CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 29520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 06890/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura incalce alla scrittura difensiva denominata “controricorso”; -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 227/2024, depositata il 7 marzo 2024; Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] udìta la relazione della causa, svolta nella c amera di consiglio del 1° ottobre 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà, che ha chiesto il rigetto del ricorso . Rilevato che: 1. nel febbraio 2015, l’[OSCURATO:PERSONA] s.s. stipulò presso l’Agenzia di [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di assicurazione per essere tenuta indenne dei danni per sinistri occorsi a d un impianto fotovoltaico, installato su un terreno di sua proprietà in provincia di Matera; nel marzo 2019, verificatosi il franamento del terreno su cui insisteva l’impianto, l’azienda assicurata denunciò il sinistro e invocò il pagamento dell’indennizzo; poiché tra le parti si controverteva se la garanzia assicurativa fosse circoscritta ai pregiudizi strettamente inerenti all’impianto fotovoltaico o si estendesse a quelli concernenti il terreno e/o la collina su cui esso era situato, fu avviata la procedura di perizia contrattualeprevista dalla polizza ai fini della quantificazione del danno; nell’ottobre 2021, mentre era ancora in corso tale accertamento, [OSCURATO:SOCIETA]citò l’[OSCURATO:PERSONA] s.s. dinanzi al Tribunale di Roma(luogo della sede della società convenuta), chiedendo, tra l’altro, che fosse accertatoche oggetto della garanzia era solo l’impianto fotovoltaico , non anche il terreno e/o lacollina su cui lo stesso insisteva, e che fosse pertanto dichiarato che non erano indennizzabili, nemmeno a titolo di spese di salvataggio, le opere di riempimento e consolidamento della collina medesima; nel giugno 20 22 si concluse la procedura di perizia contrattuale con quantificazione dei danni nella somma di Euro 1.012.036,17; nella relazione di stima –firmata dal perito dell’azienda a gricola e dal terzo perito nominato dal Presidente del Tribunale di Matera , ma non dal perito della compagnia assicurativa –si tenne conto, oltre che dei moduli fotovoltaici perduti, anche dei pregiudizial terreno su cui erano installati ; C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2022, l’aziendaagricola, sulla base delle risultanze della perizia contrattuale, chiese e ottenne dal Tribunale di Matera (luogo della se d e dell’agenzia ove era stata stipulata la polizza) un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente, che notificò nell’agosto successivo a [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima introdusse il giudizio di opposizione con citazione del settembre 2022, sollevando preliminarmente l’ eccezione di nullità del provvedimentomonitorio per liti spendenza o continenza con la causa da essa preventivamenteistaurata presso il Tribunale di Roma; 2.sospesa la provvi so ria esecutività del decreto ingiuntivo e costituitasi l’azienda agricola opposta, i l giudice lucano , fatte precisare le conclusioni sull’eccezionepregiudiziale di rito, ha pronunciato l a sentenza 7 marzo 2024, n.227,con cui ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e la continenza della causa pendente dinanzi a sé in quella preventivamente proposta dalla compagnia assicurativadinanzi al Tribunale di R o ma, al quale ha rimesso le particon termine di tre mesi per la riassunzione ; 3.ha proposto r icorso per regolamento di competenza l’[OSCURATO:PERSONA] s.s.,sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con atto difensivo, denominato “controricorso”; il Procuratore Generale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso ; entrambe le partihanno depositato memoria. Considerato che: 1. preliminarmente l’atto difensivo depositato dalla compagnia assicurativa, sebbene indebitamente proposto come “controricorso”, va considerato ammissibile e qualificato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimocomma, cod. proc. civ. ; in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, nel prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria , ne l termine previsto, scritturedifensive, consente di considerare tale il controricorso (cfr. C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.34595); questoprincipio, tenendo conto del carattere ordinatorio del termine di cui all’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., vale a fortiorinel nuovo regime di proposizione del controricorso, per il quale si prevede il deposito nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e non più la notifica nei v enti giorni dallascadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso ( art. 370 cod. proc. civ.,come modificato dall’art.3, comma 27, lett. f) , n. 1) , del d.lgs. n. 149/2022); 2.1.passando ai motivi del ricorso per regolamento di competenza , con il primo si deduce il carattere di «esclusività del foro convenzionale di cui al contratto di assicurazione»; l’[OSCURATO:PERSONA] s.s. fa rilevare che nelle condizioni generali di polizza era prescritto che “Foro competente, a scelta della pa r te attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza”; sostieneche questo foro convenzionale aveva carattere esclusivo e che, per effetto di tale previsione, la scelta dell’attrice (quale che fosse tra le due parti del contatto) si sarebberistrettaall’alternativa tra due dei tre fori previsti dagli artt. 19 e 20 cod. proc civ. (quello della sededel convenuto e quello del luogo di conclusione del contrat t o), con esclusione di quello dell’esecuzione dell’obbligazione; pertanto, il [OSCURATO:PERSONA], mentre era competente per la domanda di accertamentoproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. (quale foro del luogo della sede della [OSCURATO:PERSONA] convenuta), non lo era invece per l a domanda monitoria proposta da quest’ultima contro [OSCURATO:SOCIETA]., potendo questa essere proposta o dinanzi al Tribunale di Treviso (luogo della sede compagniaassicurativa) o dinanzi al Tribunale di Matera ; essendo invece il Tribunale di Matera (quale foro del luogo di conclusione del contatto) competente per entrambe le cause, « solo la prima causa era C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di spostarsi preso l’altro foro esclusivo-alternativo … mentre non era possibile il contrario» (pag. 11 del ricorso); 2.2. co n il secondo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] C avalli s.s. deduce ulteriormentesull’ «incompetenza del Tribunale di Roma nel giudizio monitorio e di opposizioneex art. 645 c.p.c.», pe r essere alternativamente competenti i Tribunali di Matera e di Treviso; data l’incompetenza del Tribunale di Roma sulla domanda monitoria e sulla conseguenteopposizione, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo resa dal giudice lucano si sare bb e tradotta sostanzialmente in una decisione dagli effetti abnormi , perché avrebbe negato in radice all’assicurata la possibilità di ottenerela tutela monitoria , non ostante i risulta t i della perizia contrattuale,con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione dell ’ art.24 Cost.; d’altra parte , essendo solo il Tribunale di Matera competente per entrambele cause, sarebbe stato il giudice r o mano a dovere eventualmente dichiararela continenza ai sensi dell’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.; 2.3. con i l terzo motivo , l’[OSCURATO:PERSONA] C avalli s.s. deduce « sul rapporto di continenza» dichiarato dal giudice lucano, sostenendone l’insussistenza; la ricorrentesostiene che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sarebbe inammissibile in quanto integre re bbe, non già un’ azione di accertamento negativo del credito , bensì la richiesta di una pr onuncia interpretativa di una clausola contrattuale , rispetto all a quale difetterebbe l’interesse ad agire in quantonon diretta allatutela di un diritto soggettivo ma alla delibazione di una questione interpretativa; ribadisce, poi , che l’ operatività del criterio della prevenzione previsto dall’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata alla circostanza che il primo giudice sia competenteanche per la causa successiva, mentre, in caso contrario , è la prima causa che trasmigra dinanzi al giudice successivamente adìto; 3.il ricorso per regolamento di competenza è infondato; C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3.1.invertendo, per ragioni di priorità logica, l’ordine dei motivi, occorre anzitutto chiedersi se sussista un rapporto di continenza tra l a dom anda preventivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma e quella successivamente formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] s.s. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e, solo in ipotesi di risposta affermati va a questa questione, porsi il problema se il primo giudice fosse competenteanche per il secondo giudizio, ai fini dell’individuazione del la causa che d eve eventualmentetrasmigrare; 3.2.l’argomento della ricorrente , secondo cui la domanda pro posta da [OSCURATO:PERSONA] I talia s.p.a. dinanzi a l Tribunale di Roma sarebbe diretta , non già all’affermazione di un diritto , ma alla posizione di una questione di interpretazione non tutelabile in sede giurisdizionale per difetto delle necessariecondizioni dell’azione (arg. ex art. 2907 cod. civ.) , non può essere condiviso, poiché dalle conclusioni dell’atto di citazione della compagnia assicurativa (conclusioni trascritte sia nel ricorso per regolamento di competenza: pag. 3, nota 1; sia nella scrittura difensiva di parte resistente: pag.4) emerge con evidenza cheGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiest o che fosse accertata e dichiarata la no n indennizzabilità delle spese per le opere di riempimento e consolidamento della collina su cui insisteva l’ impianto fotovoltaico; si trattava, dunque, di una domanda di accertamento negativo del diritto di credito di cui l’azienda agricola convenuta assumeva di essere titolare in forza della polizza (e che avrebbe successivamente azionato in via monitoria davanti al Tribunale di Matera), sull’assunto che la garanzia assicurativa non fosse circoscritta ai danni occorsi all’impianto fotovoltaico ma si estendesse a quelli occorsi al terreno; 3.3.la questione è, dunque , se sia ravvisabile un rapporto di continenza tra le cause quando la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di un decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del medesimo credito davanti ad un diverso giudice; la questione va risolta in senso positivo, in conformità all’orientamento ormai consolidatodi questa Corte – suggellato dalle Sezioni Unite – secondo C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il quale la continenza di cause ricorre non solonell’ipotesi classica in cui due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi", nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252 - 01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass.14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460 ; Cass. 05/05/2023, n. 11888); 3.4.rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice e quella di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso(art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.), nel senso che se la domanda di accertamento negativo è propostasuccessivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione , la continenza deve operarenel senso di riunire quella di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo , sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599253-01; Cass., Sez. Un., 01/10/2007, nn. 20597, 20598, 20599, 20600); se, invece , la domanda di accertamento negativo – come nella fattispecie in esame – è proposta anteriormente al deposito del ricorso C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] monitorio, la continenza deve operare nel senso di far trasmigrare la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativodel credito, sempre che sia competente anche per l’a lt ra causa (cfr. già la risalente C ass. 09/03 / 1971, n. 640; v. anche Cass. 18/03/2003, n.3978; Cass. 04/02/2009, n. 2729); 3.5. confermata la sussistenza del rapporto di continenza tra le domandee individuata la regola applicabile in ordine alla determinazione della prevenzione, va tuttavia ricordato che la traslazione della causa per continenza avviene, in base a tale criterio, sempre che il giudice preventivamente adìto sia competente tantoper la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta; nel caso di specie, mentre non è controverso che il Tribunale di R o ma, preventivamente adìto con la domanda di accertamentonegativo del credito , fosse per essa competente, la ricorrente sostieneche, invece, non lo sarebbe stato per la domanda monitoria, stante la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale , la quale avrebbe attribuito in via esclusiva la competenza, ascelta dell’attrice, alternativamente , al foro della sede della convenuta(da indentificarsi nel Tribunale di Treviso , luogo in cui ha sede la [OSCURATO:SOCIETA].) o al foro in cui aveva sede l’agenzia presso la quale era stato concluso il contratto assicurativo (da identificarsi con il Tribunale di Matera); le deduzioni della ricorrente circa il carattere esclusivo de i fori convenzionaliindicati nelle condizioni generali di polizza sono manifestamente infondate; costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di questa C orte il principiosecondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che , ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio «espressamente» significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile(Cass.20/09/2023, n. 26924); ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29, primocomma, c od. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisceal giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamentestabilito; occorre pertanto che l’ accordo predichi esplicitamente l’esclusività del foro convenzionalmente desig nato , o utilizzando l ’ aggettivo corrisponde n te (“esclusivo”) oppure adottando espressioni ( ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori” , ecc . ) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere; nel caso di specie, tali espressioni non ricorrono nella clausola contrattuale, la quale si limita ad indicare quale foro competente alternativo (a scelta della p a r t e attrice ) , quello del luogo di r esidenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo della sede dell’ A genzia ove è stato stipulato il contratto, senza nulla dire sull’intenzionedelle parti di a ttribuire a tali fori il caratteredi esclusività; le parti avevano dunque la facoltà di adire anche i fori ordinari, dovendosiconseguentemente riconoscere, in base all’art.20 cod. proc. civ., l a competenzaterritoriale del T ribunale di Roma, o ltre che per la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla G enerali I talia s.p.a. in confronto dell’[OSCURATO:PERSONA] s.s., anche per quell a monitori a propostada quest’ultima in confronto della prima; C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4. correttamente , pertanto , il T ribunale di Mat e ra , quale giudice successivamente ad ì to, pronunciata la nullità del decreto ingiuntivo , ha dichiaratola continenza e fissato il termine per entorio per la ria s sunzione della causa davanti al [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso va quindi rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per continenza delTribunale di Roma; 5.le sp ese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza per continenza del Tribunale di Roma; condanna l’[OSCURATO:PERSONA] s.s. a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ul