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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33095/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25880/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIAn.492/18/2018 depositata il 06/02/2018, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 12/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25880/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.492/18/2018 depositata il 06/02/2018, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 12/12/20
Decreto Cassazione n. 33095/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris