 d . l . n. 331/1993, 35 - ter d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art . 360 , co mma 1 , n . 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributaria ha ritenuto che il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta a fronte di un acquisto in Italia di merce spedita dall’acquirente imprenditore commerciale “non residente” in altro Stato membro non sia subordinata alla dichiarazione preventiva di cui all’art. 35 - ter d.P.R. n. 633/72 . Al contrario, si deduce che in assenza di detta dichiarazione l’acquisto non può essere qualificato come “ acquisto intracomunitario di beni” ai sensi dell’art. 38, co. 1 e 2 d.l. n. 331/1993 e, quindi, non imponibile e, come tale, rimborsabile ai sensi dell’art. 38 - bis . La sentenza impugnata violerebbe la disciplina generale dell’IVA e, in particolare, il nuovo presupposto di imposta nell’ambito IVA basato sull’acquisto intracomunitario (art. 38 , co mmi 1 e 2 , d.l. n. 331/93) ossia l’acquisto a titolo oneroso, effettuatonell’esercizio di impresa, arti e professioni o da enti non commerciali comunque dotati di soggettività IVA, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato membro della Unione europea dal cedente, ivi soggetto passivo di imposta, dall’acquirente o da terzi per loro conto. 1.1. –Il motivo è infondato. In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta, che ha natura meramenteformale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità, sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole (Cass. n. 2746/2023). Occorre rilevare che gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2006/112 (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 41; 15 gennaio 1998, causa 37/95, [OSCURATO:PERSONA], punto 16; 11 luglio 1991, causa 97/90, Lennartz, punto 27). Infatti,il principio fondamentale di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 42; 30 settembre 2010, causa 392/09, Uszodaépítö, punto 39; 8 maggio 2008, cause riunite 95/07 e C 96/07, Ecotrade, punto 63). Nel caso di specie, vi è semplicemente stata una carenza formale, riguardante l'obbligo di anticipata identificazione, che non inficia la detrazione a fronte de lla sussistenza dei presupposti sostanzialiche legittimano la richiesta di rimborso dell'IVA. Costituisce, infatti , accertamento specifico non contestato che l’impresa, operatore comunitario, non disponeva di stabile organizzazione in Italia (per cui non era tenuta a nominare un rappresentante fiscale) e non ha effettuato operazioni attive. Non emerge d’altronde la prospettazione de l carattere fraudolento, né l’inesistenza delle operazioni , non essendovi al riguardo alcuna contestazione, né sussistendo alcuna delle ragioni ostative exart. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2. –Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese , stante la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; nulla spese.