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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 13240/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorso è inammissibile, essendo volto (tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), a sindacare la revoca della prova testimoniale della autrice degli accertamenti sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente sequestrata.

La Corte ha precisato che la revoca era conseguita alla rinuncia della parte all'esame del proprio testimone e che, conseguentemente, l'altra parte non avendo inserito la teste nella propria lista testimoniale, non poteva che prendere atto della revoca da parte del giudice, che valutava, comunque, l'escursione della teste superflua, alla luce della produzione documentale del rapporto di prova del laboratorio ARTA.

Del pari, la Corte spiega le ragioni per le quali ha ritenuto con certezza che non vi fu nessuna contaminazione della sostanza e che era irrilevante una quantificazione separata della concentrazione di principio attivo per ciascuno degli involucri diversamente rinvenuti.

Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato risolvendosi nella denuncia dell'eccessività e ingiustizia della pena e nella richiesta di una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non consentita nel giudizio di legittimità, poiché le relative statuizioni sono state adeguatamente giustificate dal giudice di merito considerando la gravità del fatto (in ragione del quantitativo di stupefacente detenuto e del numero di dosi da esso ricavabile) e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti per stupefacenti e per rapina.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere es ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorso è inammissibile, essendo volto (tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), a sindacare la revoca della prova testimoniale della autrice degli accertamenti sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente sequestrata. La Corte ha precisato che la revoca era conseguita alla rinuncia della parte all'esame del proprio testimone e che, conseguentemente, l'altra parte non avendo inserito la teste nella propria lista testimoniale, non poteva che prendere atto della revoca da parte del giudice, che valutava, comunque, l'escursione della teste superflua, alla luce della produzione documentale del rapporto di prova del laboratorio ARTA. Del pari, la Corte spiega le ragioni per le quali ha ritenuto con certezza che non vi fu nessuna contaminazione della sostanza e che era irrilevante una quantificazione separata della concentrazione di principio attivo per ciascuno degli involucri diversamente rinvenuti. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato risolvendosi nella denuncia dell'eccessività e ingiustizia della pena e nella richiesta di una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non consentita nel giudizio di legittimità, poiché le relative statuizioni sono state adeguatamente giustificate dal giudice di merito considerando la gravità del fatto (in ragione del quantitativo di stupefacente detenuto e del numero di dosi da esso ricavabile) e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti per stupefacenti e per rapina. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere es ens
Sentenza Cassazione n. 13240/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris