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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06403/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per varie condotte di bancarotta fraudolenta; Ritenuto che il ricorso per cassazione è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 settembre 2020, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 9 novembre 2020, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - giovedì 24 dicembre 2020, in assenza di tempestive impugnazioni, la sentenza è divenuta irrevocabile; - il ricorso è stato proposto a mezzo raccomandata spedita il 28 dicembre 2020; Considerato, in ogni caso, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/P.10r sini DE.PnC;[OSCURATO:PERSONA] 2 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per varie condotte di bancarotta fraudolenta; Ritenuto che il ricorso per cassazione è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 settembre 2020, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 9 novembre 2020, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - giovedì 24 dicembre 2020, in assenza di tempestive impugnazioni, la sentenza è divenuta irrevocabile; - il ricorso è stato proposto a mezzo raccomandata spedita il 28 dicembre 2020; Considerato, in ogni caso, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/P.10r sini DE.PnC;[OSCURATO:PERSONA] 2 3
Sentenza Cassazione n. 06403/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris