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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44205/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1963, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 11 marzo 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ordinaria proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma del 12 settembre 2019, con fine pena al 5 maggio 2022.

Nel frangente, invero, il Collegio ha, da un lato, evidenziato la particolare pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità del reato commesso e dalla mole di precedenti penale e giudiziari e ritenuta ostativa all'applicazione dei benefici richiesti; e, dall'altro lato, ha dato atto dell'assenza di una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, che non sarebbe mai stata formalizzata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di affidamento terapeutico.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza non si sia pronunciato sulla istanza di affidamento terapeutico avanzata dalla difesa in data 23 luglio 2020 dopo la trasmissione dell'ordine di esecuzione N. SIEP 859/2020 del 3 luglio 2020, emesso ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma; richiesta finalizzata a consentire al condannato di portare avanti il programma terapeutico presso la comunità "Magliana 80" ove [OSCURATO:PERSONA] si trovava in regime di arresti domiciliari.

3. In data 28 luglio 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Con memoria depositata in data 8 luglio 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto copia dell'ordinanza con la quale, in data 6 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sospeso, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., l'immediata esecutività dell'ordinanza oggi impugnata, riconoscendo la tempestiva proposizione della richiesta di affidamento terapeutico, ritenuta non presente agli atti del fascicolo relativo all'originaria istanza di misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente ritenuto che la difesa del condannato non avesse formulato alcuna istanza di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari.

Detta richiesta era stata, invece, tempestivamente formalizzata, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale nella procedura di sospensione dell'esecutività del primo provvedimento avviata, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., e definita con pronuncia di accoglimento in data 6 aprile 2021.

Pertanto, il Collegio capitolino ha omesso di provvedere espressamente sulla specifica richiesta di misura alternativa.

3. Né potrebbe ritenersi che la richiesta di affidamento terapeutico sia stata implicitamente respinta sul presupposto della pericolosità del condannato, motivata con la gravità del reato e con i numerosi precedenti penali e giudiziari del soggetto.

Infatti, anche a prescindere dal fatto che la misura in questione si caratterizza per una spiccata vocazione terapeutica, la quale, in ragione della incidenza con il diritto alla salute, postula un concreto bilanciamento delle istanze di sicurezza con i diritti della persona (il quale presuppone un accertamento di merito che deve essere, comunque, motivato), va considerato, nella specie, il carattere residenziale del percorso terapeutico-riabilitativo e, dunque, la modalità contenitiva di esecuzione del programma, anch'essa necessitante di uno specifico apprezzamento valutativo e della esplicitazione del relativo percorso giustificativo.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1963, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 11 marzo 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ordinaria proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma del 12 settembre 2019, con fine pena al 5 maggio 2022. Nel frangente, invero, il Collegio ha, da un lato, evidenziato la particolare pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità del reato commesso e dalla mole di precedenti penale e giudiziari e ritenuta ostativa all'applicazione dei benefici richiesti; e, dall'altro lato, ha dato atto dell'assenza di una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, che non sarebbe mai stata formalizzata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di affidamento terapeutico. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza non si sia pronunciato sulla istanza di affidamento terapeutico avanzata dalla difesa in data 23 luglio 2020 dopo la trasmissione dell'ordine di esecuzione N. SIEP 859/2020 del 3 luglio 2020, emesso ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma; richiesta finalizzata a consentire al condannato di portare avanti il programma terapeutico presso la comunità "Magliana 80" ove [OSCURATO:PERSONA] si trovava in regime di arresti domiciliari. 3. In data 28 luglio 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria depositata in data 8 luglio 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto copia dell'ordinanza con la quale, in data 6 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sospeso, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., l'immediata esecutività dell'ordinanza oggi impugnata, riconoscendo la tempestiva proposizione della richiesta di affidamento terapeutico, ritenuta non presente agli atti del fascicolo relativo all'originaria istanza di misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente ritenuto che la difesa del condannato non avesse formulato alcuna istanza di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari. Detta richiesta era stata, invece, tempestivamente formalizzata, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale nella procedura di sospensione dell'esecutività del primo provvedimento avviata, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., e definita con pronuncia di accoglimento in data 6 aprile 2021. Pertanto, il Collegio capitolino ha omesso di provvedere espressamente sulla specifica richiesta di misura alternativa. 3. Né potrebbe ritenersi che la richiesta di affidamento terapeutico sia stata implicitamente respinta sul presupposto della pericolosità del condannato, motivata con la gravità del reato e con i numerosi precedenti penali e giudiziari del soggetto. Infatti, anche a prescindere dal fatto che la misura in questione si caratterizza per una spiccata vocazione terapeutica, la quale, in ragione della incidenza con il diritto alla salute, postula un concreto bilanciamento delle istanze di sicurezza con i diritti della persona (il quale presuppone un accertamento di merito che deve essere, comunque, motivato), va considerato, nella specie, il carattere residenziale del percorso terapeutico-riabilitativo e, dunque, la modalità contenitiva di esecuzione del programma, anch'essa necessitante di uno specifico apprezzamento valutativo e della esplicitazione del relativo percorso giustificativo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Cos
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