CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 32549/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 01115/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura del 25 gennaio 2023, in atti; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s . r . l ., già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - Oggetto: s.r.l. cessione quote 2932 c.c. danni AC –4/12/2025 r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Assicurazioni, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - enei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - e sul ricorso successivo, iscritto con il medesimo n.r.g. 01115 /20 22 , proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] s . r . l ., già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - enei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 3168 /20 2 1 , pubblicata il 2novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati ricorsi, poi iscritti con unico numero di ruolo generale, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui l a Co rte di appellodi Milano ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alle domande ex art. 2932 c od. civ., confermando per il resto la sentenza con cui il locale tribunale : a) aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad adempiere coattivamente ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. all’obbligo di cedere le loro quote sociali detenute nella Ener gy [OSCURATO:SOCIETA]., pattuito nel complessivo accordo avente a oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; b) aveva accertato r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’inadempimento – tra gli altri – di essi ricorrenti all’obbligo di garantire la disponibilità delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell’opera appaltata alla [OSCURATO:SOCIETA] , ritenendo per l’effetto giustificato il ritard o di quest’ultima nella consegna dell’impianto; b) aveva ritenuto legittimo il rifiuto di [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. ad adempiere alla diffida notificatale dagli odierni ricorrenti in data 2 agosto 2012, evidenziando che l’atto scritto intimava una condotta in contrasto con le previsioni di cui alle clausole 1.4 e 1.7del contratto; c) aveva ritenuto infondate le domande de gl i odierni ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] affermando che il contestato inadempimento della terza doveva in realtà essere ricondotto al rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., unico soggetto titolato all’azione di responsabilità contrattuale. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] , chiamata in causa nella fase di merito, hanno resistito con separati controricorsi a entrambi i ricorsi avversari. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con separato controricorso al ricorso notificatoglida [OSCURATO:PERSONA] . 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimatirispetto a entrambi i ricorsi. 5. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che : 5a) andava escluso che la clausola 1.8 del contratto di appalto fosse qua l ificabile come contenente una condizione riso lu tiva espressa giacché essa, come già rilevato dal Tribunale, sia letteralmenteche a livello sistematico rispetto alle altre previsioni pattizie, manifestava solo l’ intenzione delle parti di far derivare dall’eventuale mancato rispetto del termine di consegna dell’opera il solo pagamento del corrispettivo per la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui le persone fisiche pattuenti erano r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’epoca soci, a [OSCURATO:SOCIETA]., fermo restando il rimborso del loro valore nominale, e a prevedere un profilo risarcitorio, con la previsione di una penale; senza che in alcuna parte della disposizione in esame potesse rinvenirsi una condizione risolutiva; del resto, l’evento futuro e incerto non era in alcun modo identificato , trovandosi nella pattuizione solo un riferimentoall’adempimento della prestazione da parte della società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]; 5b) in relazionealla mancata stipulazione del contratto definitivo di cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione alla quale erano state inviate a [OSCURATO:SOCIETA] numerose diffide ad adempiere dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], andavarilevato che queste ultime, come rilevato dal giudice di primo grado, erano state rese inoperanti dal legittimo rifiuto di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto avente a oggetto una prestazione diversa da quella convenzionalmente voluta dalle parti, atteso che l’inutile decorso del termine per la stipula era stato espressamente previsto ( clausola 1.7 del contratto) come determinante solo il diritto al risarcimento del danno, sempreché fosse dimostrata l’esistenza di un inadempimento imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA]; 5c) infondata era anche la domanda di risoluzione del contrattoper inadempimento , sia perché essa non era stata proposta nei confronti di tutti i soggetti sottoscrittori dell’Accordo quadro, non essendo stati evocati in lite i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente contra s to con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla risoluzione per inadempimento del contratto con pluralità di parti, che certo non può essere risolto nei confronti di alcuni e rimanere in vita per altri; sia perché, in ogni caso, la domanda di risoluzione aveva risentito della violazione dell’onere di allegazione e dell’onere probatorio quanto alla gravità delle contestate condotte inadempienti; 5d) andava esclusa la r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sussistenza dei presupposti per l’applicazione della penale contrattuale, siccome l’accertato ritardo nel rilascio dell’autorizzazione provinciale allo scavo rientrava in una delle ipotesi previste contrattualmente (clausola 1.8) per escluderne l’operatività, in assenza di imputabilità nell’inadempimento, riferibile espressamente al fatto del terzo; 5e) andava rilevato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta estranea al preliminare di cessione quote oggetto della domanda di condanna all’esecuzione in formaspecifica. 6. Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , affidato a quattro motivi, lamenta: 1.1. Primo motivo di ricorso: « Violazione dell’art. 102 c.p.c. per difetto di contraddittorio nei confronti di tutti i contraenti dell’accordo-quadro dell’8 aprile 2012 con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver rilevato la necessità dell’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contraenti, sia in riferimento alla domanda principale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sia in riferimento alla riconvenzionale di costoro volta a conseguire la declaratoria di intervenuta risoluzione automatica del contratto per inadempimento della promissaria acquirente; 1.2. Secondo motivo di ricorso: « Violazione ed errata applicazione dell’art. 2932 c.c. e dei principi in tema di inadempimento contrattuale e di necessaria interpretazione della r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] volontà delle parti ai fini della determinazione degli effetti del contratto con conseguente sovrapposizione della volontà del giudice al contenuto proprio dell’atto di autonomia negoziale dei soggetti contraenti, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.», deducendol’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che il comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto preliminare di cessione delle quote dimostrava una novazione oggettiva del contratto , con assorbimento del preliminare di cessione nelle nuove condizioni connesse alla consegna dell’opera appaltata, di cui la cessione delle quote costituiva una parte ancillare. 1.3. Terzo motivo di ricorso: « Motivazione apparente della sentenza in punto di accertamento della responsabilità del terzo chiamato in causa - Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver fornito alcuna motivazione delle ragioni in virtù delle quali ha ritenuto che Marsano e Provenzano non siano legittimati ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il ristoro dei danni o comunque per essere tenuti indenni dalle conseguenze negative della lite. 1.4. Quarto motivo di ricorso: « Errata qualificazione giuridica della domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente nei confronti del terzo chiamato in causa - Violazione degli artt. 1490, 1494, 1950 e 1299 c.c., in relazione all’art.1360, comma 1, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erronea interpretazione della domanda introduttiva del giudizio, essendo la Corte territoriale caduta in irriducibile contraddizione laddove, riferendosi al rapporto principale tra i promittenti alienanti e la promissaria acquirente afferma che Marsano e Provenzano sono r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] direttamente responsabili del ritardo nella messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico a causa dell’assenza di uno dei titoli autorizzativi mentre, sul piano dei rapporti interni con la [OSCURATO:PERSONA], afferma esattamente il contrario. 2. Il ricorso degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , affidato a cinque motivi,lamenta: 2.1. Primo motivo: « Nullità della sentenza e dell'intero procedimento per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i sottoscrittori dell'accordo pattizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con violazione anche dell'art. 102 cpc pur avendo il Giudice rilevato la mancata partecipazione al giudizio di parti litisconsorti necessarie sia per la domanda principale che per quella riconvenzionale ai sensi dell'art. 360 cpc n. 4.», deducendo che la sentenza impugnata è stata emessa in macroscopica violazione dell'integrità del contraddittorio tra tutte le parti litisconsorti necessarie. 2.2. Secondo motivo: « violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cc avendo la corte di appello del tutto omesso la valutazione della condotta delle parti successiva alla stipula dell'accordo ricostruendo l'intenzione dei contraenti esclusivamente dall'esame letterale del testo negoziale sotto il profilo dell'art. 360 cpc n. 3», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha interpretato la clausola del contratto sub 1.8 in violazione dei criteri ermeneutici codicistici e negando la natura essenziale e comunque di condizione risolutiva del termine del 24 maggio 2012. 2.3. Terzo motivo: « erroneità della sentenza per essere frutto dell'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativamente alla mancata r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valorizzazione del termine effettivo dello scavo sulla strada provinciale antecedente alla autorizzazione definitiva solo in seguito rilasciata (argomento utilizzato dalla corte territoriale quale dirimente in ordine all'addebito della responsabilità del ritardo nel rispetto del termine del 24 maggio 2012) sotto il profilo dell'art. 360 cpc n. 5.», deducendo l’ erronea esclusione dell’applicazione della pattuita penale contrattuale sull’altrettanto erroneopresupposto dell’ assenza di responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Quarto motivo: « violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 cpc nella parte in cui condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'ing. Giliberti e della sua compagnia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] con le quali non esiste soccombenza per difetto assoluto di domande formulate nei loro confronti sotto il profilo dell'art. 360 cpc n. 3.», deducendo il malgoverno della norma di cui all'art. 91 cod. proc. civ. in tema di condanna alle spese di lite. 2.5. Quinto motivo : « violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza dichiara infondata la domanda risarcitoria rivolta nei confronti della terza chiamata sig.ra [OSCURATO:PERSONA].». 3. Va preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’impugnazione proposta dagli eredi Provenzano, sia perché il ricorso risultanotificato in data 31 dicembre 2021, dunque entro i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (avvenuta il 4 novembre 2021), sia perché questa Corte, per effetto del rituale deposito della stessa sentenza notificata ad opera del ricorrentealternativo [OSCURATO:PERSONA], è comunque in r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] possesso ritualmente del provvedimento (cfr., in senso conforme su entrambi i profili, Sez. 3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024). 4. Il primo motivo dei due ricorsi per cassazione , di identico tenore, è fondato. 5. La Corte territoriale mostra di ben avvedersi della necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i contrae nti nell’ipotesi in cui la domanda giudiziale contenga la richiesta di risoluzione del contratto plurisoggettivo. Tanto si desume dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata che, a pagina 30, espressamente rileva la mancata integrità del contraddittorio, per non essere stati evocati in lite i contraenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia impugnata prosegue, poi, del tutto correttamente, a rilevare che la ragione dell’esistenza del litisconsorzio risiede nella circostanza che la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto con pluralità di parti determina la necessità del simultaneus processusnei confronti di tutti i contraenti , atteso che il contratto “ non può essere risolto nei confronti di alcuni e rimanere in vita per gli altri”. E, a conforto di tale interpretazione , la stessa Corte territoriale cita un precedente di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019), che si pone del resto in linea con un pregresso orientamento del tutto condivisibile e consolidato (Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016; id., Sentenza n. 27302 del 12/12/2005; id. Sentenza n. 11049 del 08/11/1993). La sentenza impugnata (sempre a pag. 30), prosegue, poi , rilevando che l’accordo quadro ( contenente obbligazioniinerenti all’appalto e obbligazioni inerenti alla cessione di quote sociali) nella fattispecie doveva qualificarsi come un r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unicuminscindibile di obbligazioni coerenti con il programma finale voluto dalle parti, avendo affermato letteralmente che: “ la struttura articolata dell’Accordo quadro che ha previsto paralleli obblighi in capo ai singoli contraenti con adempimenti che, per consentire il raggiungimento del comune scopo, sono divenuti inscindibili.”. Sennonché, la Corte stessa, dopo aver rilevato la carenza di integrità del contraddittorio processuale, anziché prendere i provvedimenti necessari ( id. est : applicazione dell’art.354 cod. proc. civ.), erroneamente affronta il merito della posizione dei soggetti pretermessi e finisce per valutare come infondata la domanda di risoluzione ex adverso formulata, prendendo, peraltro , in considerazione e valutando (pagg. 30 - 31) anche il comportamento delle parti pretermesse. Ciò che, con ogni evidenza, non è consentito, atteso che il giudice che rilevi la sussistenza di un litisconsorzio necessario e la conseguente carenza di integrità del contraddittorio processuale , ha l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari a sanare il vizio. Invero, la mancanza di integrità del contradditorio è un vizio radicale, che non può certo rilevare o meno secundum eventum litis, come la sentenzaimpugnata finisce nella specie per fare ( la violazione del contraddittorio rileverebbe se è fondata la domanda di risoluzione , non rileverebbe se è infondata). Invero, il profilo processuale dell’integrità del contradditorio attiene al la tutela del diritto di difesa delle parti pretermesse e va garantito prima di ogni accertamento sul merito della controversia. 6. I restanti motivi dei due ricorsi, che attengono per l’appunto al merito della controversia, restano assorbiti. 7. Essendo risultate violate le norme sul litisconsorzio necessario, circostanza non rilevata né dal giudice di primo grado, r.g. n. 01115/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. p roc . c iv ., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento delle pronunce emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, a norma dell'art. 383, terzo comma 3, cod. p roc . c iv . (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021; id. Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6644 del 2018). P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di entrambi i ricors i , dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvi a le parti, ai sensi dell’art. 383, te