CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1. luglio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 24 luglio 2020 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa (con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva il primo, con attenuanti generiche ed esclusa la recidiva il secondo) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione articolati entrambi su un motivo di impugnazione. 3. Ricorso Barry 3.1. Il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione della sentenza, limitatasi a considerare la correttezza giuridica del fatto e la congruità della pena. 4. Ricorso Fatty 4.1. E' stata dedotta violazione motivazionale, attesa la carenza di argomentazioni rispetto a quanto espresso dalla difesa circa la determinazione della pena nei limiti minimi assoluti edittali. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi sono inammissibili. 6. Ricorso Barry 6.1. Il ricorrente si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata, ma al contrario - e in proposito non può non rilevarsi che non vi è confronto col percorso argomentativo della decisione censurata - la Corte territoriale ha dato ampio conto del fatto e dell'infondatezza della richiesta dell'imputato di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., altresì motivatamente giustificando il lieve scostamento della pena base dal minimo edittale. Né, per vero, il ricorrente - a fronte dell'iter motivazionale correttamente indicato dalla Corte territoriale - ha specificamente dedotto le ragioni delle censure, appunto limitandosi ad una generica lamentela circa la - inesistente - carenza di motivazione. Tutto ciò, peraltro, senza tenere conto del consolidato principio in forza del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui - come in specie, dove la pena base è pressoché coincidente con i minimi di legge - venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 7. Ricorso Fatty 7. In primo luogo il ricorrente - che non ha più contestato l'affermazione in sé della responsabilità - non esplica in alcun modo quali argomentazioni fossero state espresse dalla difesa per giustificare la rideterminazione della pena nei suoi limiti minimi edittali assoluti. Ciò posto, e richiamato il principio di Sez. 3 n. 29968 cit., la Corte territoriale anche in relazione alla posizione del ricorrente - che parimenti ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata - ha fornito comunque ampia giustificazione delle proprie scelte in tema di trattamento sanzionatorio, tenuto altresì conto delle non positive considerazioni sulla personalità di entrambi gli imputati. 8. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla • declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico dei ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/05/2022 so Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente udio Ce jni