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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35057/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di S \SSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di me ito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservan 53 o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, avendo i giudici di meri :o errato nel ritenere sussistente la fattispecie in contestazione invece della dive .sa ipotesi di cui all'art. 187 cod. strada Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da confere te apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata: la Corte d'appello, con argomentare logico, non censurabile in sede di legittimità, ha rappresentato che, sebbene l'imputato avesse rifiutato in caserma di sottoporsi all'alcoltest, aveva chiesto di essere condotto in ospedale dove si era sottoposto al prelievo ematico (cfr. pag. 4 della motivazione in cui è riportata la testimonianza del teste Lei).

Alla stregua di quanto rappresentato in motivazione, pert.nto, non si configura nei fatti il reato di "rifiuto": sebbene si tratti di reato istantaneo, l'atteggiamento dell'imputato lasciava comprendere che egli intendesse sottoporsi all'esame in ambiente ospedaliero o che avesse mutato proposito rispetto all'iniziale diniego.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag ìmento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di S \SSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di me ito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservan 53 o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, avendo i giudici di meri :o errato nel ritenere sussistente la fattispecie in contestazione invece della dive .sa ipotesi di cui all'art. 187 cod. strada Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da confere te apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata: la Corte d'appello, con argomentare logico, non censurabile in sede di legittimità, ha rappresentato che, sebbene l'imputato avesse rifiutato in caserma di sottoporsi all'alcoltest, aveva chiesto di essere condotto in ospedale dove si era sottoposto al prelievo ematico (cfr. pag. 4 della motivazione in cui è riportata la testimonianza del teste Lei). Alla stregua di quanto rappresentato in motivazione, pert.nto, non si configura nei fatti il reato di "rifiuto": sebbene si tratti di reato istantaneo, l'atteggiamento dell'imputato lasciava comprendere che egli intendesse sottoporsi all'esame in ambiente ospedaliero o che avesse mutato proposito rispetto all'iniziale diniego. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag ìmento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende