CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39109/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30983-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2674/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 30983 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- r.g.n. 30983/2019 Agenzia delle entrate c / [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, del diniego di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2013 e 2014, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto nella fattispecie l'esercizio della professione di avvocato esente da Irap per l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, in quanto il professionista ha svolto l'attività senza l'ausilio di dipendenti: né l'Ufficio ha contestato la predetta circostanza, nè provato l'esistenza di elementi idonei a provare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso. Considerato che: con comunicazione PEC del 1 ottobre 2021 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con contestuale atto di rinuncia al ricorso, con dichiarazione sottoscritta allegata alla memoria, chiedendo la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della indicata rinuncia, visto l'art. 44 del d.lgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Roma, 6 ottobre 2021 Il Presidente t. Luci )Luciot