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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08476/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di primo grado che lo ha dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 1, e 237 legge fall., commesso in qualità di legale rappresentante della PDF piccola società cooperativa, dichiarata in stato di insolvenza il 19 ottobre 2015, ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce l'erroneità della data di commissione del reato contestato, poiché il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di amministratore della società solo fino alla data del 4 luglio 2012, allorquando sarebbe stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della medesima società con nomina di un commissario liquidatore - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, dovendosi individuare il momento di commissione del reato al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che censura l'erronea qualificazione giuridica della condotta, da ricondursi alla fattispecie di bancarotta semplice, poiché non sarebbe emerso alcun elemento certo circa l'ipotizzata fraudolenta dissipazione o distrazione di beni e attività sociali da parte del ricorrente, così come non sarebbe emerso alcun elemento certo circa l'ipotizzata volontà del ricorrente di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare un danno ai creditori mediante il mancato aggiornamento delle scritture contabili dopo il 31 dicembre 2009, potendosi affermare con evidenza solo che la condotta dell'imputato si sia risolta in una deprecabile, ma pur sempre mera trascuratezza e negligenza nella tenuta delle scritture contabili e nell'aver omesso di richiedere tempestivamente il fallimento della società (alla luce di tale riqualificazione e della diversa individuazione del tempus commissi delicti di cui al precedente motivo, il reato sarebbe inoltre estinto per intervenuta prescrizione) - è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e correttamente ritenute infondate dal giudice del gravame, con particolare riferimento all'impossibilità, per il curatore fallimentare, di ricostruzione del costante incremento del passivo in mancanza delle scritture contabili, la cui mancata ostensione è stata congruamente collegata ad indici di fraudolenza; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di primo grado che lo ha dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 1, e 237 legge fall., commesso in qualità di legale rappresentante della PDF piccola società cooperativa, dichiarata in stato di insolvenza il 19 ottobre 2015, ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce l'erroneità della data di commissione del reato contestato, poiché il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di amministratore della società solo fino alla data del 4 luglio 2012, allorquando sarebbe stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della medesima società con nomina di un commissario liquidatore - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, dovendosi individuare il momento di commissione del reato al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che censura l'erronea qualificazione giuridica della condotta, da ricondursi alla fattispecie di bancarotta semplice, poiché non sarebbe emerso alcun elemento certo circa l'ipotizzata fraudolenta dissipazione o distrazione di beni e attività sociali da parte del ricorrente, così come non sarebbe emerso alcun elemento certo circa l'ipotizzata volontà del ricorrente di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare un danno ai creditori mediante il mancato aggiornamento delle scritture contabili dopo il 31 dicembre 2009, potendosi affermare con evidenza solo che la condotta dell'imputato si sia risolta in una deprecabile, ma pur sempre mera trascuratezza e negligenza nella tenuta delle scritture contabili e nell'aver omesso di richiedere tempestivamente il fallimento della società (alla luce di tale riqualificazione e della diversa individuazione del tempus commissi delicti di cui al precedente motivo, il reato sarebbe inoltre estinto per intervenuta prescrizione) - è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e correttamente ritenute infondate dal giudice del gravame, con particolare riferimento all'impossibilità, per il curatore fallimentare, di ricostruzione del costante incremento del passivo in mancanza delle scritture contabili, la cui mancata ostensione è stata congruamente collegata ad indici di fraudolenza; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 08476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris