CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 41228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano l'ha condannata per il reato di cui agli artt.3, 31 d.lgs.54 del 2011, per aver, quale amministratrice unica della società [OSCURATO:SOCIETA], immesso sul mercato giocattoli del tipo pistola d'acqua non conformi alla normativa, in quanto per il loro imballaggio è stato utilizzato un sacchetto di spessore medio inferiore a quello minimo consentito. 2.La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il reato contestato è un reato proprio, che punisce i soggetti qualificati come fabbricanti e importatori. Deduce di essere solo la distributrice del prodotto e quindi estranea all'ambito soggettivo della contestazione. Evidenzia che la società di cui è rappresentante legale non ha quale oggetto sociale la produzione di materiale per gli imballaggi e che, per l'impacchettamento delle pistole giocattolo, si avvaleva di imprese esterne. Rappresenta che il giudice territoriale ha ritenuto, erroneamente, che i giocattoli siano stati confezionati dalla ditta di cui è rappresentante legale, prima della distribuzione. Invero, l'etichetta che è stata apposta, recante la marcatura CE, riguarda esclusivamente il prodotto contenuto nell'involucro e non il suo imballaggio. Infatti, la normativa europea richiede che siano apposte due marcature: l'una sul contenuto e l'altra sull'involucro. Deduce altresì difetto di dolo, non essendo consapevole della impercettibile difformità dell'imballaggio, di spessore di poco inferiore rispetto a quello minimo consentito. Trattasi di difformità non percepibile ictu °cui/ se non effettuando specifiche misurazioni presso laboratori specializzati. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria difensiva la ricorrente ha articolato ulteriormente i motivi di ricorso, replicando alla requisitoria del Procuratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura esula dall'area dei motivi deducibili nel giudizio di legittimità, inerendo ad un profila di merito, quale la sussistenza dell'elemento psicologico. Al riguardo, dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che già il Tribunale fondò la propria pronuncia sugli accertamenti espletati dall'istituto italiano di sicurezza dei giocattoli, che confermò le analisi tecniche effettuate, da cui era emerso uno spessore dell'involucro inferiore rispetto a quello previsto dalla disciplina di settore, con conseguente rischio di asfissia per il consumatore, nonché la circostanza per cui i giocattoli erano stati confezionati dalla ditta dell'imputata, prima della distribuzione, così come riscontrato dalle produzioni del Pubblico Ministero. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici, considerato che ci si trova in presenza di una fattispecie contravvenzionale, ragion per cui dolo e colpa costituiscono titoli di imputazione soggettiva dell'illecito del tutto equivalenti.Al riguardo, il giudice a quo ha sottolineato, con motivazione del tutto logica e puntuale, il ruolo di legale rappresentante ricoperto dall'imputata e l'assenza di qualunque genere di delega. Ciò vale ad ascrivere, a titolo di colpa, al dominus, gli illeciti commessi nell'esercizio dell'attività, in quanto in mancanza di deleghe di funzioni a terzi, il legale rappresentante è tenuto, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale correttamente richiamato dalla Corte di appello, ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni imperative di legge concernenti l'attività d'impresa. 2.Quanto sottolineato già dal Tribunale circa l'espletamento dell'attività di confezionamento dei giocattoli ad opera della ditta dell'imputata, prima della distribuzione, vale inoltre ad elidere la rilevanza della problematica sollevata dalla ricorrente nel ricorso e ribadita nella memoria depositata, concernente la natura del reato e la qualifica soggettiva della ricorrente, essendo incontrovertibile che la fattispecie astratta contemplata dall'art. 3 Digs.54 del 2011 si riferisca non solo alla figura del fabbricante ma anche a quella dell'importatore, che è il soggetto che si occupa delle operazioni funzionali all'immissione sul mercato del prodotto, come per l'appunto, gli adempimenti relativi al confezionamento, nell'ambito dei quali si colloca la condotta criminosa. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 28 giugno 2024