Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:204
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 29 marzo 2007
1
(
1
)
Cause riunite da C‑231/06 a C‑233/06
[OSCURATO:PERSONA] e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Bruxelles, Belgio)
«Politica sociale – Previdenza sociale dei lavoratori – Parità di trattamento tra uomini e donne – Regime legale della copertura pensionistica – Regime speciale applicabile ad assistenti di volo – Procedura di conguaglio – Modalità dell’assicurazione retroattiva di una categoria di persone inizialmente esclusa – Discriminazione fondata sul sesso – Principio dell’effettività»
I –
Introduzione
1. Il presente procedimento pregiudiziale verte nuovamente sulla situazione giuridica delle assistenti di volo belghe rispetto
ai loro colleghi di sesso maschile, tema trattato dalla Corte già negli anni settanta e su cui si è fondata per emanare le
sue tre sentenze Defrenne (
2
). Dopo che la giurisprudenza si è occupata, in una serie di cause, in particolare del principio della parità di retribuzione
tra uomini e donne e del pari trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, tale fattispecie riconduce sotto il
profilo tematico al punto di partenza della giurisprudenza Defrenne, in particolare alla questione della parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di regime pensionistico obbligatorio.
2. Dal 1964 al 1980 in Belgio vigeva per assistenti di volo di sesso maschile un regime speciale in ambito di copertura pensionistica
obbligatoria, che consentiva loro di riscuotere pensioni di vecchiaia più elevate rispetto a quel che sarebbe stato altrimenti
possibile in base al sistema generale applicabile ai lavoratori dipendenti. Per poterne beneficiare, ad ogni modo, dovevano
anche versare contributi pensionistici più consistenti.
3. Tale regime speciale è aperto ad assistenti di volo di sesso femminile solo dal 1981 (
3
). Per quanto riguarda i loro periodi di assicurazione precedenti al 1981, le assistenti di volo possono quindi usufruire retroattivamente
del regime speciale solo qualora provvedano a un’assicurazione retroattiva. A tale scopo nel 1997 è stata introdotta una «procédure
de régularisation» (in prosieguo: la «procedura di conguaglio»), in base alla quale si richiede alle interessate la corresponsione
di contributi a titolo di conguaglio nella forma di un versamento forfetario complessivo, oltre a interessi al tasso annuo
del 10% dalla fine del corrispondente anno assicurativo.
4. Questa procedura di conguaglio, che consente un’equiparazione solo a fronte di costosi adempimenti per i soggetti interessati,
deve essere esaminata nel presente procedimento sotto il profilo del diritto comunitario. Occorre accertare se le modalità
dell’assicurazione retroattiva, come ormai previste nel diritto belga per le ex assistenti di volo, non privino di effetto
utile il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
5. La direttiva 79/7/CEE (
4
) è finalizzata alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di
previdenza sociale. Ai sensi del suo art. 3, n. 1, lett. a), tale direttiva si applica, tra l’altro, ai regimi legali che
assicurano una protezione contro il rischio della vecchiaia.
6. L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 ha il seguente tenore:
«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata
sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
– il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
– l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
– il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché
le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
7. Il termine per recepire la direttiva 79/7 è scaduto il 23 dicembre 1984 (
5
).
B –
Diritto nazionale
8. Con effetto dal 1° gennaio 1964 veniva introdotto in Belgio nell’ambito dell’assicurazione pensionistica obbligatoria, a favore
del cosiddetto «personale di bordo nel settore dell’aviazione civile», un regime specifico che differiva dal regime delle
pensioni di anzianità e di reversibilità per i dipendenti. Ai sensi della nuova versione delle rilevanti disposizioni nel
1969, il contesto giuridico pertinente per tale regime speciale è ora il regio decreto 3 novembre 1969 (
6
).
9. Il regime speciale è segnatamente caratterizzato dalla presa in considerazione, sia per la riscossione dei contributi pensionistici
sia per il calcolo della pensione del personale di bordo, di una parte della retribuzione più consistente rispetto a quella
utilizzata come base di calcolo nel regime generale applicabile ai lavoratori dipendenti. In tal modo, i destinatari del regime
specifico potevano beneficiare di una pensione più elevata rispetto agli assicurati del regime generale applicabile ai dipendenti,
ma a tal fine erano ad ogni modo altresì tenuti a versare contributi per l’assicurazione di vecchiaia più elevati rispetto
a quelli previsti dalla disciplina di quel regime generale.
10. Il personale di cabina di sesso femminile in origine era espressamente escluso dall’ambito di applicazione di quel regime
speciale (
7
), la qual cosa si è tradotta per la categoria di cui trattasi in corrispondenti inferiori diritti pensionistici (
8
). Solo il regio decreto 27 giugno 1980 (
9
) ha ampliato dal 1° gennaio 1981 i benefici del regime speciale alle assistenti di volo, tuttavia non retroattivamente. Con
riguardo ai periodi assicurativi dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l’importo dei contributi e delle pensioni delle assistenti
di volo continuava di conseguenza a conformarsi al regime di diritto comune dei lavoratori dipendenti.
11. Con regio decreto 25 giugno 1997 (
10
) si sarebbe dovuta infine garantire anche relativamente al suddetto periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980
la parità di trattamento di assistenti di volo di sesso maschile e femminile. A tale scopo il regio decreto 3 novembre 1969
è stato integrato con la previsione della «procedura di conguaglio», che consente alle assistenti di volo interessate di disporre,
mediante l’assicurazione retroattiva, di una pensione calcolata su una base identica a quella applicata al personale di cabina
maschile. Tale assicurazione retroattiva consiste nella corresponsione di contributi a conguaglio da parte dei soggetti interessati
nella forma di un versamento forfetario complessivo per i loro periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980,
oltre a interessi calcolati al tasso annuale del 10% dalla fine del rispettivo anno assicurativo.
12. In specifico, tale procedura di conguaglio è disciplinata al nuovo art. 16 ter del regio decreto 3 novembre 1969 (
11
), i cui §§ 2 e 4, terzo comma, prevedono quanto segue:
«(…)
§ 2. La concessione del beneficio previsto [dalla disciplina in materia di conguaglio] è subordinata all’integrale versamento dei
contributi pensionistici dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore in forza del regime specifico, relativo al personale
di bordo nel settore dell’aviazione civile, detratto l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore
che sono stati versati per le pensioni da dipendenti.
(…)
§ 4. (…) Per il periodo compreso tra la fine di ogni anno civile del periodo di conguaglio e la presentazione della domanda di
conguaglio è dovuto un interesse semplice, calcolato al tasso annuale del 10%.
(…)».
13. Dall’art. 16 ter, § 9, secondo comma, lett. b), del regio decreto 3 novembre 1969 emerge inoltre che un nuovo calcolo dei
diritti pensionistici, in applicazione della procedura di conguaglio, produce i suoi effetti esclusivamente a partire dalla
presentazione della domanda di assicurazione retroattiva e solo per il futuro.
III –
Fatti e cause principali
14. Le cause principali vertono sulle controversie giuridiche insorte fra tre ex assistenti di volo, all’epoca impiegate presso
la compagnia aerea belga Sabena (
12
), e l’Office national des pensions (ONP) (
13
) belga in merito al calcolo delle loro pensioni di vecchiaia. Sostanzialmente le tre ricorrenti nelle cause principali mirano
a che le loro pensioni siano calcolate conformemente al più favorevole regime speciale relativo al personale di bordo nel
settore dell’aviazione civile, ma non intendono tuttavia farsi carico di un’assicurazione retroattiva, con il significativo
esborso finanziario che ne deriva, per quanto riguarda il periodo precedente al 1° gennaio 1981. L’ONP si oppone a tale pretesa.
15. La causa C-231/06 verte sulla concessione da parte dell’ONP a favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nata il 24 febbraio 1938,
con provvedimento 24 marzo 1997, di una pensione di vecchiaia, calcolata nella misura riconosciuta a chi vive da solo, pari
a BEF 536 960 (EUR 13 311) annuali con decorrenza dal 1° febbraio 1997. La pensione è stata calcolata in base a un percorso
assicurativo di 27/34, ossia relativamente agli anni 1966-1992, durante i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato in qualità
di assistente di volo.
16. La causa C-232/06 verte sulla concessione da parte dell’ONP a favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nata il 25 giugno 1941,
con provvedimento 6 maggio 1996, di una pensione di vecchiaia, calcolata nella misura riconosciuta a chi vive da solo, pari
a BEF 682 915 (EUR 16 929) annuali con decorrenza dal 1° luglio 1996. La pensione è stata calcolata in base ad un percorso
assicurativo di 33/34, essendo stato riconosciuto un percorso professionale in qualità di assistente di volo dal 1963 al 1995.
17. Infine la causa C-233/06 sulla concessione da parte dell’ONP a favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nata il 3 gennaio 1942,
con provvedimento 16 dicembre 1996, confermato in data 22 settembre 1997, di una pensione di vecchiaia, calcolata nella misura
riconosciuta a chi vive da solo, pari a BEF 676 734 (EUR 16 776) annuali con decorrenza dal 1° febbraio 1997. La pensione
è stata calcolata in base a un percorso assicurativo di 31/34, svolto dal 1966 al 1994 in qualità di assistente di volo.
18. Le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso contro tali provvedimenti dinanzi al Tribunal du travail (
14
) di Nivelles e denunciato una perdurante discriminazione del personale di bordo di sesso femminile rispetto a quello di sesso
maschile in occasione del calcolo delle pensioni per gli anni precedenti al 1981.
19. Dopo che due ricorrenti, le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano risultate vittoriose in primo grado, l’ONP ha impugnato le rispettive
sentenze del Tribunal du travail di Nivelles (
15
). Nella terza causa principale la ricorrente, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che era risultata vittoriosa solo parzialmente, ha impugnato
la sentenza in questione del Tribunal du travail di Nivelles (
16
). Ora tutte e tre le cause principali sono pendenti in secondo grado dinanzi alla Cour du travail (
17
) di Bruxelles (in prosieguo anche: «il giudice del rinvio»).
IV –
Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
20. Con sentenze 10 maggio 2006 la Cour du travail di Bruxelles ha proposto alla Corte nelle tre cause C-231/06, C-232/06 e C‑233/06
le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Per quanto riguarda i contributi a conguaglio (
18
)
Se la direttiva 79/7 debba essere intesa come diretta ad autorizzare l’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa
che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione
applicabile alla categoria di persone dell’altro sesso, dietro il pagamento retroattivo di contributi (pagamento in un’unica
soluzione di un capitale elevato) prescritti, ai sensi della legislazione applicabile in detto Stato, a favore di quest’ultima
categoria di persone.
In caso di risposta affermativa, se la direttiva 79/7 non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro
adatti la normativa contraria alle disposizioni della menzionata direttiva qualora con una sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile
al credito contributivo scaturito dall’adozione di tale normativa.
2) Quanto agli interessi di mora (
19
)
Se la direttiva 79/7 debba essere intesa come diretta ad autorizzare l’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa
che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione
applicabile alla categoria di persone dell’altro sesso, dietro il pagamento di considerevoli interessi di mora prescritti,
in forza della legislazione applicabile in detto Stato, a favore di quest’ultima categoria di persone.
In caso di risposta affermativa, se la direttiva 79/7 non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro
modifichi la normativa contraria a tale disposizione qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile agli interessi di mora
scaturiti dall’adozione di tale normativa.
21. Con ordinanza 21 giugno 2006 il presidente della Corte ha riunito le cause C-231/06, C-232/06 e C-233/06 ai fini della fase
scritta, della fase orale e della sentenza.
22. Nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre alle parti delle tre cause principali, la Commissione delle Comunità europee ha
presentato osservazioni scritte e orali; inoltre, il governo italiano ha presentato osservazioni alla Corte nella fase scritta
del procedimento.
V –
Valutazione
A –
Osservazioni preliminari
23. Nella presente fattispecie è indubbio che le assistenti di volo belghe tra il 1964 e il 1980 hanno subito una diretta discriminazione
a causa del loro sesso, essendo state private nell’ambito dell’assicurazione pensionistica obbligatoria dei benefici connessi
al regime speciale relativo al personale di bordo nel settore dell’aviazione civile.
24. Si contesta unicamente se la
procedura di conguaglio
introdotta nel 1997, che avrebbe dovuto rimuovere quella discriminazione, sia a sua volta conforme al principio della parità
di trattamento tra uomini e donne nell’ambito della previdenza sociale, come sancito dalla direttiva 79/7.
25. Il fondamento di tale procedura di conguaglio è costituito dal principio dell’assicurazione retroattiva. Alle donne che intendono
far valere i benefici del regime speciale viene richiesta, da una parte, la corresponsione di contributi a conguaglio nella
forma di un versamento forfetario complessivo, dall’altra, la remunerazione di tali contributi a conguaglio al saggio del
10% a partire dalla fine dell’anno civile in corso relativo al periodo di conguaglio. Entrambe le misure possono comportare
un rilevante onere finanziario per le interessate.
26. Il giudice del rinvio incentra entrambe le questioni pregiudiziali su tali particolarità della procedura di conguaglio. In
sostanza vorrebbe sapere se il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sia in contrasto con un regime di
assicurazione retroattiva che per le interessate è connesso a un rilevante onere finanziario.
27. In tale contesto il giudice del rinvio fa correttamente riferimento alla direttiva 79/7. È vero che il termine per recepire
tale direttiva è scaduto molto tempo dopo il periodo di contribuzione, in oggetto nella fattispecie, compreso tra il 1964
e il 1980 (
20
). Dal momento che, tuttavia, la direttiva non contiene alcuna disposizione contraria, è applicabile agli effetti futuri (come
anche naturalmente a quelli presenti) di situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge (
21
). Di conseguenza, per la concessione delle pensioni, come richiesta
oggi
dalle ricorrenti di cui alle tre cause principali invocando il regime speciale per il personale di bordo nel settore dell’aviazione
civile, deve trovare applicazione il principio della parità di trattamento ai sensi della direttiva 79/7.
B –
Su entrambe le questioni pregiudiziali
28. Dal momento che la risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale, alla luce sia dei contributi a conguaglio sia della remunerazione
di questi ultimi, dipende dalla stessa logica, le due questioni pregiudiziali devono essere esaminate congiuntamente.
1. I contributi a conguaglio e la relativa remunerazione alla luce del principio della parità di trattamento
29. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, che i singoli possono direttamente invocare (
22
), il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tra l’altro, in ambito previdenziale, implica l’assenza di
qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di ammissione
ai sistemi pensionistici obbligatori nonché il calcolo delle relative prestazioni.
30. Tale disposizione concretizza il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che rientra tra i
principi generali del diritto comunitario e che, secondo costante giurisprudenza, richiede che situazioni paragonabili non
siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (
23
).
31. Qualora un regime di copertura pensionistica obbligatoria sia originariamente configurato in modo tale che ne beneficino solo
le persone di un sesso, il principio della parità di trattamento esige allora che i lavoratori discriminati
siano nuovamente posti in una situazione identica
a quella dei lavoratori dell’altro sesso (
24
). In concreto questo si traduce in due aspetti.
32. Da un lato, un siffatto regime – fino alla sua soppressione o modificazione – deve essere esteso anche alle persone dell’altro
sesso, al fine di ovviare alla loro discriminazione (
25
).
33. D’altro lato, tuttavia, i membri della categoria finora discriminata non possono pretendere di essere trattati da un punto
di vista finanziario in modo più favorevole rispetto all’eventualità in cui il suddetto regime fosse stato a loro disposizione
sin dall’inizio; pertanto non possono in particolare sottrarsi a un pagamento retroattivo di contributi pensionistici per
il periodo in questione se intendono beneficiare del regime speciale (
26
).
34. Nel suddetto contesto non è sostanzialmente censurabile che un regime di conguaglio quale quello belga conceda alle assistenti
di volo, originariamente escluse, i benefici del sistema pensionistico per il personale di bordo dell’aviazione civile solo
qualora queste ultime stipulino un’assicurazione retroattiva per la quale corrispondano contributi, quindi, con effetto retroattivo.
35. Se peraltro si volessero oggi attribuire alle ex assistenti di volo i benefici del suddetto regime speciale, senza al contempo
onerarle del versamento di contributi, che corrispondono a quelli corrisposti dai loro colleghi di sesso maschile, ciò comporterebbe
alla fine un ingiusto pari trattamento di situazioni fondamentalmente diverse: entrambe le categorie di soggetti percepirebbero
pensioni calcolate in base al favorevole regime speciale, mentre solo gli assistenti di volo di sesso maschile avrebbero anche
precedentemente versato, per godere di tale beneficio, i corrispondenti contributi pensionistici più elevati. Le loro colleghe
hanno corrisposto a quell’epoca solo i contributi inferiori a favore del sistema generale di copertura pensionistica e pertanto
hanno avuto la disponibilità di un reddito netto superiore.
36. Rappresenterebbe quindi un ingiustificato vantaggio per le ex assistenti di volo l’eventualità che oggi fossero loro erogate
pensioni di vecchiaia più elevate calcolate in base al regime specifico, senza esigere dalle stesse contributi a conguaglio
attraverso un regime di assicurazione retroattiva (
27
).
37. La risposta a se, tuttavia, in considerazione del principio della parità di trattamento sia legittima anche
l’applicazione di interessi
a siffatti contributi a conguaglio dipende dalla concreta natura e dagli obiettivi del relativo sistema di interessi.
38. Non sarebbe censurabile l’eventualità che nell’ambito di un sistema di assicurazione retroattiva venisse applicata una remunerazione
dei contributi a conguaglio
ai fini di una compensazione del potere d’acquisto
, per tener conto dell’intervenuto deprezzamento della moneta. Piuttosto, se i contributi a conguaglio delle assistenti di
volo corrispondessero non solo
a titolo nominale
, ma altresì
reale
ai contributi che i loro colleghi di sesso maschile hanno versato durante un analogo percorso assicurativo ai fini della
copertura pensionistica, ciò sarebbe addirittura espressione della parità di trattamento di tutti gli assicurati ai sensi
dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
39. A dire il vero, l’applicazione di interessi ai fini di una compensazione del potere d’acquisto è legittima solo nei limiti
in cui il deprezzamento della moneta non sia stato preso in considerazione già al momento del calcolo dei contributi a conguaglio.
Se i contributi a conguaglio sono già stati calcolati al netto dell’inflazione, il deprezzamento della moneta non può allora
essere preso in considerazione una seconda volta nell’ambito dell’applicazione degli interessi. Nel corso dalla fase orale
dinanzi alla Corte la rappresentante dell’ONP non ha potuto fornire alcuna adeguata spiegazione in merito a se i contributi
a conguaglio, richiesti dalle ex assistenti di volo in applicazione della disciplina del 1997 in materia di conguaglio, contengano
già un elemento della compensazione del potere d’acquisto.
40. In sede di determinazione dell’applicazione di interessi da effettuarsi eventualmente, laddove necessario, a titolo di compensazione
del potere d’acquisto deve essere accordata agli Stati membri una certa discrezionalità. Dovrebbe quindi essere considerato
come legittimo anche un tasso di interessi forfetario che garantisca
in media
un’adeguata compensazione per l’intervenuto deprezzamento della moneta. Solo un tasso di interessi che ecceda quanto necessario
per la compensazione del potere d’acquisto sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento e, quindi, imporrebbe
alla categoria di persone originariamente discriminata contribuiti pensionistici più elevati, a titolo non solo nominale ma
altresì reale, di quelli che gli altri assicurati dovevano versare all’epoca.
41. È invece irrilevante quale saggio di interesse avrebbero potuto ottenere le ex assistenti di volo se dal 1964 al 1980 avessero
mensilmente investito sul mercato dei capitali l’importo relativamente al quale il loro salario netto percepito superava quello
dei loro colleghi, vale a dire l’importo relativamente al quale i contributi dei loro colleghi versati per il regime speciale
eccedevano i contributi di cui al sistema generale di copertura pensionistica in vigore all’epoca in Belgio. All’epoca le
assistenti di volo non erano assolutamente tenute a costituire a proprio favore una pensione complementare privata o a effettuare
accantonamenti per l’ipotesi di una successiva assicurazione retroattiva. Di conseguenza oggi non può essere loro contestato
di non avere provveduto ad alcun corrispondente risparmio privato.
42. Sarebbe altrettanto eccessivo richiedere alle ex assistenti di volo
interessi di mora
. Come infatti rilevato dalle ricorrenti delle cause principali, nell’ambito del periodo di riferimento compreso tra il 1964
e il 1980, a causa della situazione giuridica esistente all’epoca in Belgio, era stato per loro assolutamente impossibile
versare contributi pensionistici in base al regime speciale per il personale di bordo nel settore dell’aviazione civile. Il
fatto che tali contributi possano essere corrisposti solo oggi a titolo retroattivo non deve essere ricondotto a un ritardo
da parte delle assistenti di volo ma costituisce piuttosto una diretta conseguenza della situazione giuridica nazionale, esistente
all’epoca, che le ha discriminate.
43. La domanda di pronuncia pregiudiziale parte indubbiamente dal presupposto che, nel caso di specie, viene chiesto alle interessate
il pagamento di
interessi di mora
(
28
). È compito del giudice del rinvio verificare ulteriormente, in modo accurato, se l’applicazione di interessi annuali nella
misura del 10%, secondo quanto previsto dalla disciplina del 1997 in materia di conguaglio, non giovi almeno parzialmente
alla compensazione del potere d’acquisto per il deprezzamento della moneta intervenuto relativamente al periodo di contribuzione
compreso tra il 1964 e il 1980. In quest’ultimo caso l’applicazione di interessi sarebbe infatti legittima, ma peraltro solo
nei limiti in cui
essa non ecceda quella necessaria ai fini di un’adeguata compensazione del potere d’acquisto.
44. Come risultato parziale va quindi affermato che:
una disciplina nazionale mediante la quale a una categoria di persone originariamente discriminata di un determinato sesso
deve essere consentito di beneficiare del sistema pensionistico più favorevole applicabile all’analoga categoria dell’altro
sesso, non è in contrasto con la direttiva 79/7 solo in ragione del fatto che essa richiede ai soggetti interessati
– di versare contributi a conguaglio
e
– di remunerare questi ultimi, nei limiti in cui gli interessi non costituiscano interessi di mora e l’applicazione dell’interesse
nemmeno ecceda quella necessaria ai fini di una adeguata compensazione del potere d’acquisto,
mediante un’assicurazione retroattiva.
2. L’esigenza di un’effettiva attuazione del diritto alla parità di trattamento
45. Quantunque sostanzialmente l’esigenza dell’assicurazione retroattiva non sia censurabile sotto il profilo della parità di
trattamento tra uomini e donne, resta da chiarire se anche una normativa come quella belga, connessa a rilevanti oneri finanziari
a carico delle interessate, possa applicarsi a fronte del principio della parità di trattamento ai sensi della direttiva 79/7.
46. In base al
principio di effettività
(
29
) le norme pertinenti del diritto nazionale non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione
del diritto degli interessati alla parità di trattamento. Anche la discrezionalità di cui godono gli Stati membri in materia
di politica sociale non può risolversi nello svuotare di ogni sostanza l’attuazione di un principio fondamentale del diritto
comunitario, quale quello della parità di trattamento (
30
).
47. Le tre ricorrenti delle cause principali hanno sostenuto senza essere contraddette che i contributi a conguaglio, che avrebbero
dovuto pagare retroattivamente in forma di versamenti forfetari complessivi, oltre a interessi, ammonterebbero a più di EUR 60 000 (
31
), e i soli interessi, pari a oltre EUR 40 000, costituiscono la parte predominante di tale importo.
48. È evidente che l’esigenza di un versamento forfetario di tale ordine di grandezza rende praticamente impossibile o in ogni
caso eccessivamente difficile ai soggetti interessati poter essere coperti da un’assicurazione retroattiva e quindi far valere
i benefici del regime speciale relativo al personale di bordo nel settore dell’aviazione civile.
49. In tale contesto si deve tener presente, in particolare, che le interessate sono già collocate in quiescenza e che le loro
pensioni di vecchiaia, secondo quanto risulta dalle decisioni sul riconoscimento di queste ultime adottate dall’ONP, variano
all’interno di una forbice compresa tra EUR 13 311 e EUR 16 929 annuali, il che corrisponde a una pensione mensile pari a
meno di EUR 1 500. Il versamento forfetario complessivo da effettuare anticipatamente rappresenterebbe quindi un multiplo
della pensione annuale delle interessate e la stessa corresponsione retroattiva
senza interessi
di contributi a conguaglio corrisponderebbe, quale versamento forfetario di circa EUR 20 000, ad un importo notevolmente
superiore a una pensione annuale.
50. Per poter essere coperti da un’assicurazione retroattiva le interessate dovrebbero conseguentemente ricorrere in misura significativa
ai propri risparmi e probabilmente anche indebitarsi. È evidente che, dal punto di vista delle ricorrenti, che non esercitano
più alcuna attività retribuita, ciò sarebbe irragionevole in termini economici. Le interessate, nel dubbio, tenderanno a rinunciare
ad un’assicurazione retroattiva in quanto gli oneri finanziari a quest’ultima connessi sarebbero sproporzionati rispetto al
conseguibile incremento delle pensioni pari a circa EUR 2 500 annuali (EUR 208 mensili) (
32
).
51. Le ricorrenti delle cause principali sostengono quindi giustamente che una disciplina in materia di conguaglio come quella
belga non è compatibile con il principio di effettività e in realtà comporta che sia perpetuata la discriminazione dalle stesse
subite.
52. Al fine di non frustrare l’effettiva attuazione del diritto alla parità di trattamento si dovrebbe concedere alle interessate
di pagare i loro contributi a conguaglio e gli eventuali relativi interessi non nella forma di un versamento forfetario complessivo
bensì mediante rate mensili (
33
). La connessa dilazione di pagamento del corrispondente importo residuo contribuirebbe in modo decisivo a rendere sostenibile
l’onere economico per le interessate.
53. Un siffatto modello di pagamento rateizzato non comporterebbe assolutamente un illegittimo trattamento più favorevole delle
ex assistenti di volo nei riguardi dei loro colleghi di sesso maschile (
34
), ma contribuirebbe invece alla confrontabilità dei rispettivi oneri di contribuzione, in conformità al principio della parità
di trattamento (
35
). Infatti, ai colleghi di sesso maschile non è stato chiesto di versare all’epoca i contributi pensionistici in un’unica soluzione;
essi hanno dovuto invece corrispondere questi ultimi nell’arco di più anni, addirittura decenni, in forma di pagamenti mensili
che, inoltre, erano soggetti a detraibilità fiscale (
36
).
54. L’entità delle rate mensili deve essere calcolata sempre prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico.
Può fungere da punto di partenza, nel caso di specie, l’argomento in base al quale i contributi a conguaglio nonché gli eventuali
uniti interessi dovevano essere completamente versati durante il previsto periodo di percepimento della pensione di vecchiaia.
55. Al fine, peraltro, di soddisfare il principio di effettività, l’entità dell’onere complessivo mensile a carico delle interessate
dovrebbe essere inoltre limitata in modo tale che la rispettiva copertura assicurativa retroattiva possa loro procurare ancora
un apprezzabile vantaggio nonostante il versamento da effettuarsi dei contributi a conguaglio e degli eventuali interessi.
I pagamenti parziali per i contributi a conguaglio e gli uniti interessi non possono quindi intaccare del tutto le maggiorazioni
mensili della pensione che un’ex assistente di volo è legittimata ad attendersi qualora invochi il regime speciale. Sarebbe
ad esempio adeguato trattenere circa la metà della risultante maggiorazione della pensione quale pagamento parziale e versare
effettivamente alle pensionate la restante metà (
37
).
56. È vero che le interessate, nell’applicare un siffatto sistema di pagamenti parziali di importo limitato, potrebbero beneficiare
già prima di una maggiorazione di pensione, relativamente alla quale non avrebbero ancora versato tutti i contributi necessari
su base attuariale. Non si può nemmeno escludere che i soggetti interessati non sarebbero in grado di pagare la totalità dei
necessari contributi a conguaglio durante il periodo in cui percepiscono la loro pensione (
38
). Questo può senza dubbio implicare che il sistema pensionistico statale sia gravato da oneri finanziari supplementari.
57. Tuttavia, lo Stato membro nella cui legislazione si radica la reale causa di una discriminazione fondata sul sesso e i connessi
enti previdenziali che assicurano la copertura pensionistica obbligatoria sono altresì tenuti a sostenere eventuali oneri
finanziari determinati da un’effettiva attuazione del principio della parità di trattamento. Mere considerazioni di bilancio
non possono giustificare una discriminazione fondata sul sesso (
39
). Né tanto meno possono essere invocate successivamente, quando si tratti di eliminare in modo effettivo le conseguenze di
una discriminazione verificatasi nel passato.
58. Nel caso di specie inoltre né il governo belga (
40
) né l’ONP hanno addotto elementi concreti da cui risulti che la concessione alle ex assistenti di volo dei benefici connessi
al regime speciale del personale di bordo nel settore dell’aviazione civile già prima della completa corresponsione di tutti
i contributi a conguaglio e degli eventuali interessi, implicherebbe un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario
del sistema pensionistico pubblico (
41
).
59. Ad ogni modo, nel determinare una disciplina relativa al conguaglio, il legislatore belga non sembra aver configurato una
copertura assicurativa retroattiva per le ex assistenti di volo che fosse neutra dal punto di vista della politica di bilancio.
Inoltre la disciplina del 1997 in materia di conguaglio prevede che possano essere oggetto di una copertura retroattiva solo
i
contributi dei lavoratori
per gli anni di assicurazione compresi tra il 1964 e il 1980, mentre il
datore di lavoro
viene espressamente escluso dal pagamento retroattivo dei contributi a suo carico destinati alla copertura pensionistica (
42
).
60. Come risultato parziale va quindi affermato che:
una disciplina nazionale mediante la quale a una categoria di persone originariamente discriminata di un determinato sesso
deve essere consentito di beneficiare del sistema pensionistico più favorevole applicabile all’analoga categoria dell’altro
sesso, è in contrasto con la direttiva 79/7 qualora per i soggetti interessati comporti oneri finanziari nella forma di versamenti
forfetari complessivi talmente elevati da rendere loro una copertura assicurativa retroattiva praticamente impossibile o eccessivamente
difficile. Si devono se del caso consentire versamenti rateizzati, la cui entità dovrà essere calcolata in modo tale che la
copertura assicurativa retroattiva possa ancora procurare un apprezzabile beneficio ai soggetti interessati nonostante il
pagamento da effettuarsi dei contributi a conguaglio e degli eventuali interessi.
C –
Osservazioni conclusive
1. Sulla data di inizio della copertura assicurativa retroattiva
61. Nel corso dalla fase orale dinanzi alla Corte è stato altresì rilevato che in conformità alla disciplina belga del 1997 in
materia di conguaglio un’eventuale assicurazione retroattiva produce i suoi effetti
esclusivamente per il futuro
cosicché le interessate possono attendersi una maggiorazione di pensione solo per il periodo
successivo
alla presentazione di una domanda di assicurazione retroattiva (
43
).
62. Fondamentalmente la definizione di adeguate preclusioni è compatibile con il diritto comunitario purché siano rispettati i
principi di equivalenza e di effettività. Così la Corte ha deciso, ad esempio, che gli Stati membri potessero, nel rispetto
di quei principi, introdurre termini di decadenza per l’esercizio dell’azione (
44
).
63. Nello stesso senso deve essere possibile limitare un aumento della pensione richiesto in base al diritto comunitario a favore
dei membri di una categoria di persone originariamente discriminata solo a partire dalla presentazione della relativa domanda
e per il futuro. Questo presuppone chiaramente che anche in base al diritto nazionale la rettifica di eventuali errori nel
calcolo dei diritti a pensione sia applicabile esclusivamente per il futuro (principio di equivalenza) (
45
).
64. A tale riguardo deve tuttavia essere tenuto in considerazione che una maggiorazione di pensione che venga concessa solo per
il futuro non può richiedere contributi a conguaglio al pari di una maggiorazione che debba essere versata successivamente
ai soggetti interessati con effetto retroattivo. Il principio della parità di trattamento impone che siano ridotti i contributi
a conguaglio al fine di tenere conto, su base attuariale, del fatto che gli interessati non percepiranno la pensione più elevata
già al raggiungimento dell’età pensionabile ma esclusivamente al momento, ampiamente successivo, in cui sarà presentata la
domanda di copertura assicurativa retroattiva.
65. Se quindi il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che una copertura assicurativa retroattiva delle ricorrenti
delle tre cause principali produce effetti solo per il futuro e che richiede inoltre una domanda separata, occorrerà di conseguenza
accordare loro un’adeguata riduzione dei contributi a conguaglio e degli uniti eventuali interessi che devono versare. Se
invece il giudice a quo dovesse concludere che le azioni giudiziarie proposte dalle ricorrenti delle tre cause principali
avverso le loro decisioni di riconoscimento di pensione contengano già in modo implicito una domanda di assicurazione retroattiva
dovrà essere loro concessa la pensione più elevata anche con effetto retroattivo. Se del caso, l’ONP potrà compensare, qualora
si configuri questa seconda ipotesi, i contributi a conguaglio maturati ed eventuali interessi con gli aumenti di pensione
che devono essere versati retroattivamente dal raggiungimento dell’età pensionabile.
2. Sulla prescrizione di debiti per contributi previdenziali e per interessi
66. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio rileva in particolare l’intervenuta prescrizione di eventuali
debiti per contributi previdenziali e per interessi ascrivibili oggi al personale di bordo di sesso maschile relativamente
al periodo compreso tra il 1964 e il 1980.
67. Tale circostanza tuttavia non esclude di per sé la possibilità di esigere dal personale di bordo di sesso femminile contributi
a conguaglio ed eventuali interessi qualora queste ultime intendano far valere, mediante la copertura assicurativa retroattiva,
i benefici del regime speciale relativo al personale di bordo nel settore dell’aviazione civile.
68. Dal punto di vista dalla prescrizione, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1964 e il 1980 eventuali prestazioni
contributive del personale di bordo di sesso maschile non sono infatti paragonabili ai contributi a conguaglio che devono
essere versati dalle assistenti di volo qualora chiedano che sia loro concessa la copertura assicurativa retroattiva. I rispettivi
debiti per contributi previdenziali non si sono originati nello stesso momento e pertanto nemmeno devono risultare prescritti
nello stesso momento. Costituisce piuttosto una conseguenza insita nella natura stessa della situazione il fatto che debiti
per contributi previdenziali e interessi, venuti ad esistenza precedentemente, debbano parimenti prescriversi prima di quelli
che sono insorti in un momento successivo a seguito di una domanda dei soggetti interessati relativa alla concessione di una
copertura assicurativa retroattiva.
69. Qualora si considerino come prescritti sin dall’inizio i contributi a conguaglio e uniti interessi che devono essere versati
dalle ex assistenti di volo, il principio dell’assicurazione retroattiva sarebbe privato di contenuto e, di fatto, comporterebbe
un trattamento più favorevole del personale di bordo di sesso femminile rispetto a quello di sesso maschile. Un tale risultato
sarebbe peraltro in contrasto con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Come già osservato (
46
), i membri della categoria di persone che è stata finora oggetto di discriminazioni non possono eludere il successivo pagamento
dei loro contributi pensionistici per quanto riguarda il periodo in questione invocando il principio della parità di trattamento.
70. Tuttavia, è naturale che
dal momento della rispettiva venuta ad esistenza
debbano essere applicati ai contributi a conguaglio (eventualmente da corrispondere in modo frazionato), e agli uniti interessi,
a carico delle assistenti di volo termini di prescrizione identici a quelli previsti per i contributi a conguaglio e gli interessi
al cui pagamento erano tenuti, all’epoca, gli assistenti di volo per gli anni di assicurazione compresi tra il 1964 e il 1980.
3. Sull’eventuale limitazione nel tempo degli effetti della sentenza
71. In alcuni casi, riguardanti la parità di trattamento tra uomini e donne, la Corte di giustizia ha limitato nel tempo gli effetti
delle sue sentenze invocando il principio della certezza del diritto (
47
).
72. In base a una costante giurisprudenza, una tale limitazione è possibile tuttavia solo in via eccezionale (
48
), e cioè qualora ricorrano due condizioni (
49
). In primo luogo, deve esservi un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di
rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base delle normative ritenute validamente vigenti. In secondo luogo, i singoli
e le autorità nazionali devono essere indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria a causa di un’obiettiva
e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito
gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione.
73. In ogni caso, nella presente fattispecie la prima condizione non è soddisfatta. Come precedentemente rilevato, né il governo
belga né l’ONP hanno addotto elementi concreti da cui risulti che con la soluzione prevista sarebbero da temersi serie ripercussioni
economiche nonché il rischio di una grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale pubblico.
74. Pertanto, la Corte non ha motivo di limitare l’efficacia nel tempo della sua sentenza nel caso di specie.
VI –
Conclusione
75. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni poste dalla Cour du travail di
Bruxelles nel seguente modo:
1) una disciplina nazionale mediante la quale a una categoria di persone originariamente discriminata di un determinato sesso
deve essere concessa la possibilità di beneficiare del sistema pensionistico più favorevole applicabile all’analoga categoria
dell’altro sesso, non è in contrasto con la direttiva 79/7 solo in ragione del fatto che essa richiede ai soggetti interessati
– di versare contributi a conguaglio
e
– di remunerare questi ultimi, nei limiti in cui gli interessi non costituiscano interessi di mora e l’applicazione dell’interesse
nemmeno ecceda quella necessaria ai fini di una adeguata compensazione del potere d’acquisto,
mediante un’assicurazione retroattiva.
2) Invece una siffatta disciplina è in contrasto con la direttiva 79/7 qualora per i soggetti interessati comporti oneri finanziari
nella forma di versamenti forfetari complessivi talmente elevati da rendere loro una copertura assicurativa retroattiva praticamente
impossibile o eccessivamente difficile. Si devono se del caso consentire versamenti rateizzati, la cui entità dovrà essere
calcolata in modo tale che la copertura assicurativa retroattiva possa ancora procurare un apprezzabile beneficio ai soggetti
interessati nonostante il pagamento da effettuarsi dei contributi a conguaglio e degli eventuali interessi.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– [OSCURATO:PERSONA] 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne I (Racc. pag. 445), 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455),
e 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne III (Racc. pag. 1365), con una distinzione tra retribuzione e altre condizioni di
lavoro.
3
– Tale disparità di trattamento è stata già sottoposta alla Corte nella sentenza Defrenne I (cit. alla nota 2, punti 3 e
4), all'epoca peraltro per interpretare l’art. 119 del Trattato CEE.
4
– Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento
tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24) (in prosieguo: la «direttiva 79/7»).
5
– Ciò si evince dall’art. 8, n. 1, della direttiva 79/7; v. al riguardo anche le sentenze 4 dicembre 1986, causa 71/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3855, punti 15 e 23), e 1° luglio 1993, causa C-154/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3811,
punto 17).
6
–
Moniteur belge
del 10 dicembre 1969, pag. 11903.
7
– V. art. 1, § 1, n. 2, del regio decreto 3 novembre 1969, la cui definizione del personale di bordo prevede l’espressa previsione
aggiuntiva «ad eccezione delle hostess di volo» («à l’exclusion des hôtesses de l’air»). Tale disparità di trattamento consiste
nel fatto che le assistenti di volo, in ragione del limite di età di 40 anni vigente all’epoca, non potevano realizzare alcun
completo percorso assicurativo nell’ambito della loro professione e, quindi, non era loro applicabile il regime speciale.
8
– Pertanto le ricorrenti delle cause principali calcolano – senza essere contraddette – che una pensione di vecchiaia conseguita
alla data del 1° gennaio 1991 a seguito di un periodo assicurativo di 34 anni, per un assistente di volo di sesso maschile
sarebbe ammontata a BEF 733 760 all’anno (circa EUR 18 189), per un assistente di volo di sesso femminile invece sarebbe stata
pari soltanto a BEF 611 290 (circa EUR 15 153).
9
–
Moniteur belge
del 23 agosto 1980, pag. 9700.
10
–
Moniteur belge
del 31 luglio 1997, pag. 19635. Un regio decreto precedentemente emanato che risale al 28 marzo 1984 (
Moniteur belge
del 3 aprile 1984, pag. 4100) era stato annullato dal Consiglio di Stato belga con sentenza 2 settembre 1987, n. 28435.
11
– Tale norma è stata introdotta dall’art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997.
12
– Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne.
13
– Ente nazionale belga per le pensioni.
14
– Tribunale del lavoro.
15
– [OSCURATO:PERSONA] 17 novembre 1997 e 9 gennaio 1998.
16
– Sentenza 26 dicembre 2003.
17
– Corte d’appello del lavoro.
18
– Art. 16 ter, § 2, del regio decreto 3 novembre 1969 nella versione di cui all’art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997.
19
– Art. 16 ter, § 4, terzo comma, del regio decreto 3 novembre 1969 nella versione di cui all’art. 4 del regio decreto 25 giugno
1997.
20
– La direttiva 79/7 si sarebbe dovuta recepire entro il 23 dicembre 1984; v. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
21
– Costante giurisprudenza; v., tra le tante, sentenze 15 febbraio 1978, causa 96/77, Bauche e Delquignies (Racc. pag. 383,
punto 48), 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz‑Meyer (Racc. pag. I-1049, punto 50), 14 aprile 2005, causa C-519/03,
Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-3067, punto 49), 7 febbraio 2002, causa C-28/00, Kauer (Racc. pag. I-1343, punto 20),
e 6 luglio 2006, causa C-154/05, Kersbergen-Lap e Dams‑Schipper (Racc. pag. I-6249, punto 42).
22
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 21 e 23) e [OSCURATO:PERSONA] (punti 17 e 18), entrambe citate alla
nota 5.
23
– V., tra le altre, sentenze 30 marzo 2004, causa C-147/02, Alabaster (Racc. pag. I-3101, punto 45), 14 dicembre 2004, C-210/03,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11893, punto 70), 14 aprile 2005, causa C-110/03, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑2801, punto 71),
e 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger (Racc. pag. I‑0000, punto 57).
24
– Sentenza 28 settembre 1994, causa C-128/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4583, punto 35).
25
– V. in generale relativamente al requisito dell’estensione dei benefici di una disciplina alla categoria di persone discriminata,
sentenze 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou (Racc. pag. I-47, punto 35), 12 dicembre 2002, causa C-442/00,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11915, punto 42), 20 marzo 2003, causa C-187/00, Kutz-Bauer (Racc. pag. I-2741, punto 72),
e 7 settembre 2006, causa C-81/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000, punto 45); specificamente in merito alla direttiva 79/7,
v. le sentenze citate alla nota 5 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 23) e [OSCURATO:PERSONA] (punti 19‑22), nonché
la sentenza 13 dicembre 1989, causa 102/88, Ruzius-Wilbrink (Racc. pag. 4311, punto 20).
26
– [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 24, punti 36 e 37) e 24 ottobre 1996, causa C‑435/93, Dietz (Racc. pag. I-5223, punto 34),
nonché conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 1994, causa C-57/93, Vroege (Racc. pag. I-4541, paragrafo 30).
Sebbene tutte le cause in questione riguardino regimi pensionistici professionali e li prendano in esame dal punto di vista
dell’art. 119 del Trattato CEE (divenuto art. 141 CE), le considerazioni svolte in quei contesti possono essere applicate
senza alcuna difficoltà ai sistemi pensionistici in questione nella presente fattispecie e alla direttiva 79/7. Sia l’art. 141
CE sia l’art. 4 della direttiva 79/7 costituiscono un’espressione del principio generale della parità di trattamento e del
divieto di discriminazione.
27
– Dal punto di vista del diritto comunitario, in tale contesto è irrilevante che le decisioni sul riconoscimento delle pensioni
consegnate alle ricorrenti delle tre cause principali risalgano a
prima che fosse emanata la disciplina belga in materia di conguaglio
del 1997. In ogni caso, dal diritto comunitario non si poteva peraltro ricavare in alcuna fase un diritto all'assicurazione
retroattiva
senza
un corrispondente versamento di contributi a conguaglio.
28
– La formulazione della disciplina del 1997 in materia di conguaglio da questo punto di vista non appare del tutto chiara:
infatti all’art. 16 ter, § 4, terzo comma, del regio decreto 3 novembre 1969, nella versione del regio decreto 25 giugno 1997,
è stata utilizzata la formulazione di assonanza neutra «interesse semplice» (in francese: «intérêt simple»). Come la Commissione
ha correttamente osservato all'udienza, il medesimo saggio di interesse viene indi descritto al § 6 di quella disposizione
come «interesse di mora» (in francese: «intérêt de retard»).
29
– In merito al principio di effettività in generale v., tra le altre, le sentenze 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston
(Racc. pag. I-3201, in particolare punto 31), e 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler (Racc. pag. I-6057, punto 95).
30
– [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 1999, causa C-167/97, Seymour-Smith e Perez (Racc. pag. I‑623, punto 75), e Kutz-Bauer (cit. alla nota 25,
punto 57); nello stesso senso sentenza 11 gennaio 2007, causa C‑208/05, ITC (Racc. pag. I‑0000, punto 40).
31
– Il versamento forfetario complessivo, comprensivo di interessi, relativo all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio
1964 e il 31 dicembre 1980 sarebbe ammontato a oltre EUR 63 000 (quantificazioni dell’ONP per il 19 novembre 1997, presentate
dalle ricorrenti, in merito a due casi analoghi).
32
– In base ai dati non contraddetti delle ricorrenti delle cause principali.
33
– Solo in via accessoria, osservo che un tale modello di pagamento rateizzato era già previsto nella disciplina del 1997
relativa al conguaglio, sebbene all’epoca fosse limitato a quelle ipotesi in cui i soggetti interessati non percepissero ancora
alcuna
pensione (art. 16 ter, § 6, terzo comma, del regio decreto 3 novembre 1969 nella versione di cui al regio decreto 25 giugno
1997).
34
– V. in proposito ancora supra, paragrafi 31 e 34 di queste conclusioni.
35
– In tale contesto occorre ricordare ancora una volta che, in base al principio della parità di trattamento, i lavoratori
discriminati
devono essere nuovamente posti in una situazione identica
a quella dei lavoratori dell'altro sesso (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 24, punto 35).
36
– Nel procedimento dinanzi alla Corte non è stato possibile chiarire se e in che misura i contributi per l’assicurazione
retroattiva e gli interessi, che sono stati accertati nell'ambito della procedura di conguaglio, fossero soggetti a detraibilità
fiscale. In ogni caso un'eventuale deducibilità fiscale non potrebbe apportare oggi ai soggetti interessati nessun apprezzabile
vantaggio con riguardo al loro esiguo reddito pensionistico.
37
– Se l'applicazione del regime specifico relativo al personale di bordo nel settore dell’aviazione civile al caso di un’ex
assistente di volo determinasse una maggiorazione mensile della pensione nella misura di EUR 200 rispetto a una pensione di
vecchiaia calcolata in base al regime generale applicabile ai lavoratori dipendenti, sarebbe allora corretto versare concretamente
ai soggetti interessati circa EUR 100 e trattenere i restanti EUR 100 a titolo di pagamento parziale per i contributi a conguaglio.
38
– L'obbligo di effettuare pagamenti a carattere retroattivo di contributi a conguaglio deve cessare al più tardi con il decesso
dell'interessata, in modo che gli eredi non siano ancora gravati dalle conseguenze economiche della discriminazione subita
dalle ex assistenti di volo.
39
– Si veda la costante giurisprudenza, ad esempio, le sentenze 24 febbraio 1994, causa C‑343/92, Roks e a. (Racc. pag. I-571,
punti 35 e 36), 6 aprile 2000, causa C‑226/98, Jørgensen (Racc. pag. I-2447, punto 39), 23 ottobre 2003, cause riunite C-4/02
e C-5/02, Schönheit e Becker (Racc. pag. I-12575, punto 85), e Kutz-Bauer (cit. alla nota 22, punti 59 e 60).
40
– Il governo belga non è mai intervenuto nel procedimento dinanzi alla Corte.
41
– Per quanto riguarda questa eventuale giustificazione, v. – nell’analogo contesto delle libertà fondamentali – in particolare
le sentenze 28 aprile 1998, causa C‑158/96, Kohll (Racc. pag. I‑1931, punto 41) e ITC (cit. alla nota 30, punto 43).
42
– Art. 16 ter, §§ 2 e 3, del regio decreto 3 novembre 1969 nella versione del regio decreto 25 giugno 1997.
43
– Come anche confermato dall’ONP in sede di udienza, questo si deduce dall’art. 16 ter, § 9, secondo comma, lett. b, del
regio decreto 3 novembre 1969 nella versione del regio decreto 25 giugno 1997.
44
– V., ad esempio, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1989, punto 5),
15 settembre 1998, causa C-231/96, Edis (Racc. pag. I‑4951, punti 20 e 35), e 17 giugno 2004, causa C-30/02, Recheio – Cash
& Carry (Racc. pag. I-6051, punto 18).
45
– Occorre pensare, ad esempio, ad un nuovo calcolo dei diritti previdenziali al fine di tener conto adeguatamente di determinati
periodi di formazione o di educazione dei figli degli assicurati.
46
– V. supra, paragrafi 33 e 34 di queste conclusioni.
47
– V., in particolare, le sentenze Defrenne II (cit. alla nota 2, punti 69-75, in specifico punto 74) e 17 maggio 1990, causa
C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889, punti 40‑45, in particolare punto 44).
48
– [OSCURATO:PERSONA] 15 marzo 2005, causa C-209/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2119, punto 67), 27 aprile 2006, causa C-423/04, Richards (Racc. pag. I-3585,
punto 40), e 6 marzo 2007, causa C-292/04, Meilicke (Racc. pag. I-0000, punto 35).
49
– [OSCURATO:PERSONA] (punto 69) e Richards (punto 42), cit. alla nota 48.