CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il 30 aprile 1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Lecce; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto, in data 10 dicembre 2025, reclamo ex art. 30-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (d'ora innanzi, ord. pen.) avverso "il provvedimento del magistrato di sorveglianza di legge comunicato in data 24/11/2025 a mezzo pec; e del 31/10/2025", salvo poi concludere solo per l'annullamento di quest'ultimo rilevato che, in linea generale, si tratta di richiesta di autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione da parte di persona ammessa alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, ord. pen.; rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce, ritenuta l'ordinanza impugnata come non reclamabile, ha convertito il gravame in ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte; considerato che tale decisione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, in quanto, secondo una precisazione risalente, sempre confermata dalle decisioni successive, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art.111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 - 01); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla condannata; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/ 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice; ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. -.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese ;processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend